Sinistro stradale » Al fidanzato della vittima va corrisposto il risarcimento danni solo se si tratta di un legame affettivo elevato

Sinistri stradali: per il risarcimento danni al compagno della vittima devono sussistere stati di legami affettivi elevati.

Affinché si configuri la lesione di un interesse a rilevanza costituzionale, la convivenza non deve intendersi necessariamente come coabitazione, quanto piuttosto come stabile legame tra due persone, connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti.

E che quindi vanno risarciti solo i legami affettivi connotati, appunto, dalla stabilità della relazione.

Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 46351/14.

Da ciò che si evince dalla suddetta pronuncia, ai familiari della vittima di un sinistro stradale va corrisposto il risarcimento danni solo se si tratta di legami affettivi elevati.

Dunque, nel caso di un fidanzamento, ad esempio, il risarcimento danni è dovuto, ma solo se si riesce a dimostrare la convivenza stabile.

Secondo l'orientamento normativo e giurisprudenza consolidata, infatti, è nota l'equiparazione dei rapporti di convivenza ai matrimoni, anche in materia di risarcimento danni alle vittime del soggetto deceduto in un incidente stradale.

Pertanto, il risarcimento sussiste esclusivamente se i legami affettivi sono elevati: ad esempio, nella fattispecie di un fidanzamento, va provata la relazione stabile tra la coppia.

A parere degli Ermellini, in conclusione, per il risarcimento danni non patrimoniale, successivamente al decesso della persona coinvolta nell'incidente stradale, il compagno/a deve dimostrare l’esistenza e la natura del rapporto affettivo e la sua stabilità, intesa come non occasionalità e continuità nel tempo, tale da assumere rilevanza al momento dell'incidente.

Ne conviene che spetta al danneggiato dare la prova dell’esistenza e della natura del rapporto, anche attraverso semplici presunzioni.

Al contrario, spetta al giudice accertare se, nel caso concreto, il rapporto affettivo è tale da consentire il risarcimento del legame affettivo spezzato irrimediabilmente dalla morte.

11 Novembre 2014 · Gennaro Andele


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