Sinistro stradale » In caso di tamponamento quando si applica il concorso di colpa?

Sinistro stradale » In caso di tamponamento quando si applica il concorso di colpa?

In caso di sinistro stradale e tamponamento, quando lo stesso è causato dall'improvvisa frenata del danneggiato, in alcuni casi è applicato il concorso di colpa. Vediamo quali.

Capita spesso che un'autovettura posizionata davanti a noi freni bruscamente tanto da non consentirci di evitare di tamponarla.

In questa fattispecie, la colpa è al 50% di entrambi i veicoli, anche se il sinistro stradale è stato chiaramente provocato dalla brusca frenata del danneggiato.

Concorso di colpa in caso di sinistro stradale causato da tamponamento

Come accennato, anche se il sinistro stradale è causato dalla frenata improvvisa dell'autovettura posta davanti al tamponante, vige la regola del concorso di colpa.

C'è però una eccezione: infatti, qualora il conducente dell'autovettura responsabile del tamponamento dimostri che il mancato tempestivo arresto e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili, può risultare esente da colpevolezza.

In parole povere, deve riuscire a dimostrare di aver tenuto una velocità consona e di aver mantenuto distanze di sicurezza.

Ciò è quanto si evince dalla sentenza 6193/14 della Cassazione.

In linea generale, comunque, nel caso di sinistro stradale imputabile ad un tamponamento, c'è sempre il dubbio che l'automobilista posteriore non abbia rispettato le norme sulla distanza di sicurezza.

Pertanto In caso di tamponamento puro e semplice, la responsabilità è di chi tampona, salvo che questi riesca a dimostrare di non avere colpe.

Se invece l’urto è stato determinato a causa della frenata del veicolo davanti, si profilano due possibilità:

  1. se il tamponante riesce a dimostrare di aver tenuto una velocità consona al traffico e le distanze regolamentari, la responsabilità sarà tutta dell'auto davanti;
  2. al contrario se il tamponante non riesce a dimostrare quanto sopra, si applica una presunzione di colpa al 50%.

28 Marzo 2014 · Gennaro Andele


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2 risposte a “Sinistro stradale » In caso di tamponamento quando si applica il concorso di colpa?”

  1. DOMENICO ANGLANI ha detto:

    Ieri sono stato coinvolto in un incidente: ero nel parcheggio di un centro commerciale e seguivo la fila delle macchine per arrivare all’uscita.

    Ad un certo punto il veicolo che era davanti a me ha deciso bene di fare retromarcia per cercare di infilarsi in un parcheggio. Nella manovra di retromarcia se ne è venuto addosso alla mia macchina causandomi la rottura del paraurti anteriore.

    A questo punto io sostengo che la colpa è sua perché è stato lui a causare il danno retrocedendo tempestivamente al punto che a detta sua non ha sentito i sensori di retromarcia né tanto meno mi ha visto nello schermo della sua macchina.

    Lui invece sostiene che al massimo la colpa è di entrambi perché secondo lui io non avevo una distanza di sicurezza adeguata.

    Come venirne a capo?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      In questa tipologia di sinistri, per giurisprudenza consolidata (fra tante Cassazione, sentenza 23788/14) c’è sempre la presunzione del concorso di colpa paritario fra i due conducenti.

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