Sono sempre sequestrabili i beni conferiti al Fondo Patrimoniale e al TRUST per reati commessi dal disponente

Ai fini della dimostrazione della assoggettabilità a sequestro del bene formalmente attribuito a soggetti terzi rispetto all’indagato, grava sulla pubblica accusa l’onere di provare l’esistenza di una situazione che avalli concretamente la prospettata ipotesi di scarto fra la realtà apparente (in contemplazione della quale il bene in questione in quanto nelle disponibilità di soggetti terzi rispetto all’indagato dovrebbe andare esente dalla possibilità di essere confiscato) e la pretesa realtà effettuale (in forza della quale, invece, a dispetto dell’apparenza, la permanenza del bene nella materiale disponibilità dell’indagato, renderebbe possibile l'ablazione di esso da parte dello Stato quale conseguenza della eventuale condanna subita dallo stesso indagato).

Per quanto attiene il fondo patrimoniale, ritenuto meritevole di tutela dal legislatore in quanto volto a assicurare il sostentamento della famiglia, ed impermeabile alle azioni esecutive intentate dai creditori particolari dei coniugi, laddove costoro siano consapevoli che le obbligazioni azionate erano state contratte per scopi estranei ai bisogni della famiglia, la soluzione in ordine alla confiscabilità dei beni conferiti al fondo è agevole sotto un duplice profilo.

Infatti, per un verso la titolarità del bene destinato ad alimentare il fondo non cessa in capo al disponente, al massimo essa, se non è diversamente previsto dal titolo costitutivo, si trasmette anche all’altro coniuge, sicché non vi è alcun ostacolo formale alla piena applicazione delle norma di legge secondo le quali il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente deve ricadare su beni in relazione ai quali il reo abbia almeno un legame di disponibilità.

Per altro verso la finalità del fondo patrimoniale, tutta rivolta alla salvaguardia dei beni necessari per il sostentamento della famiglia dalla azioni esecutive che traggono origine da obbligazioni assunte per scopi estranei a tale specifico tema, rende irrilevante la sua istituzione laddove si discuta non di attuazione coattiva di obbligazioni civili ma di strumenti, ancorché riguardanti beni ed interessi di rilevanza patrimoniale, aventi tuttavia valenza sanzionatoria.

Più articolata la questione per ciò che attiene al trust. Com'è noto, caratteristica fondamentale di tale istituto giuridico è il trasferimento di beni ad un soggetto terzo, il trustee, per effetto del quale la posizione segregata diviene indifferente alle vicende attinenti sia al soggetto disponente (settlor) sia al trustee.

I beni trasferiti, pur appartenendo al trustee, non sono suoi: il diritto trasferito è finalizzato alla realizzazione degli interessi dei beneficiari. Questo meccanismo comporta che i creditori del settlor non possono soddisfarsi sui beni conferiti in trust perché essi sono nella proprietà del trustee; i creditori del trustee a loro volta non possono del pari soddisfarsi perché i beni sono oggetto di segregazione; i creditori dei beneficiari possono soddisfarsi soltanto allo scioglimento del trust limitatamente a quanto è ai beneficiari attribuito.

L’originario disponente (settlor), tuttavia, conserva, pur dopo la costituzione del trust, una forma di dominio sui beni ad esso conferiti: tanto è vero che la giurisprudenza di legittimità, proprio al fine di evitare che il trust possa diventare un facile strumento di elusione di norme imperative, ha ritenuto di individuare il reato di appropriazione indebita nella condotta del trustee che destini i beni conferiti in trust a finalità proprie o comunque diverse da quelle per la realizzazione delle quali il trust è stato istituito, in quanto l’intestazione formale del diritto di proprietà al trustee ha solo la valenza di una proprietà temporanea che non gli consente di disporre dei beni in misura piena ed esclusiva.

In osservanza dei principi appena riportati si sono espressi i giudici della Corte di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza 9229/16.

15 Aprile 2016 · Piero Ciottoli




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!