Quando la ripresa della coabitazione fra coniugi separati può essere considerata riconciliazione
La mera ripresa della coabitazione non equivale a riconciliazione potendo essa deve essere equiparata alla coabitazione interessata da ragioni meramente materiali, dovute a fattori economici o logistici o di altra natura.
Si ha riconciliazione con la ripresa della coabitazione solo quando essa assume il connotato della ricostituzione del consorzio familiare, attraverso la ricomposizione della comunione coniugale di vita, vale a dire della ripresa delle relazioni reciproche, oggettivamente rilevanti, tali da comportare il superamento delle condizioni che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che si concretizzino in un comportamento non equivoco incompatibile con lo stato di separazione.
Questo è il principio giuridico enunciato dai giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 2360/16.
Se due coniugi si riconciliano, ma nel frattempo uno dei due ha acquistato casa con agevolazioni come prima casa e ritorna a convivere obbligandolo a vendere la stessa prima dei 5 anni, va incontro a tutte le sanzioni del caso oppure esiste qualche regola per risparmiarsi tali spese?
Nella situazione esposta, per evitare la vendita obbligata della casa acquistata da uno dei coniugi nel periodo di separazione o l’accertamento per le imposte dovute in assenza delle agevolazioni fiscali indebitamente fruite (con le relative sanzioni) in seguito ad una pratica elusiva, l’unica soluzione è divorziare e poi risposarsi.