Separazione » Quando l’ex coniuge non versa mantenimento e non ha redditi da pignorare

Grazie alla sentenza di separazione, vi è stata riconosciuta una somma mensile, a titolo di mantenimento, che il vostro ex coniuge non vi ha mai corrisposto. Non avendo lui, redditi apparenti, è stato vano ogni tentativo di pignoramento dello stipendio o del conto: sapete, però, che il vostro ex consorte, ad esempio, lavora all'estero. Come fare a tutelarsi ed avviare una procedura di riscossione? Ve lo spieghiamo nel proseguo dell'articolo.

Di solito, la cosa più considerevole da fare, in questi casi, è azionare la tutela penale.

Ciò, costituisce un forte stimolo all'ottemperamento dei doveri familiari nei confronti del soggetto inadempiente, proprio per via delle ripercussioni personali che un eventuale procedimento penale ha sul condannato.

A tal proposito, il soggetto beneficiario del mantenimento potrà andare presso la Stazione dei Carabinieri o presso la Procura delle Repubblica, situata all'interno del Tribunale, e querelare l’ex del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Questo tipo di reato, infatti, viene commesso in caso di mancato versamento dei mezzi di sussistenza ai familiari che si trovino in stato di bisogno.

Perché il reato in questione possa ritenersi sussistente è necessario che al soggetto beneficiario del mantenimento siano venuti a mancare i cosiddetti “mezzi di sussistenza, ossia quanto necessario per soddisfare le proprie esigenze primarie di vita, come abitazione, cibo, vestiario, ecc.

L’avente diritto, dunque, deve versare in uno stato di bisogno.

Ciò avviene, per esempio, quando quest’ultimo è privo di lavoro, di un proprio reddito e, ancora, di un’abitazione dove vivere.

Diversamente, il mancato versamento del mantenimento nei confronti di una persona che, da sola, riesce a tenere un sufficiente tenore di vita non fa scattare il reato.

Un altra ipotesi per far avvalorare l'ipotesi di reato è quella che avviene quando il soggetto obbligato al mantenimento deve aver tenuto un comportamento volontario:cioè, deve aver voluto, in modo cosciente, far mancare i mezzi di sussistenza al proprio familiare.

Qualora invece l’imputato si difenda dichiarando di non aver alcun reddito, il giudice dovrà verificare se lo stato di indigenza dell'imputato sia reale o anche solo fittizio, al solo scopo di sottrarsi all'obbligo del mantenimento. In quel caso le indagini tributarie riveleranno certamente l’eventuale presenza di redditi occultati.

Nel corso del giudizio penale, l’avente diritto al mantenimento potrà costituirsiparte civile per ottenere la condanna al risarcimento del danno.

Da un punto di vista civilistico, infatti, e in particolare nell’ambito dell'esecuzione forzata, l’interessato potrà ancora richiedere all'Ufficiale giudiziario di interrogare l’anagrafe tributaria o altre banche dati pubbliche per individuare eventuali beni pignorabili o l’esistenza di redditi che non noti.

Si tratta, in genere, di informazioni molto utili che possono far risalire ad eventuali beni da pignorare.

Sarà, a questo scopo, necessario promuovere un nuovo pignoramento proprio per poter chiedere, all'ufficiale giudiziario, all'esito del pignoramento stesso, di interrogare l’anagrafe tributaria.

Per poter chiedere all'ufficiale giudiziario l’interrogazione dell'anagrafe tributaria sarà necessario mostrare un istanza del creditore contenente le generalità complete degli esecutati, un esibizione del titolo esecutivo ed, inoltre, verbali di pignoramento negativi, insufficienti per garantire il creditore procedente o che siano divenuti insufficienti a seguito di intervento dì altri creditori.

Da un punto di vista operativo, per quanto riguarda la ricerca delle informazioni patrimoniali, l’ufficiale giudiziario può procedere a interpello diretto, nell’ambito del circondario di appartenenza, con accesso presso i gestori dell'Anagrafe Tributaria e di altre banche dati pubbliche, nonché può farne richiesta scritta a mezzo del servizio postale.

Per quanto attiene l’individuazione delle altre banche dati pubbliche, la legge ha evitato dì inserire un elenco tassativo delle stesse, ma ha utilizzato una formula generica, in grado di comprendere qualsiasi banca dati.

Dunque, per banca data pubblica deve intendersi qualsiasi banca dati formata e detenuta o gestita dalle pubbliche amministrazioni. Ovvero, non solo le banche dati liberamente e direttamente accessibili dal pubblico, ma anche quelle accessibili da parte di altre pubbliche amministrazioni.

29 Novembre 2013 · Gennaro Andele




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