Denuncia intempestiva di smarrimento o furto del bancomat – Il cliente va comunque risarcito se la banca non ha imposto un limite mensile ai prelievi

Ai fini della valutazione della responsabilità della banca per il caso di utilizzazione illecita da parte di terzi di carta bancomat, la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare che non può essere omessa, a fronte di un’esplicita richiesta della parte, la verifica dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l’intempestività della denuncia del'’avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari.

Infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve valutarsi, tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, assumendo come parametro la figura dell’accorto banchiere.

Nell'eventuale contenzioso, il giudice deve tener conto del livello di corresponsabilità del gestore della carta: in particolare nel non avere quest'ultimo imposto un limite mensile nei prelievi (che avrebbe potuto senza dubbio contenere la perdita subita dal cliente) né controllato l’andamento del conto e tempestivamente attivato le opportune cautele idonee ad evitare l’uso indebito della carta da parte di soggetti non abilitati, specie se tale uso indebito appare palese dall'anomalia delle operazioni effettuate, sia per numero che per importo.

E' quanto hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 16333/16.

7 Agosto 2016 · Simonetta Folliero




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