Servizi postali e Iva » Tar respinge ricorso di Poste Italiane dopo sentenza Agcm
Servizi postali e Iva » Tar respinge ricorso di Poste Italiane dopo sentenza Agcm
Servizi postali: l'Antitrust (Agcm), nel 2013, a proposito dell'esenzione dell'Iva da parte di Poste Italiane, aveva sancito che la società aveva abusato della propria posizione dominante, dando un ultimatum, alla stessa, di 180 giorni, entro i quali avrebbe dovuto applicare l'imposta nei servizi postali negoziati individualmente per non discriminare i concorrenti. Ma Poste Italiane S.p.A. aveva presentato ricorso presso il Tar del Lazio.
Vediamo gli sviluppi della vicenda.
Servizi postali: Agcm vs Poste Italiane su applicazione Iva
Centottanta giorni per applicare l'iva nei servizi postali liberalizzati e cessare l’abuso di posizione dominante con il quale sono stati discriminati i concorrenti.
Era questo il tempo che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva dato a Poste Italiane al termine dell'istruttoria avviata il 6 marzo 2012.
Nella riunione del 27 marzo 2013, l’Antitrust aveva infatti stabilito che Poste Italiane, non applicando l’imposta sul valore aggiunto su quei servizi che, pur rientrando nel servizio universale, vengono negoziati individualmente, aveva abusato della propria posizione dominate in violazione della normativa comunitaria.
Tale condotta, infatti, aveva consentito a Poste di formulare offerte idonee a escludere i concorrenti dai mercati interessati che non avevano potuto replicare offerte competitive visto che l’aliquota applicabile era quella del 21 per cento.
In linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea l’Autorità non aveva tuttavia imposto sanzioni a Poste poiché l’esenzione iva è prevista da una normativa nazionale, contrastante con la normativa comunitaria.
L’Antitrust aveva quindi disapplicato la legge italiana per accertare l’abuso e imporre a Poste la sua cessazione.
Il ricorso al Tar da parte di Poste Italiane
Rifiutandosi di aderire alle condizioni imposte dall'Agcm, Poste Italiane aveva presentato ricorso presso il Tar del Lazio.
Ma con la sentenza numero 1525/2014, pubblicata in data 7 Febbraio 2014, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso proposto da Poste Italiane spa. contro il provvedimento dell'Autorità che riconosceva Poste Italiane colpevole di abuso di posizione dominante in merito all'esenzione dall'IVA.
Il Tar, infatti, ha confermato la posizione dell'Autorità, specificando che la condotta di Poste Italiane, in contrasto con l’articolo 102 TFUE, l’articolo 106 TFUE e con l’articolo 4, comma 3, del TUE, ha integrato un abuso di posizione dominante di tipo escludente consistente nell'applicazione di sconti commisurati all'esenzione IVA nella misura dell'aliquota vigente al momento della prestazione del servizio, idonei ad alterare il confronto competitivo a danno dei consumatori.
La normativa europea sull'esenzione Iva
La normativa europea prevede l’esenzione dall'IVA esclusivamente per le prestazioni del servizio postale universale, per le cessioni di beni e prestazioni di servizi accessorie effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l’esecuzione, e per quelle condizioni non negoziate individualmente.
La Direttiva quindi prevede la possibilità di applicare tariffe speciali nell'ambito di servizi postali nei confronti di utenti business (tariffe regolamentate applicabili al servizio universale soggette al rispetto dei principi generali di accessibilità, trasparenza e non discriminazione) ed inoltre di concludere accordi individuali con i clienti che esulano completamente dall'ambito del servizio universale.
Cosa dice la normativa italiana
La legge italiana, invece, limita l’esenzione dall'applicazione IVA a le prestazioni del servizio postale universale, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l’esecuzione, senza espresso riferimento all'ipotesi di condizioni negoziate individualmente relative a detti servizi.
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