Separazione » assegni familiari e assegno di mantenimento – La Cassazione fa chiarezza
L'articolo 211 della legge 19 maggio 1975 numero 151 prevede che Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge
Pertanto, la norma attribuisce gli assegni familiari corrisposti per i figli al coniuge con cui convive la prole, indipendentemente da quanto percepito a titolo di concorso al mantenimento da parte dell'altro genitore.
Ed indipendentemente dal fatto che siano percepiti in forza del rapporto di lavoro del coniuge affidatario ovvero in forza del rapporto di lavoro dell'altro coniuge.
Per quanto riguarda, invece, gli assegni familiari corrisposti per il coniuge, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza numero 12770 del 23 maggio 2013, ha stabilito che,nel silenzio della legge, essi spettano al lavoratore, cui sono corrisposti per consentirgli di far fronte al suo obbligo di mantenimento ex articoli 143 e 156 codice civile.
Con la conseguenza che, se nulla al riguardo è stato pattuito dalle parti in sede di separazione consensuale (ovvero è stato stabilito dal giudice in quella giudiziale), deve ritenersi che nella fissazione del contributo per il mantenimento del coniuge si sia tenuto conto anche di questa particolare entrata.
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