Servizi bancari e finanziari – Normativa sulla trasparenza

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

La normativa sulla trasparenza disciplina le relazioni fra gli intermediari bancari e finanziari e la clientela nella fase precontrattuale, al momento della conclusione del contratto e nel corso dello svolgimento del rapporto. In questo modo vengono realizzate anche, a livello microeconomico, forme di tutela degli utenti dei servizi bancari. E’ consigliabile che il cliente legga e valuti attentamente, prima di aderire ad un contratto, le offerte e la documentazione messa a disposizione dagli intermediari bancari e finanziari per conoscere i propri diritti e le modalità per esercitarli in maniera corretta ed efficace.

La normativa di riferimento è costituita dal Testo Unico Bancario (TUB), dalle delibere del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR) e dalle Istruzioni di vigilanza emanate dalla Banca d'Italia. Le regole riguardano i prodotti bancari tradizionali (conti correnti e altre forme di deposito, finanziamenti e strumenti di pagamento) e prevedono:

Pubblicità (articolo 116, comma 1, TUB)

I tassi d’interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra condizione economica relativa alle operazioni e ai servizi offerti (compresi gli interessi di mora e le valute applicate per l’imputazione degli interessi) devono essere pubblicizzati in tutti i locali della banca aperti al pubblico. Per le operazioni di finanziamento, comunque denominate, deve essere pubblicizzato il TEGM (Tasso Effettivo Globale Medio) . Le principali informazioni sono contenute nei fogli informativi messi a disposizione del pubblico.

Forma e contenuto dei contratti (articolo 117 TUB)

I contratti devono avere forma scritta e una copia deve essere consegnata ai clienti. Nel caso d’inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo e la nullità può essere fatta valere solo dal cliente. I contratti devono inoltre indicare: il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

Modifiche unilaterali delle condizioni – Jus variandi (articolo 118 TUB)

Nei contratti di durata può essere prevista la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo; la clausola contrattuale che contiene tale facoltà per la banca deve essere specificamente approvata per iscritto dal cliente. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità definite dalla legge.

Per variazione s’intende la modifica di clausole previste dal contratto; è escluso che le modifiche comportino l’introduzione di “nuove” clausole.

Inoltre, se nel contratto è previsto che un tasso d’interesse sia indicizzato alla variazione di parametri oggettivi tali variazioni non comportano una modifica ai sensi dell'articolo 118 TUB.

La modifica s’intende approvata se il cliente non recede dal contratto entro sessanta giorni. Se recede, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni praticate in precedenza. Le variazioni contrattuali per le quali non sono osservate tali regole sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

Quando le variazioni dei tassi d’interesse dipendono dalle decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassi debitori sia quelli creditori e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente.

Comunicazioni periodiche (articolo 119 TUB)

Nei contratti di durata (quelli cioè destinati a regolare un rapporto nel tempo con una serie di prestazioni e controprestazioni, come ad esempio il conto corrente) le banche e gli intermediari finanziari forniscono per iscritto al cliente, alla scadenza del contratto e in ogni caso almeno una volta l’anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto.

Per i conti correnti è rimessa al cliente la scelta della periodicità dell'invio dell'estratto conto (annuale, semestrale, trimestrale o mensile). Il contenuto dell'estratto conto o di ogni altra comunicazione periodica deve intendersi approvato dal cliente trascorsi sessanta giorni dal loro ricevimento.

Decorrenza delle valute (articolo 120 TUB)

Gli interessi sui versamenti presso una banca di denaro, assegni circolari emessi dalla stessa banca e assegni bancari tratti sulla stessa succursale presso la quale è effettuato il versamento sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento e sono dovuti fino a quello del prelevamento.

Calcolo degli interessi (articolo 120, comma 2, TUB)

Nei contratti bancari la produzione degli interessi sugli interessi (cd. anatocismo) è ammessa a condizione che le banche rispettino le regole di trasparenza e correttezza fissate dal CICR (si veda delibera CICR 9 febbraio 2000) e che sia prevista la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi derivanti sia dalle operazioni a debito sia da quelle a credito.

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8 Aprile 2009 · Simonetta Folliero


Commenti e domande

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8 risposte a “Servizi bancari e finanziari – Normativa sulla trasparenza”

  1. mimosa ha detto:

    Dopo 8 anni ho ritrovato il mio libretto bancario di deposito nominativo presso banca anton veneta.

    La domanda: a che spese vado incontro chiudendo il conto?

    Cosa devo sapere prima di andare a fare questa pratica? Consigliatemi perchè non ho dimestichezza per queste incombenze.

    La somma depositata all’epoca era di circa 100 euro.
    Grazie.

    • cocco bill ha detto:

      Ciao Mimosa e benvenuta fra le titolari di libretti al portatore, probabilmente estinti. Le suggerirei di leggere gli articoli del blog su conti, libretti e polizze dormienti, che può trovare qui e negli articoli correlati.

