Sette magnifici motivi per impugnare una cartella esattoriale originata da multe

Sette magnifici motivi per impugnare una cartella esattoriale originata da multe

Il primo giorno di marzo dell'anno 2012 il Giudice di Pace di Roma, quinta sezione, dottoressa Maria Gabriella Conocchiella, ha emesso una sentenza che può rappresentare un utile vademecum ad uso del cittadino per proporre ricorso contro la cartella esattoriale originata da multe, ex articolo 615 del codice di procedura civile.

Il Giudice di Pace ha rilevato sette profili di illegittimità della cartella esattoriale impugnata.

Una sentenza che farà certamente discutere e per la quale sarà interessante valutare l'esito di un eventuale ricorso per Cassazione proposto da Equitalia.

Cartella esattoriale originata da multe - la prescrizione è quinquennale

Risulta dagli atti che le infrazioni al codice della strada sono state commesse da oltre cinque anni. Da tali date è, pertanto, iniziato a decorrere ex novo il termine di prescrizione dei cui all'articolo 28 della Legge numero 689/81 che è di cinque anni. Alla data di notifica della cartella esattoriale il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della sanzione si era ormai prescritto. Da ciò discende che la cartella impugnata deve essere annullata.

impugnare una cartella esattoriale originata da multe - Omessa indicazione del responsabile del procedimento

La cartella esattoriale impugnata è illegittima per violazione dell'articolo 7 comma 2 della Legge 27.07.2000 numero 212.

Infatti non reca l'indicazione del soggetto responsabile del procedimento così come prevede il suddetto articolo 7 della legge 212/2000. La norma in questione, infatti, stabilisce che gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

  1. l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato ed il responsabile del procedimento;
  2. l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
  3. le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

La Corte Costituzionale,con la nota ordinanza numero 377 del 09.11.2007, ha precisato in proposito "che l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa,la piena informazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97, primo comma, della Costituzione.

Pertanto, in assenza dell'indicazione del responsabile del procedimento all'interno della cartella, con l'esatto indirizzo, la suddetta cartella deve essere annullata.

impugnare una cartella esattoriale originata da multe - Maggiorazione per ritardato pagamento non dovuta

La cartella esattoriale è illegittima considerato che è stata applicata la maggiorazione per ritardato pagamento ex articolo 27 comma 6 della legge numero 689/81.

Tali somme - riguardante la maggiorazione - non sono dovute giacchè la suindicata normativa attiene ad una fattispecie del tutto diversa rispetto a quella prospettata nel caso di specie; essa infatti riguarda l'ipotesi in cui sia sta emessa una ordinanza ingiunzione (quelle emesse dal Prefetto) e non - come nel caso in esame - l'ipotesi in cui è stato emesso un verbale di accertamento.

impugnare una cartella esattoriale originata da multe - Tasso di interesse applicato superiore a quello usurario

Anche il tasso di interesse applicato per il calcolo della maggiorazione è errato. Basti considerare che la legge 689/81 è stata emanata in un periodo in cui i tassi di rendimento dei titoli dello Stato erano superiori al 15°/o e che la maggiorazione del 10% semestrale, di cui al più volte citato articolo 27, non è mai stata correttamente adeguata alle variazioni dei tassi di interesse;attualmente infatti, il tasso del 20% annuo viene definito usurario e penalmente perseguito. Quanto precede determina automaticamente l'illegittimità della cartella di pagamento (tasso 20%) perché prevede l'onere del tasso annuo superiore ai limiti fissati dalla legge.

impugnare una cartella esattoriale originata da multe - Omessa notifica degli atti presupposti

Sussiste, inoltre, una ulteriore illegittimità riguardante l'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa perché non sono stati mai notificati gli atti presupposti - verbali di accertamento di violazione ed intimazione a pagare o comunque sono stati notificati irritualmente oppure a persone per cui la notifica è nulla. Manca un valido titolo legittimante l'iscrizione a ruolo; infatti non sono mi stati notificati i verbali di accertamento di violazione al codice della strada richiamati nella cartella impugnata.

