Sinistro stradale » Scontro tra veicoli? Non è colpa esclusivamente di chi non ha rispettato l’obbligo di precedenza

Nella fattispecie di un sinistro stradale con scontro tra due veicoli, per la valutazione della colpa, non importa che uno dei due automobilisti non abbia rispettato l'obbligo di precedenza: va verificata anche la condotta dell'altro conducente.

Nel caso di scontro tra veicoli, l’accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell’obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell’altro, onde stabilire se quest’ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l’eventuale inosservanza di dette norme comportare l’affermazione di una colpa concorrente.

E' quanto emerge dalla sentenza 24676/14 della Suprema Corte.

Non basterà più, per evitare eventuali percentuali di colpa in un sinistro stradale, provare che l'altro automobilista coinvolto nel'incidente non abbia rispettato l'obbligo di precedenza.

Secondo quanto disposto da piazza Cavour, nell'ambito di un sinistro stradale, vanno verificate le responsabilità di entrambi i conducenti: se uno dei due non ha rispettato la precedenza, ciò non vuol dire che l'altro sia esentato da accertamenti e sanzioni.

Se, infatti, l'automobilista in questione, ha violato le norme sulla circolazione stradale, avrà la sua percentuale di responsabilità nel sinistro stradale.

Insomma, quando avviene uno scontro tra due veicoli, a parere degli Ermellini, è da ritenersi superata la presunzione che la colpa vada ascritta esclusivamente a chi non abbia rispettato l'obbligo di precedenza.

21 Novembre 2014 · Giuseppe Pennuto




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