  2. luca iuliano ha detto:

    Ho chiesto un prestito presso la banca nazionale del lavoro per aprire una mia attivita’ e presentando, a garanzia, la mia busta paga con contratto a tempo indeterminato che attualmente non ha piu’ validita’, in quanto ho dovuto licenziarmi per seguire la mia nuova occupazione.La somma richiesta è stata di 44.000 euro. Questa somma comprendeva 5.500euro di un restante finanziamento per l’aquisto di un auto , che loro hanno richiesto di assorbire (per i quali erano gia compresi gli interessi), e 2.000 euro di assicurazione obbligatoria sul prestito ( anch’essi soggetti ad interessi). Praticamente la mia disponibilita’ è stata è stata di circa 36.000, considerando le spese di istruttoria e quant’altro. L’importo delle è di 560 euro mensili per 10 anni, al termine dei quali avro’ pagato circa 68.500 euro considerando anche le spese del conto corrente. Secondo voi non è un tasso da usurai considerando che il prestito presentava il 10% di interessi? grazie per la cortese attenzione.

    • c0cc0bill ha detto:

      Secondo noi sì. Presenti lettera di reclamo alla banca facendosene restituire copia timbrata e firmata per ricevuta.

      In tale reclamo preannuncerà ricorso all’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) per i tassi praticati eccessivamente alti, chiedendone un raffronto con quelli definiti al momento come usurari da Bankitalia.

      quiinvece i moduli da utilizzare e gli indirizzi per inoltrare ricorso.

  3. giorgio fucs ha detto:

    Entro il prossimo 31 dicembre le banche dovranno adeguarsi alle nuove regole di trasparenza che Bankitalia ha emanato. Le nuove misure prevedono:
    – semplificazione del contenuto dei documenti destinati alla clientela e l’adozione di schemi “standard” predisposti da Bankialia;
    – piu’ chiara illustrazione dei diritti della clientela, anche attraverso la predisposizione di alcune guide pratiche;
    – maggiore immediatezza delle informazioni: l’uso di indicatori sintetici di costo viene richiesto anche per gli affidamenti e per i conti correnti;
    – invio al correntista di un riepilogo di tutte le spese sostenute nell’anno.

    Tra i provvedimenti più rilevanti, la portabilità del conto da una banca a un’altra senza dover spendere un centesimo, e la possibilità di respingere entro 60 giorni la modifica unilaterale del contratto, che dovra’ essere comunicata con un preavviso di 30 giorni.

  4. mariella aprea ha detto:

    Dai conti ai mutui, più chiarezza – Da Bankitalia nuove disposizioni: stop al complicato linguaggio bancario.

    Ora le informazioni diventano più chiare e comprensibili per tutti.

    Lo stabilisce la Banca d’Italia con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle nuove disposizioni sulla ‘Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari per la correttezza delle relazioni tra intermediari e clientì.

    Basta, quindi, con quei documenti scritti con caratteri piccolissimi, con le clausole richiamate in fondo alla pagina, difficili da leggere anche con gli occhiali.

    Chiarezza e semplicità su costi e rischi dei prodotti, dal conto corrente al mutuo, diventano un obbligo per gli istituti di credito. Via nazionale indica una vera e propria guida alla comunicazione e alla scrittura dei documenti: dai caratteri da usare alle parole da utilizzare e a cui dare rilievo in neretto.

    Per i clienti, una vera e propria rivoluzione, in nome della correttezza e della buona fede, e che favorisce la concorrenza. Informazioni chiare, esaurienti, adeguate alla clientela a cui si rivolgono, presupponendo che le relazioni d’affari siano improntate a criteri di buona fede e correttezza.

    CONTI CORRENTI. La banca indica innanzitutto i propri dati e spiega cos’è un conto corrente, quanto costa aprirlo ed eventuali requisiti minimi (ad esempio, il versamento iniziale di una somma di denaro, l’accredito dello stipendio, ecc.), le valute sui versamenti e sui prelievi, quanti giorni occorrono per la disponibilità delle somme accreditate sul conto e degli assegni versati, tutte le causali che danno origine a costi per il cliente, specificandone l’importo. E, poi, quali sono gli interessi per le somme depositate.

    FIDO E SCONFINAMENTO. Fra gli obblighi della banca, c’è quello di indicare quanto costa un fido, lo sconfinamento extra fido e quello in assenza di fido, la commissione di massimo scoperto o altre voci di costo, con inclusi alcuni esempi. MUTUO. Per i contratti di mutuo, la banca spiega cos’è, quali tipi offre e qual è il costo, e i rischi tipici di ciascuno, secondo modalità che agevolano alla clientela la comprensione delle principali differenze tra i diversi prodotti.

    Il documento riporta altresì, per ciascuno dei mutui in questione, almeno il tasso di interesse, la durata minima e massima del mutuo, le modalità di ammortamento, la periodicità delle rate, il Taeg (tasso annuo effettivo globale), l’esempio di importo della rata di ciascun mutuo, in conformità di quanto riportato nei relativi fogli informativi.

    E poi, le spese per la stipula del contratto e per la gestione del rapporto, i tempi di erogazione, indicazioni su estinzione anticipata e portabilità. Nei documenti di ciascun prodotto offerto dalla banca, sono incluse le modalità per i reclami e un piccolo dizionario con la spiegazione delle parole tecniche.

  5. Juan ha detto:

    Buonasera,
    Volevo chiedere:
    mia sorella attualmente vive ed è residente in Spagna;
    8 anni fa quando aveva residenza in Italia ha aperto un deposito di risparmio; la banca non gli ha dato mai problemi, ma ora vuole chiudere il deposito perchè non ha più residenza in italia? è leggittimo questo comportamento?

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