Neanche l'intimazione al pagamento è stata notificata alla parte interessata. Al riguardo giova ricordare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sempre chiarito che l'emissione della cartella è illegittima quando non vengono notificati regolarmente gli atti presupposti; ed,inoltre, ha precisato che tale illegittimità sia da qualificare come carenza di un valido titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, trattandosi di un vizio attinente la cartella esattoriale avente funzione analoga all'atto di precetto (Cass. 28.06.2002 numero 9498).

impugnare una cartella esattoriale originata da multe - Decadenza del diritto di riscossione

Nel caso in esame, sussiste, poi, una decadenza del diritto di riscossione, non avendo la pubblica amministrazione rispettato il termine di decadenza stabilito dall'articolo 17 DPR numero 602/1973 e successive modifiche. Infatti, la suddetta norma stabilisce che le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza "entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo". Appare allora del tutto evidente la decadenza della possibilità del recupero mediante ruolo di tutte le voci indicate nella cartella. In tal senso Cassazione Sezioni Unite numero 562 del 2000, secondo cui deve essere esperito il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 cpc qualora si eccepisca la decadenza del diritto alla riscossione.

impugnare una cartella esattoriale originata da multe - Mancanza assoluta di motivazione

Vi è altresì, una mancanza assoluta di motivazione dal momento che nella cartella impugnata non emergono, in maniera di consentire un'adeguata difesa, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione. In altri termini non emergono dalla suddetta cartella idonei motivi per cui la parte interessata non è stata in grado di recepire il ragionamento logico in base al quale l'Amministrazione ha emesso l'atto impugnato anche in considerazione che non sono stati illustrati in maniera comprensibile gli atti presupposti.

In tale contesto, la parte attrice non è in grado di effettuare alcuna valutazione al riguardo. Da ciò discende che la suddetta cartella deve essere annullata anche sotto quest'ultimo profilo.

Se non a Berlino, sicuramente a Roma c'è un Giudice. Equitalia è avvisata!

Il primo giorno di marzo dell'anno 2012 il Giudice di Pace di Roma, quinta sezione, dott.ssa Maria Gabriella Conocchiella, ha emesso una sentenza che può rappresentare un utile vademecum ad uso del cittadino per proporre ricorso contro la cartella esattoriale originata da multe, ex articolo 615 del codice di procedura civile.

il testo integrale della sentenza

Un grazie all'avvocato Luca Tantalo, autore dell'articolo "Equitalia e cartelle esattoriali - un’interessante sentenza del GdP di Roma" pubblicato su diritto.net che ci ha consentito di venire a conoscenza dell'"esplosiva" sentenza.

Riepilogo sulle possibili motivazioni a cui si può ricorrere per impugnare una cartella esattoriale originata da multa

  1. innanzitutto la notifica deve essere effettuata con consegna da parte dell'ufficiale giudiziario direttamente nelle mani del destinatario, presso la sua residenza o sul luogo di lavoro. Nel caso di temporanea irreperibilità del destinatario, l’ufficiale giudiziario deve consegnare copia dell'atto a una persona di famiglia o abitualmentte addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non incapace. La notifica può avvenire anche per posta, con spedizione di un plico. Se la posta viene ricevuta e firmata da persona non convivente con il destinatario, la notifica è come se non fosse mai avvenuta e la cartella è nulla.
  2. la notifica della cartella esattoriale deve essere preceduta dalla notifica del cosiddetto atto presupposto (il verbale di multa) il cui mancato pagamento ha determinato l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti e la successiva emissione della cartella stessa. Qualora si sospetti che la notifica del verbale sia stata omessa, bisogna verificare che essa non sia stata perfezionata per compiuta giacenza. Se i verbali di accertamento di violazione al codice della strada, richiamati nella cartella esattoriale, non sono mai stati notificati, o non sono stati notificati secondo le procedure previste, la cartella è nulla (Cassazione sentenza numero 9498 del 28 luglio 2002).
  3. Se l’infrazione al codice della strada è stata commessa da oltre cinque anni all'indietro nel tempo a partire dalla notifica della cartella esattoriale, la sanzione è inefficace, in quanto prescritta, e bisogna presentare ricorso avverso la cartella.
  4. La cartella esattoriale deve sempre indicare il soggetto responsabile del procedimento, così come stabilito dall'articolo 7 della legge 212/2000. A tale proposito va ricordato che la Corte Costituzionale, con l’ordinanza numero 377 del 09.11.2007, ha precisato che l’obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Inoltre, gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossionedevono sempre indicare:
    1. l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato ed il responsabile del procedimento;
    2. l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
    3. le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

    In assenza di tali informazioni, riportate chiaramente all'interno della cartella esattoriale, ed in particolare, mancando l’indicazione del responsabile del procedimento, la cartella esattoriale va impugnata perchà ne sia sancita la nullità.

