Separazione e divorzio – Le spese condominiali devono intendersi incluse in quelle ordinarie e straordinarie relative all’immobile assegnato
Spesso la sentenza che definisce le condizioni di separazione o di divorzio pone a carico dell'obbligato, oltre al mutuo, anche le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile assegnato al coniuge separato o all'ex coniuge.
Per spese ordinarie e straordinarie devono propriamente intendersi le spese relative all’unità immobiliare di proprietà individuale, laddove per spese condominiali debbono intendersi le spese relative alle parti di proprieta’ comune di un immobile. Dunque, le spese ordinarie e straordinarie inerenti all'immobile assegnato comprendono anche le spese condominiali, perche’ queste ultime sono tipicamente pertinenti alle prime.
Il carattere della ordinarieta’ o straordinarieta’ è del tutto indipendente dal carattere condominiale o individuale delle spese inerenti ad un immobile. Le spese condominiali non possono essere escluse dalle spese dell'immobile per il solo fatto che esse attengono alle parti comuni dell’immobile, piuttosto che alle singole unita’ di proprieta’ individuale: vi osta la stretta connessione delle parti di proprieta’ comune con quelle di proprieta’ individuale. Peraltro, le stesse spese condominiali sono suscettibili di essere qualificate, a seconda dei casi, come ordinarie o straordinarie.
Queste le conclusioni a cui sono giunti i giudici della Corte di cassazione nella sentenza numero 11024/15.
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