Sinistro stradale per mancato obbligo di precedenza e concorso colpa

Sinistro stradale per mancato obbligo di precedenza - Solo mia la colpa?

Sono stato coinvolto in un sinistro stradale e ammetto di non essermi fermato ad uno stop: l'incrocio sembrava sgombro, ma appena mi apprestavo ad attraversarlo, sopravveniva una porsche carrera ad altissima velocità (almeno 120 km/h), su una strada urbana.

I vigili accorsi, dopo ore, sul posto, hanno affermato che la responsabilità del sinistro fosse solo la mia, per non aver rispettato l'obbligo di precedenza.

Vorrei chiedervi, la causa del sinistro non è anche per colpa del conducente dell'altra autovettura, visto che non ha rispettato i limiti di velocità?

Spesso la colpa per chi causa il sinistro stradale non rispettando il diritto di precedenza non è esclusiva

L’automobilista che, come appunto lei, non si ferma allo stop senza rispettare l’obbligo di precedenza, continuando la manovra pur avendo avvistato l’altro veicolo, generando così il sinistro stradale, non ha la colpa esclusiva dell'incidente.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che con la pronuncia numero 6559 del 14 marzo 2013 ha sancito che: In tema di scontro tra veicoli, l’accertamento in concreto della colpa di uno dei conducenti non comporta di per sé il superamento della presunzione di colpa concorrente dell'altro, all'uopo occorrendo che quest’ultimo fornisca la prova liberatoria, con la dimostrazione di essersi uniformato alle norme sulla circolazione e a quelle della comune prudenza. Per superare la presunzione dell'articolo 2054 Cc si richiede che ciascuno dei due conducenti dimostri di aver osservato tutte le norme di comportamento imposte dal codice della strada e di aver comunque tenuto una condotta di guida prudente; si richiede quindi una prova positiva, della quale il giudice deve dare atto in motivazione. La prova liberatoria dalla presunzione di colpa da parte del conducente per i danni prodotti dalla circolazione del veicolo non deve essere necessariamente fornita in modo diretto, dimostrando di aver tenuto un comportamento esente da colpa e pienamente conforme alle norme del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima è stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, non evitabile da parte del conducente con l’adozione di idonee manovre di emergenza.

Dunque, c'è un concorso di colpa dei due conducenti: l’uno che non ha rispettato l’obbligo di precedenza, l’altro che, per non aver rispettato il limite di velocità, non è riuscito a frenare ed evitare lo scontro.

Per superare la presunzione di colpa è necessario che ciascuno dei due conducenti dimostri di aver tenuto un comportamento esente da colpa e pienamente conforme alle norme del codice della strada, ma può risultare anche dall'accertamento che il comportamento della vittima è stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, non evitabile da parte del conducente con l’adozione di idonee manovre di emergenza.

Dunque, un buon precedente per portare avanti una causa, se le conviene.

20 Marzo 2013 · Giuseppe Pennuto


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!