  5. Nella notifica della cartella esattoriale originata da multa, devono essere rispettati i termini di decadenza per la riscossione. Infatti, come stabilito dall'articolo 17 del DPR numero 602/1973 e successive modifiche, le somme pretese vanno iscritte, pena decadenza, in ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo. Per questo motivo, anche la data di esecutività del ruolo deve essere chiaramente indicata nella cartella esattoriale. Se la somma è stata iscritta a ruolo successivamente a tale termine la cartella è nulla (Cassazione Sezioni Unite sentenza numero 562/2000).
  6. Per le sole multe elevate dalla Polizia Municipale e dagli altri organi comunali (quindi non nel caso di contravvenzioni comminate da Polizia Stradale, Carabinieri, Polizia provinciale o forestale) la cartella esattoriale deve essere notificata entro due anni dalla data di accertamento. Questo è quanto previsto, a partire dal 1° gennaio 2008, nell’articolo 1, comma 153, della Legge numero 244/2007 (finanziaria 2008).

Come ultima nota ricordiamo, anche se appare evidente dal contenuto dell'articolo, che le procedure ex articolo 615 e 617 codice di procedura civile richiedono sempre patrocinio forense, risultando esse forme ordinarie di opposizione, rispettivamente, all'esecuzione e agli atti esecutivi.

18 Aprile 2012 · Rosaria Proietti


Commenti e domande

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12 risposte a “Sette magnifici motivi per impugnare una cartella esattoriale originata da multe”

  1. giovischi ha detto:

    Certo avrei potuto mandare il tutto via RR ma sul loro siito era chiaramente specificato che si poteva mandare la documentazione via email (normale non PEC), via fax o portarla personalmente.

    E’ giusto quello che lei dice resta il fatto di aver spedito una documentazione incompleta ma riguarderebbe 1 sola multa.

    Lei non può indicarmi a chi rivolgermi: crede che un sito di associazioni di consumatori (federconsumatori o altri) può aiutarmi in questa battaglia?

    Iniziando almeno stoppo il pagamento e poi il comune deve sempre fare ricorso in cassazione……

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Se lei mi pone una domanda, io ho il dovere di risponderle con onestà, in modo che chi legge sia consapevole dei rischi a cui va incontro. Acquisita tale consapevolezza, il ricorso di chi vuole affermare i propri diritti è senz’altro meritorio. Per quanto riguarda l’assistenza legale credo che la scelta di affidarsi a qualche associazione di consumatori operante sul territorio sia sicuramente la migliore. Mi spiace tantissimo non saperne indicare una in particolare. In bocca al lupo …

  2. giovischi ha detto:

    Il comune di napoli almeno nel 2010 e ancora tutt’oggi non ha la PEC per quanto riguarda la email relativa al ztl@comune.napoli.it

    posso fare qualcosa?

    Poi ho letto varie risposte in merito alle email e molti giudici le accettano come prove

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Non avendo il Comune di Napoli la PEC, io avrei inviato il tutto con raccomandata AR. Comunque, è vero: a volte i giudici accettano le e-mail come prove. Ma devono essere d’accordo sulla questione anche i giudici di cassazione, non basta un Giudice di pace che le dia ragione, se il Comune di Napoli poi ricorre. Inoltre, per parte dell’importo resta ineccepibile la circostanza dell’invio di una documentazione incompleta. Certo, tentare di vincere una battaglia, già difficile quando si hanno tutte le carte in regola, partendo addirittura con un pesante handicap è sempre molto eccitante. Di avvocati che si offriranno di assisterla né troverà quanti ne vuole.

  3. giovischi ha detto:

    Il 4 settembre 2010 sono transitato con la mia auto in una ztl (sono un invalido al 100% con tagliando arancione), entro le 48 ore ho comunicato l’attraversamento e contestualmente ho richiesto l’iscrizione nelle liste di auto autorizzate alle ZTL mandando via email sia il modulo di attraversamento temporaneo, sia le 2 richieste di iscrizione e il tagliando invalidi.

    Dato per accettata la mia richiesta (non avevo avuto risposta negativa e l’email risultava inviata) nei giorni successivi sono tranquillamente transitato nelle ZTL di napoli.

    Alcuni giorni fa mi è stata notificata una cartella da equitalia per 1300 euro per 5 multe per attraversamento ztl fra cui anche quella del giorno 4 settembre 2010.

    Cosa posso fare per non pagare queste multe?

    Preciso che quando ho inviato l’email non ho avuto nessuna risposta negativa, inoltre devo ammettere che riguardando le carte inviate ho commesso un errore: sul modulo di attraversamento temporaneo non era richiesto l’invio di una fotocopia del documento d’identita, nei moduli per l’iscrizione nelle liste di auto autorizzate un modulo prevedeva oltre al tagliando anche l’invio della fotocopia del documento (io purtroppo non l’ho allegato) nell’altro modulo sempre del comune di napoli invece non prevedeva l’invio del documento di riconoscimento i moduli sono 2 perchè ne ZTL erano allora 2 e per ognuna bisognava richiedere l’autorizzazione.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Ci spiace tantissimo non poterla aiutare. Il fatto è che, a meno che non si tratti di pec (posta elettronica certificata), l’invio di comunicazioni via e-mail non hanno alcun valore legale. Ciò, indipendentemente dall’eventuale errore commesso nel non allegare la fotocopia del documento di identità.

