Sinistro stradale » Il sistema tabellare di liquidazione del danno biologico di lieve entità non lede alcun diritto costituzionale

Sinistro stradale: il sistema tabellare di liquidazione del danno biologico di lieve entità non lede alcun diritto costituzionale.

Il controllo di costituzionalità del meccanismo tabellare di risarcimento del danno biologico introdotto dal Codice delle assicurazioni va condotto, non già assumendo quel diritto come valore assoluto e intangibile, bensì verificando la ragionevolezza del suo bilanciamento con altri valori.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con sentenza 235/14.

Con la suddetta pronuncia, la Corte Costituzionale ha chiarito che le norme, le quali regolano la misura del risarcimento del danno nel caso di lesioni micropermanenti da sinistro stradale, sono legittime.

Un verdetto che tende la mano alle compagnie assicurative, non costrette così a risarcire importi elevati e variabili a seconda del tribunale.

A parere dei Giudici della Corte Costituzionale, infatti, anche se i parametri vengono definiti in modo abbastanza rigido e predeterminato, c’è sempre la norma di chiusura che consente al giudice una personalizzazione del risarcimento.

Praticamente, il magistrato è libero di aumentare l’ammontare del risarcimento del danno biologico in misura non superiore ad un quinto, tenendo conto delle particolari circostanze del caso concreto e previa motivazione sulle condizioni soggettive del danneggiato.

Inoltre, anche se il codice delle assicurazioni, in tema di risarcimento danni, parla esclusivamente di danno biologico, il risarcimento con l’aumento di un quinto può essere esteso anche al danno morale.

Il motivo va ricercato nel fatto che, in passato, la Corte di Cassazione ha chiarito che il danno non patrimoniale va inteso come un’unica categoria, escludendo, dunque, l’esistenza e l’autonoma liquidabilità del danno esistenziale.

Concludendo, da quanto si evince dalla fondamentale sentenza, il codice delle assicurazioni non si chiude solo al risarcimento del danno biologico.

Dove ne ricorrano i presupposti, infatti, il giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell’ammontare del danno morale entro il limite di un quinto.

20 Ottobre 2014 · Andrea Ricciardi




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