Quando la ripresa della coabitazione fra coniugi separati può essere considerata riconciliazione

La mera ripresa della coabitazione non equivale a riconciliazione potendo essa deve essere equiparata alla coabitazione interessata da ragioni meramente materiali, dovute a fattori economici o logistici o di altra natura.

Si ha riconciliazione con la ripresa della coabitazione solo quando essa assume il connotato della ricostituzione del consorzio familiare, attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire della ripresa delle relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento delle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione.

Questo è il principio giuridico enunciato dai giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 2360/16.

9 Febbraio 2016 · Lilla De Angelis




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2 risposte a “Quando la ripresa della coabitazione fra coniugi separati può essere considerata riconciliazione”

  1. Anonimo ha detto:

    Se due coniugi si riconciliano, ma nel frattempo uno dei due ha acquistato casa con agevolazioni come prima casa e ritorna a convivere obbligandolo a vendere la stessa prima dei 5 anni, va incontro a tutte le sanzioni del caso oppure esiste qualche regola per risparmiarsi tali spese?

    • Nella situazione esposta, per evitare la vendita obbligata della casa acquistata da uno dei coniugi nel periodo di separazione o l’accertamento per le imposte dovute in assenza delle agevolazioni fiscali indebitamente fruite (con le relative sanzioni) in seguito ad una pratica elusiva, l’unica soluzione è divorziare e poi risposarsi.

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