Separazione » Figli hanno diritto a stesso tenore di vita del matrimonio

Dopo la separazione i figli hanno diritto allo stesso tenore di vita mantenuto durante il matrimonio » Sentenza Cassazione

I figli hanno diritto allo stesso tenore di vita che i genitori gli garantivano durante il matrimonio. Per questo, anche se l'azienda dell'obbligato è in crisi, va corrisposto ugualmente l'assegno divorzile.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione la quale, con la sentenza 12076/13, ha stabilito che: La statuizione deve tenere conto delle vicende che hanno determinato il deterioramento della posizione economica e patrimoniale asserita dal marito rispetto al tempo della convivenza matrimoniale e dunque al relativo tenore di vita della coppia (nella specie, la sentenza impugnata utilizza per attribuire e determinare in maniera congrua il contributo per la moglie, le valutazioni comparative effettuate in ordine alla determinazione dell'assegno per la figlia, dunque basandosi su attendibile ricostruzione delle complessive posizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi in modo da fissare l’erogazione in favore del più debole).

Secondo gli Ermellini, quindi, in seguito ad una separazione, la prole ha diritto a un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza.

Dopo la separazione i figli hanno diritto allo stesso tenore di vita mantenuto durante il matrimonio » Il caso

La Suprema Corte, ha respinto il ricorso di un ex marito contro la decisione della Corte d’appello di Bologna che aveva aumentato l’importo dell'assegno di mantenimento a favore della moglie assegnandole il godimento della casa coniugale, oltre che l'assegno per la  figlia.

Per la prima sezione civile, in linea con la Corte bolognese, è legittimo tale mantenimento nonostante le ricadute economiche del marito.

Al riguardo, i Supremi Giudici hanno osservato che la statuizione tiene conto delle vicende che hanno determinato il deterioramento della posizione economica e patrimoniale asserita dal marito rispetto al tempo della convivenza matrimoniale e dunque al relativo tenore di vita della coppia.

Per quanto riguarda i motivi di ricorso relativi alle statuizioni economiche, i Giudici di piazza Cavour, hanno infatti rilevato la correttezza della decisione di secondo grado, poiché vista la documentazione depositata in atti, è dimostrata la disponibilità di cospicuo patrimonio immobiliare del padre, non intaccata dall'asserito deterioramento della sua posizione patrimoniale.

Di conseguenza, non possono essere modificate le statuizioni economiche, né quella in favore della figlia né quella in favore del coniuge con meno possibilità economiche.

Ribadisce la Suprema Corte, pertanto, che è principio consolidato nella sua giurisprudenza, che in seguito alla separazione la prole ha diritto a un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza.

28 Maggio 2013 · Andrea Ricciardi


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