Separazione » Animale domestico deve vivere con figlio minore

I nostri compagni a quattro zampe stanno acquistando un ruolo di sempre maggiore importanza nelle cause tra coniugi, infatti spesso il Giudice nelle sentenze di divorzio o separazione si pronuncia anche sulla sorte dell'animale. Ma a chi spetta l’affidamento del cane o del gatto quando le coppie scoppiano? Facciamo un po' di chiarezza.

Separazione: Animale domestico deve vivere con coniuge al quale è stato affidato il figlio minore » Ultime dai Tribunali

L'animale domestico (cane, gatto ecc.

) nell'ambito della separazione può essere gestito come un figlio

Questo e' quanto ha stabilito la nona Sezione Civile del Tribunale di Milano, con il decreto 13 marzo 2013 che nel regolare rapporti post matrimoniali prende atto di un accordo in cui, attraverso la tutela degli interessi di una minore, si dispone dell'affidamento di gatti.

Con il provvedimento viene riconosciuto ai coniugi un vero e proprio diritto soggettivo sull'animale da compagnia.

Dunque, in sede di separazione, nel caso di presenza nella casa familiare di un animale domestico, il giudice affiderà l'animale al genitore affidatario del figlio minore in quanto meritevole di tutela.

Infatti e':l'interesse morale e materiale del minore a conservare un rapporto d' affetto con l'animale di compagnia.

Le spese di mantenimento seguono l'usuale ripartizione tra ordinarietà, a carico del coniuge affidatario della minore, e straordinarietà, a carico di entrambi i coniugi.

Se non vi sono minori, il giudice affiderà l'animale all'uno o all'altro coniuge valutando l'intensità del loro rapporto affettivo con l'animale domestico.

Separazione: Animale domestico deve vivere con coniuge al quale è stato affidato il figlio minore » Considerazioni e normativa

Come abbiamo accennato e visto, il cane di casa, così come il gatto, viene ormai considerato uno di famiglia.

E’ così che quando l’amore finisce e i coniugi effettuano la separazione, risulta legittimo che essi stabiliscano le condizioni della permanenza in casa e del mantenimento dell'animale.

E’ quanto ha deciso il Tribunale di Milano, che con il decreto del 13-03-2013, ha sancito che: L’animale non può essere più collocato nell’area semantica concettuale delle “cose” dovendo essere riconosciuto come “essere senziente”. Non essendo l’animale una «cosa», bensì un essere senziente, è legittima facoltà dei coniugi - in sede di separazione - quella di regolarne la permanenza presso l’una o l’altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento dello stesso.

L’animale, dunque, cessa di essere assimilato a un semplice bene-oggetto della coppia, ma diventa un essere titolare di diritti, anche dopo lo scioglimento del matrimonio dei padroni.

E il motivo è da ricercarsi innanzitutto nell’entrata in vigore della legge 201/10, ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la Protezione degli Animali da Compagnia, sottoscritta a Strasburgo il 13 novembre 1987.

Ma sulla decisione del giudice pesa anche la recente riforma del condominio.

Infatti, nella riforma, la legge 220/12, all'articolo 16, si legge che: 1. All’articolo 1138 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.

L’animale è dunque, ormai considerato un essere senziente e non una cosa.

Di fatto, è legittima la facoltà dei coniugi, dopo un’ ipotetica separazione personale o divorzio, di regolarne la permanenza presso l’una o l’altra abitazione e le modalità che ciascuno dei proprietari deve seguire per il mantenimento.

5 Novembre 2013 · Piero Ciottoli


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