Separazione » figlio deve abitare stabilmente l’ex casa coniugale per non far decadere l’assegnazione

In tema di separazione personale ed assegnazione della casa coniugale, è necessaria la convivenza del figlio maggiorenne con il genitore collocatario. Qualora il ragazzo abbandoni l'abitazione, è legittima la revoca.

L'assegnazione della casa coniugale è una delle questioni più conflittuali tra coniugi freschi di separazione.

La questione si complica quando l'abitazione è di proprietà di chi non può più abitarla.

In questo caso, infatti, il provvedimento del giudice che assegna il godimento del bene all'altro coniuge finisce con l’ostacolare non poco la possibilità che l’immobile divenga per quest’ultimo una risorsa economica.

Di solito, la decisione del giudice sull'assegnazione della casa coniugale si fonda sulla necessità di offrire una stabilità domestica alla prole fino a quando quest’ultima non abbia raggiunto una autosufficienza economica.

Solo quando il figlio sia divenuto economicamente autonomo, il genitore che sia stato privato del godimento dell'immobile, potrà rivolgersi al giudice perché questi revochi il provvedimento di assegnazione al coniuge separato.

Ma che cosa accade quando il figlio maggiorenne, anche se privo di una autonomia economica, si allontana da casa?

A parere della Corte di Cassazione, che ha chiarito la vicenda con la sentenza 13295/14, il trasferimento della residenza del figlio rappresenta un valido motivo di decadenza dal diritto di godere della casa familiare.

Gli Ermellini hanno ricordato, dunque, che l’assegnazione dell'immobile a uno dei coniugi va effettuata tenendo conto, in via prioritaria, dell'interesse della prole ed ha come presupposto la convivenza di un genitore con i figli minori o maggiorenni, ma non ancora economicamente autonoma.

Pertanto, dopo la separazione di due coniugi, affinché la convivenza del figlio col genitore possa aver rilievo ai fini dell'assegnazione della casa familiare, occorre che essa sia stabile, semmai con eventuali sporadici allontanamenti, di breve periodo.

In parole povere, il ritorno solo saltuario del figlio presso l’abitazione, come ad esempio per i weekend, raffigura un rapporto di semplice ospitalità da parte del genitore ed esclude il diritto di abitare la casa familiare.

Con la pronuncia esaminata, quindi, piazza Cavour ha definitivamente affermato che il provvedimento con cui il giudice assegna la casa familiare a uno dei coniugi dopo la separazione ha, di regola, come presupposto la convivenza di quel coniuge con la prole minorenne o maggiorenne non economicamente autosufficiente.

Se tale presupposto viene meno, in quanto il figlio non abita più stabilmente l’immobile, il coniuge non assegnatario della casa potrà rivolgersi al giudice per chiedere la revoca del provvedimento di assegnazione.

8 Luglio 2014 · Andrea Ricciardi




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