  4. luciamusica ha detto:

    Il dicembre del 2010 ho commesso un’infrazione stradale ma non ne sapevo nulla. Ora mi è arrivata una cartella esattoriale per non aver pagato la multa del 2010 con una quota tre volte più elevata rispetto a quello iniziale. Vado alla polizia locale e mi dice che c’è stata una notifica il marzo del 2011 ma il messo comunale non trovando il destinatario ha dpositato la lettera alla casa comunale. Io personalmento non ho ricevuto nulla, nessun avviso, nessuna racomandata. Senza nessun preavviso come avrei dovuto pagare la multa? Mi sembra ingiusto pagare una somma così elevata dato che non è colpa mia. Ora ho intenzione di fare ricorso al GdP ma non so quante possibilità ho di vincere. In questi casi come devo procedere? Io ho sempre pagato tutte le multe che mi sono arrivate nei limiti prestabiliti, il portinaio che prende tutte le lettere lavorava quel giorno e ha registrato tutto… queste sono prove sufficienti?

    • Ornella De Bellis ha detto:

      Lei ha ottime possibilità di vedere riconosciute le sua ragioni in sede giudiziale, eccependo vizi di notifica del verbale di multa, e cioè il mancato invio della raccomandata che la informava della giacenza dell’atto presso la casa comunale. Senza contare la presenza del portiere, con l’evidenza del fatto che il messo comunale non ha certamente compiuto tutte le ricerche necessarie ad individuare il destinatario o la persona legittimata (il portiere, appunto) a ricevere l’atto in sua vece. Come prevede, invece, la legge.

      E’ tuttavia necessario che lei si rivolga ad una associazione di consumatori operante nella sua zona di residenza, dal momento che il ricorso alla cartella esattoriale originata da sanzioni amministrative viziate da omessa notifica del verbale (ex art. 615 c.p.c.) deve essere presentato necessariamente da un avvocato.

      Sarà il Comune a dover dimostrare di aver adempiuto a tutte le formalità previste dalla legge per la notifica del verbale, producendo le prove documentali necessarie allo scopo, ovvero:
      – ricevuta della raccomandata che attesta l’invio dell’avviso di giacenza;
      – relata di notifica redatta dal messo, in cui si rende conto delle presunte “vane” ricerche finalizzate a rintracciare destinatario e portiere.

  5. vito79 ha detto:

    Salve,
    ho già provveduto a chiedere l’annullamento di un paio di multe intestate a mio padre che è scomparso nel 2011, i comando vigili mi hanno inviato le lettere nelle quali mi comunicavano la cancellazione delle stesse ma mi resta un interrogativo, non essendo questo uno sgravio di parte delle sanzioni ma un annullamento in toto delle multe stesse ciò comporta anche l’annullamento delle intere cartelle esattoriali emesse da Equitalia?
    Voglio dire, l’ente impositore ha annullato totalmente la multa, ma io devo cmq pagare qualcosa a Equitalia relativa alle cartelle esattoriali originate da quelle multe?
    Grazie mille

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Le sanzioni amministrative comminate a suo padre si sono estinte con la sua morte. Insieme a tutti gli atti conseguenti, comprese cartelle esattoriali e compensi per il lavoro inutilmente svolto da Equitalia. Si tratta dei rischi che corre un esattore ed, in ogni caso, non è un problema che riguarda lei, ma solo comune ed Equitalia.

    • vito79 ha detto:

      Grazie mille!
      scusate ma ho diverse cartelle da sistemare e stò letteralmente impazzendo…
      ad esempio per i bolli auto, avendo chiesto l'”estratto di ruolo” intestato al de cuius ad equitalia il 26/06/2012 a partire da tale data partivano anche i 60 gg per impugnare la cartella da parte mia che sono l’erede o posso farlo ancora oggi dopo quasi 1 anno?
      Grazie mille e scusate ancora

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Equitalia dovrebbe notificare una cartella esattoriale agli eredi, a meno che la notifica non sia stata effettuata formalmente in occasione dell’accesso agli atti del de cuius in qualità di erede (ma bisognerebbe leggere le carte e cosa le hanno fatto firmare).

      In ogni caso, per impugnare la cartella bisogna avere dei validi motivi.

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