Separazione e bonus fiscale prima casa » In caso di attribuzione all’ex coniuge dell’abitazione non si perde il beneficio

Separazione consensuale e bonus fiscale prima casa » In caso di attribuzione all'ex coniuge dell'abitazione non si perde il beneficio

Nell'ambito di una separazione consensuale tra due coniugi, colui il quale cui ceda la proprietà della casa coniugale, comprata da meno di cinque anni con l’agevolazione prima casa, all'ex consorte, non perde il diritto alle agevolazioni fiscali ottenute precedentemente.

Per comprendere bene quello che affermeremo in seguito, c'è da fare un piccolo passo indietro.

Vale la pena ricordare, dunque, che la perdita delle agevolazioni prima casa avviene nei casi in cui il beneficiario:

  • ha dichiarato il falso
  • non ha la residenza nel comune della prima casa entro i 18 mesi previsti
  • vende o dona l’immobile prima dei 5 anni dall'acquisto e non riacquista un’altra prima casa entro un anno.

Ora la domanda sorge spontanea: cosa accade, nella fattispecie di separazione personale e consensuale tra due coniugi, quando ad uno degli ex consorti venga affidata la casa coniugale, acquistata tramite il bonus fiscale prima casa?

Il coniuge cedente perde l'agevolazione fiscale di cui ha usufruito?

Ebbene, secondo gli ultimi orientamenti giurisprudenziali, sembrerebbe di no.

Infatti, a parere della Corte della Cassazione, chi affronta una separazione e, in forza degli accordi raggiunti consensualmente con l’ex coniuge, concede a quest’ultimo la possibilità di continuare a vivere nella casa coniugale, non perde i benefici fiscali ottenuti per l’acquisto della prima casa.

A parere degli Ermellini, infatti, anche la stessa attribuzione al coniuge della proprietà della casa coniugale, in adempimento di una condizione inserita nell'atto di separazione consensuale, non costituisce una forma di vendita vera e propria dell’immobile, rilevante ai fini della decadenza dai benefici fiscali sulla prima casa, ma una modalità di utilizzazione dello stesso correlata ai giudizi di separazione e di divorzio, che resta svincolata dalla corresponsione di alcun corrispettivo e, quindi, priva di intento speculativo.

Pertanto, in tale ipotesi, il coniuge cedente non dovrà restituire all’Agenzia delle Entrate le maggiori imposte (imposta di registro o IVA) non corrisposte al momento dell’acquisto dell’immobile, avendo fruito del bonus prima casa.

Dunque, è stato stabilito che se, in esecuzione di un accordo di separazione coniugale, un coniuge trasferisce all'altro coniuge la proprietà di un’abitazione, comprata da meno di cinque anni con l’agevolazione prima casa, questa alienazione non provoca la decadenza dell’agevolazione di cui il coniuge alienante abbia beneficiato in sede di acquisto, anche se questi poi non compri, entro un anno dalla cessione, una nuova prima casa.

Ciò è quanto si evince dalla sentenza della Cassazione 5156/2016.

Gli altri orientamenti giurisprudenziali sul tema della separazione e delle agevolazioni fiscali per la prima casa

Vediamo quali sono gli altri orientamenti giurisprudenziali sul tema della separazione e delle agevolazioni fiscali per la prima casa.

La pronuncia in commento nel paragrafo precedente esprime totale chiarezza su un punto sul quale in precedenza sono stati espressi diversi orientamenti.

Secondo un primo orientamento, infatti, (sentenza 2263/2014), il trasferimento di un immobile in favore del coniuge per effetto degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale sarebbe comunque da ricondurre alla volontà del coniuge cedente e non al provvedimento giudiziale.

Pertanto, qualora l’alienazione intervenga nei cinque anni successivi all'acquisto beneficiato dall'agevolazione prima casa, senza che il coniuge alienante abbia ricomprato, entro l’anno ulteriore, un altro appartamento da adibire a propria abitazione principale, l’agevolazione fiscale di cui egli abbia beneficiato per comprare l’immobile poi ceduto dovrebbe essere revocata.

Secondo un'altra tesi, invece, (sentenza 3753/2014 e circolari Agenzia delle Entrate 27/2012 e 2/2014) l’attribuzione a un coniuge da parte dell’altro della proprietà della casa coniugale, in adempimento di una condizione inserita nell'atto di separazione consensuale, non costituisce una forma di alienazione dell’immobile rilevante ai fini della decadenza dell’agevolazione prima casa, bensì una modalità di utilizzazione dell’immobile per la migliore sistemazione dei rapporti fra i coniugi in vista della cessazione della loro convivenza.

Ora, con l'ultima pronuncia in ordine cronologico, ovvero la 5156/2016, è stato stabilito che, dato che il trasferimento dell’immobile in attuazione dei patti di sperazione è svincolato da qualsivoglia corrispettivo e non rappresenta un atto di donazione, sarebbe irragionevole la comminatoria della decadenza dall’agevolazione goduta in sede di acquisto dell’immobile in questione.

Non essendo configurabile alcun intento speculativo e non avendo, il coniuge cedente, conseguito alcuna somma da reimpiegare per l’acquisto di una nuova casa, il contribuente non può essere sanzionato con la perdita del beneficio fiscale di cui si è avvalso in sede di acquisto.

Dunque, il contribuente che, in sede di separazione, trasferisce al coniuge la casa coniugale prima del decorso del quinquennio dall'acquisto per il quale aveva usufruito delle agevolazioni fiscali, non decade dai relativi benefici atteso che l'immobile, acquistato per essere destinato a casa familiare, tale rimane.

1 Giugno 2016 · Gennaro Andele


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