Separazione » Tutto ciò che c’è da sapere sulla divisione delle spese

Separazione personale dei coniugi e ripartizione dei debiti

Separazione: Obiettivo dell'articolo è aggiornare il lettore su tutte le problematiche riguardanti la divisione delle spese tra ex coniugi: si va dal diritto di abitazione alle tasse, dalle bollette alle rate del mutuo o della finanziaria da pagare. Ecco tutto ciò che occorre sapere su come vanno frazionati gli oneri in caso di separazione.

Si perchè quando due coniugi optano per la separazione, il problema che nasce più spesso è quello riguardante la suddivisione delle spese e dei debiti, se ci sono, ancora pendenti sulla famiglia.

La domanda sorge spontanea: Chi dovrà pagare tasse e bollette? Chi beneficerà delle detrazioni sui beni acquistati insieme?

Partiamo dai regimi coniugali.

Separazione personale dei coniugi e ripartizione dei debiti nel caso di separazione dei beni

Nel caso gli ex coniugi avessero scelto il regime della separazione dei beni, ognuno di essi, anche con la sentenza di separazione, conserva la proprietà, l’amministrazione e il godimento di ogni bene acquistato prima e durante il matrimonio.

In questo caso, la diatriba dei “conti in sospeso” si risolve più facilmente del previsto.

Chi ha acquistato o si è obbligato coi creditori resta responsabile delle proprie spese e ne subisce tutte le eventuali conseguenze.

Per cui sarà questo stesso che dovrà continuare a pagare rate, bollette, bollettini, tasse e chi più ne ha più ne metta.

Qualora gli ex coniugi, pur avendo scelto il regime di separazione, avevano dei beni cointestati, o dei titoli o il conto corrente, dovranno trovare un accordo di divisione.

Altrimenti, si dovrà procedere alla divisione effettuata dal giudice.

Veniamo alla comunione dei beni.

Separazione personale dei coniugi e ripartizione dei debiti nel caso di comunione dei beni

In questo caso, la comunione cesserà con la sentenza definitiva di separazione: nel momento in cui la comunione si scioglie perché è stata pronunciata dal Tribunale la sentenza di separazione, i coniugi potranno procedere alla divisione del patrimonio di proprietà comune.

Ogni cosa dovrà essere distribuita in parti uguali: sia l’attivo, costituito non solo dai beni acquistati, ma anche dai risparmi di ciascuno dei coniugi, frutto del patrimonio e del lavoro personale di ognuno, che il passivo, come finanziamenti, crediti al consumo, debiti, mutui.

I beni che non sono divisibili, pensiamo all'automobile, potranno essere venduti per poi spartire tra le parti la somma ricavata.

Nel caso siano stati contratti dei debiti dai coniugi durante il matrimonio è necessario fare una distinzione tra i debiti assunti dai coniugi prima e dopo la separazione.

Si parla di debiti sorti prima della separazione con riferimento ai debiti contratti insieme dai coniugi e che riguardano, ad esempio, spese compiute nell’interesse della famiglia (spese scolastiche).

Oppure obblighi assunti dai coniugi e gravanti sui beni comuni al momento dell'acquisto (come finanziamenti legati all'acquisto di beni, mutui sulla casa coniugale), o ancora a doveri derivanti dall'amministrazione degli stessi beni (condominio).

Nell'ipotesi in cui il coniuge tenuto al pagamento non vi provveda, i creditori potranno aggredire solo i beni che sono ricompresi nella comunione. Rimangono fuori i beni personali.

Se invece ci sono debiti contratti dal singolo coniuge nell’interesse della famiglia, i creditori possono rivalersi sui beni della comunione fino al valore corrispondente alla quota del coniuge obbligato.

Posto che i beni comuni non siano sufficienti a coprire i debiti, i creditori potranno agire sui beni personali di ciascun coniuge per un importo pari alla metà del credito.

Ripartizione dei debiti dopo la separazione personale

Passiamo ai debiti post separazione: in questo caso i creditori potranno aggredire i singoli beni di ciascun coniuge che li abbia contratti e non più quelli in comune o quelli dell'ex.

E' da notare che se gli ex coniugi non abbiamo ancora diviso i beni in comproprietà rientranti nella comunione, i creditori potranno comunque aggredire anche questi ultimi fino a metà del valore, ovvero solo per la parte spettante al coniuge debitore).

Proseguendo, un altro quesito che si pongono i separati novelli è quello su chi debba pagare le tasse sull'abitazione.

Per quanto riguarda il pagamento dalla tassa sugli immobili, sia essa IMU O TRISE o comunque la si voglia ormai chiamare, il pagamento spetta al titolare del diritto di godimento e non al proprietario dell'immobile.

Ne conviene che è il coniuge assegnatario dell'immobile che di fatto vive nell’appartamento a dover pagare l’imposta, che beneficerà anche delle agevolazioni sulle abitazioni principali, sempre se dimorante e residente nell’appartamento.

L’assegnatario dell'immobile avrà diritto alle detrazioni Imu, sia perché prima casa, sia per i figli a carico.

Anche nel caso, poi, che i coniugi posseggano due appartamenti cointestati il coniuge assegnatario avrà diritto di usufruire dell'intera agevolazione per la prima casa.

