Schemi di recupero crediti
Ai sensi dell'articolo 910 del codice civile il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile. Il creditore può scegliere tra diverse procedure esecutive (pignoramento presso terzi, pignoramento mobiliare o immobiliare), dando inizio anche a più procedimenti contemporaneamente.
Questo, naturalmente, avviene quando tutti gli sforzi per una regolazione extragiudiziale dei debiti sono falliti.
Di seguito gli schemi delle procedure legali che vengono attivate per il recupero dei crediti.
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