Sempre dovuta l’IRAP per l’esercizio di attività professionale in forma associata
L’esercizio in forma associata di una professione costituisce circostanza di per sé idonea a far presumere l’esistenza di un'autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare rilevanza economica, nonché dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze, sì da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio.
Ne consegue che legittimamente il reddito dello studio associato viene assoggettato all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.
Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 11327/16.
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