Dopo aver chiarito questo aspetto, passiamo alle famigerate bollette.

Le spese ordinarie sulla casa coniugale, vedi manutenzione ordinaria, bollette, spese condominiali ordinarie, gravano su chi occupa la casa, poiché è quest’ultimo che fruisce dei servizi ai quali tale spese fanno riferimento.

Le spese straordinarie, invece, come quelle relative alle ristrutturazioni sull’immobile cointestato, dovranno invece essere divise a metà da ciascuno.

Se vi state chiedendo, dopo la separazione, se almeno i vostri mobili possano essere salvati, è buona norma ricordare che, in linea di principio, e sempre sulla base del principio di maggior tutela riservato alla eventuale prole è prassi dei Tribunali quella di assegnare la casa coniugale insieme ai mobili che la arredano al coniuge affidatario dei figli, a prescindere da chi ne sia il proprietario.

Vanno esclusi, tuttavia, i beni di stretto uso personale, quelli che servono per l’esercizio della professione o quelli voluttuari come, ad esempio, quadri o suppellettili.

Questo, comunque, a condizione che l’assegnatario dell'immobile continui ad abitarlo con i figli, perché, in caso di trasloco, l’altro potrà chiedere la divisione dei beni comuni e la restituzione di quelli in proprietà.

Ma c'è un'altro, spaventoso dubbio, che grava su chi si separa o è in procinto di farlo.

Chi pagherà le spese del mutuo ora?

Bè, il mutuo sulla casa va pagato dal soggetto a cui risulti intestato il contratto con la banca.

In caso di separazione consensuale, se gli ex coniugi hanno contratto insieme un mutuo per l'acquisto della casa familiare, dividendo tra loro i costi di tale impegno, il coniuge che sia divenuto unico proprietario dell'immobile sarà tenuto al pagamento delle rate del mutuo e avrà diritto alla detrazione fiscale sugli interessi passivi dell'intera somma.

La detrazione degli interessi sul mutuo stipulato per l'acquisto della abitazione principale spetta al coniuge acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l’immobile è adibito ad abitazione principale di un suo familiare.

Infatti, è considerato familiare anche il coniuge separato, finché non intervenga l’annotazione della sentenza di divorzio.

Perciò. il coniuge proprietario, trasferitosi dopo la separazione, può continuare a beneficiare della detrazione.

In caso di divorzio, invece, il beneficio della detrazione spetta al coniuge trasferito per la quota di competenza solo se nell’immobile continuano ad abitare i figli.

Rimanendo sul discorso dell'abitazione, ricordiamo che nel caso in cui la coppia separata o divorziata abbia fatto svolgere dei lavori di ristrutturazione sulla casa familiare, beneficiando delle detrazioni previste (che possono essere suddivise in diverse annualità), le quote di detrazione continuano a spettare al coniuge proprietario dell'immobile, anche se non ne sia assegnatario.

In ogni caso é possibile estendere il beneficio anche al coniuge assegnatario dell'immobile a seguito della sentenza di separazione, anche se non titolare del diritto di proprietà, purché abbia sostenuto e siano rimaste a suo carico le relative spese.

Come ampiamente dibattuto in alcuni nostri articoli, ribadiamo che la recente finanziaria ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 la detrazione fiscale del 50% sulle ristrutturazioni edilizie, prevedendo la possibilità di detrarre dall'Irpef anche le spese sostenute per l'acquisto di mobili per l’unità ristrutturata, con un importo massimo di 10.000 euro.

Ed ora, la cosa che più avvelena ed intristisce dopo una separazione tra coniugi: i figli.

Il nodo principali è quello delle detrazioni: chi ne usufruisce e chi no.

Le detrazioni d’imposta Irpef per i figli a carico possono essere ripartite tra i due genitori in due modi

La prima è quella della metà della detrazione ad ogni genitore (50% a testa),

La seconda è quella dell'intera detrazione al solo genitore che ha il reddito più elevato (100% a chi ha il reddito più alto).

In caso di disaccordo, invece la detrazine si suddivide così:

  • il 50% a testa se sono sposati o convivono,
  • il 100 % al genitore affidatario se sono separati o divorziati ed il figlio è affidato in modo esclusivo a un genitore,
  • il 50% a testa se sono separati o divorziati ma ci sia l’affidamento congiunto della prole.

Negli ultimi due casi, se il genitore che ne avrebbe diritto non possa usufruirne perché ha un reddito troppo basso, le detrazioni sono riconosciute per intero all'altro genitore che deve però versare, al genitore che ne aveva diritto, la quota di detrazione a lui spettante.

Finita la panoramica, veniamo alle conclusioni.

Resta in ogni caso fermo il diritto delle parti di disciplinare come meglio credono i propri rapporti economici, depositando in tribunale un ricorso congiunto per la loro separazione, o anche di raggiungere un accordo in corso di causa. In mancanza di accordo, si sa, deve sempre decidere il giudice.

L’unico limite è costituito dagli accordi relativi ai figli ai quali la legge riserva una tutela maggiore e pertanto dovrà essere il giudice a valutare che tali accordi siano rispondenti all'interesse della prole.

15 Novembre 2013 · Carla Benvenuto


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