La simulazione dell’alienazione di un immobile può integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte dovute

La simulazione dell'alienazione di un immobile può integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte dovute

Risponde del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, previsto dall'articolo 11 del Dlgs 74/2000, il contribuente che pone in atto la simulazione della vendita di un immobile, dopo aver ricevuto la notifica di una cartella di pagamento, non essendo sufficiente il sostenere di averlo fatto per aiutare il simulato acquirente a ottenere un finanziamento da parte di un Istituto di credito.

Questo il principio affermato dalla terza sezione penale della Cassazione, nella breve, ma interessante, pronuncia numero 28567 del 17 luglio 2012.

La normativa di riferimento sulla simulazione di vendita, donazione, concessione in usufrutto di un immobile

Il vigente articolo 11, comma 1, del Dlgs numero 74 del 2000, punisce, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a tali imposte, di ammontare complessivo superiore a 50mila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni e interessi è superiore a 200mila euro si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Sotto il profilo materiale, la norma prevede, da un lato, un’ipotesi di comportamento vietato - la simulazione della vendita di beni del contribuente - dall'altro, con una tipica clausola di chiusura, un richiamo generico alla commissione di “atti fraudolenti”, intendendosi per tali sia i comportamenti meramente omissivi sia le attività materiali di occultamento di beni.

La pronuncia di legittimità sulla simulazione di vendita di un immobile

Al riguardo, la Cassazione, sulla base di un orientamento giurisprudenziale consolidato (sentenze numero 36290 del 2011, numero 14720 del 2008, numero 7916 del 2007, numero 17071 del 2006), ritiene che la fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte non richieda che l’Amministrazione tributaria abbia già compiuto un’attività di verifica, accertamento o iscrizione a ruolo, la sussistenza di una procedura di riscossione in atto e la effettiva vanificazione della riscossione tributaria coattiva.

Secondo la Cassazione, la nuova fattispecie delittuosa di simulazione della vendita di un immobile costituisce reato “di pericolo” ed è prevista solo come evenienza futura che la condotta tende (e deve essere idonea) a neutralizzare. Ai fini della perfezione del delitto, pertanto, è sufficiente la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace (anche parzialmente) la procedura di riscossione - idoneità da valutare con giudizio ex ante - e non anche l’effettiva verificazione di tale evento.

La sentenza, altresì, ha affermato che, ai fini del perfezionamento del reato, non è richiesta la sussistenza di una procedura di riscossione in atto, trattandosi di reato di pericolo.

In altri termini, non rileva che il contribuente non abbia più la disponibilità dei beni quando ha inizio nei suoi confronti una procedura di riscossione coattiva tributaria. E' sufficiente che la notifica delle cartelle esattoriali esecutive avvenga prima della stipula del rogito per un importo superiore alla soglia di punibilità prevista dalla norma.

26 Agosto 2012 · Rosaria Proietti


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2 risposte a “La simulazione dell’alienazione di un immobile può integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte dovute”

  1. Anonimo ha detto:

    Se ho capito bene si rischia una denuncia per il reato di sottrazione fraudolenta per debiti superiori a 50000 euro per debiti di Iva e IRPEF o valore aggiunto, io vi chiedo se fosse così non avendo un debito di quelle dimensioni se vendo l’auto ad un familiare a prezzo di mercato e col ricavato pagare parte del debito non tutto purtroppo si rischia qualcosa o potrei farlo senza avere problemi in futuro?mi consigliate di andare a parlare con un funzionario delle agenzie delle entrate? Grazie

    • In effetti, in ambito penale, l’articolo 11 del decreto legislativo 74/2000 (Legge sui reati tributari) prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni per chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l’ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

      Tuttavia, le ulteriori considerazioni sviluppate nel quesito sono arbitrarie, in quanto non tengono conto, in ambito civile, delle possibili conseguenze della sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte di beni il cui valore è al di sotto delle soglie che prevedono l’applicazione di misure detentive.

      Esiste, infatti, nell’ordinamento del codice civile italiano, un articolo (il 2901, per l’esattezza) secondo il quale il creditore può domandare (al giudice) che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio (in pratica l’atto di trasferimento di proprietà del veicolo) con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:

      1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l’atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l’atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
      2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

      Questo è quanto stabilisce il codice civile: il che vuol dire che l’atto di compravendita del veicolo potrebbe (si tratta di un condizionale obbligato) essere dichiarato inefficace (cioè l’azione revocatoria, se accolta, renderebbe il trasferimento di proprietà inopponibile al creditore, come se l’atto non fosse mai esistito), specie se si tratta di vendita endofamiliare, laddove sarebbe difficile per l’acquirente sostenere di non essere a conoscenza della situazione debitoria del venditore e delle finalità dell’alienazione.

      Quanto possa essere economicamente conveniente, per il creditore erariale, proporre azione revocatoria dell’atto di compravendita di un catorcio, specie in rapporto all’entità del debito, è questione tutta da valutare nella quale, naturalmente, non ci è possibile entrare nel merito.

      Tuttavia, la possibilità, per quanto remota, va segnalata se la domanda è Posso vendere la mia auto ad un familiare?

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