Schemi di decadenza e prescrizione delle multe per violazione del Codice della strada

Multa - Decadenza per la notifica del verbale di accertamento dell'infrazione

Dal 13/8/2010 la notifica del verbale di accertamento deve essere fatta entro 90 giorni dall'identificazione dei responsabili.

In materia di contravvenzioni previste dal Codice della strada, sono stati ridotti a 90 i giorni entro cui deve essere inviato il verbale di accertamento (prima il termine era di 150 giorni).

Il Codice della strada, infatti, prevede per le violazioni commesse dal 13/8/2010 che la notifica del verbale di accertamento sia  fatta entro 90 giorni dall'identificazione dei responsabili dell'infrazione, da quando, cioè, l'amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione, considerando ciò che risulta al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o all'archivio nazionale dei veicoli.

Va evidenziato in proposito che il giorno da cui iniziano a decorrere i 90 giorni non è sempre quello in cui è stata commessa l'infrazione, bensì quello in cui l'Amministrazione individua il responsabile.

Il termine dei 90 giorni per la notifica

Il termine iniziale da cui si calcolano i 90 giorni può coincidere:

  • con il giorno in cui la violazione è stata commessa;
  • con il giorno in cui sia stato oggettivamente possibile - per l’organo di polizia - effettuare l’accertamento dell'infrazione (per esempio, pensa all'esigenza di ricostruire la dinamica di un incidente stradale);
  • con il giorno in cui l’organo acceratore si è trovato nella condizione di conoscere effettivamente i tuoi dati per operare la notifica della busta di colore verde.

Bada bene, questa ultima ipotesi può farti cadere in errore quando effettui il calcolo dei 90 giorni.

Per il conteggio dei 90 giorni devi escludere quello iniziale nel quale hai commesso l'infrazione. Inoltre, considera che se il novantesimo giorno cade in un festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno utile feriale.

Ti faccio un esempio pratico. Hai commesso l'infrazione il giorno 20 novembre 2011. Fai il calcolo dei 90 giorni escludendo - come ti ho detto - il giorno iniziale, per cui parti dal 21 novembre 2011.  Alla fine dei conti, ti accorgi che il termine di scadenza cade la domenica del 19 febbraio 2012. Essendo - questo - un giorno festivo, la multa ti può essere notificata entro il 20 febbraio 2012.

Altra cosa da tenere presente quando calcoli la data di scadenza del tuo ricorso è la sospensione dei termini nel periodo feriale.

Se vuoi calcolare velocemente il termine ultimo per la notifica della multa puoi sfruttare questo servizio gratuito

Nella schermata che appare:

  • inserisci la data da cui partire (ricorda di escludere il giorno iniziale);
  • digita "90" nella casella Giorni da aggiungere;
  • clicca su Calcola.

A questo punto si aprirà la pagina del sito che visualizzerà il risultato del calcolo con l'indicazione del giorno della scadenza.

Risultato del calcolo visualizzato nel sito

scadenza notifica multa

Rispetto dei termini di decadenza per la notifica del verbale di multa - Individuare il proprietario del veicolo

Il problema è questo: quando la Polizia accerta una multa e non la contesta immediatamente (pensa al caso dell'autovelox), l’unico dato a sua disposizione è il numero di targa del veicolo incriminato.

Per risalire all'intestatario del veicolo l’organo di polizia effettua una visura presso il P.R.A. (pubblico registro automobilistico) o presso l’archivio nazionale dei veicoli immatricolati.

Può accadere che i dati anagrafici risultanti dalla visura non siano aggiornati in ordine all'effettivo proprietario del veicolo all'epoca dell'infrazione.

Se colui che ha ricevuto la notifica del verbale dimostra di non essere più il proprietario del veicolo incriminato, l’organo accertatore può procedere a nuova notifica.

In questo c'è un termine di 100 giorni  che decorre da quando viene accertata in modo definitivo l’identità e l’indirizzo esatto dell'effettivo proprietario. Ma, comunque, non oltre 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Decadenza per la notifica del verbale di multa - Il giorno di scadenza del termine dei fatidici 90 giorni

Secondo il costante indirizzo della Corte Costituzionale (sentenze nn. 69/94 - 477/02 - 28/04 - 97/04), il termine di scadenza dei 90 gg. coincide con il giorno in cui l’organo di polizia ha consegnato il verbale all'ufficio postale per effettuare la spedizione.

Questo giorno viene indicato nel verbale di accertamento nella parte dedicata alla relata di notifica e generalmente trovi riportata questa frase
si attesta che il presente verbale è stato spedito in data ___/___/___
Ragion per cui, l’organo di polizia che ti ha elevato la multa non è responsabile per eventuali ritardi compiuti dalle Poste nella consegna materiale del verbale.

A partire dal 6/10/2011, l’articolo 7 del decreto legislativo 150/2011 recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili, stabilisce che il ricorso debba essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 (trenta) giorni dalla data di contestazione della violazione o di notifica del verbale di accertamento.

Come è noto, l’articolo 204-bis del codice della strada prevedeva, invece, che il ricorso contro il verbale dovesse essere presentato nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di contestazione immediata o di notifica, nel caso in cui di contestazione differita.

Termini per impugnare il verbale di multa

Per contestare le multe per infrazione al CdS innanzi al Giudice di Pace hai 30 giorni di tempo: per quelle accertate prima del 6 ottobre 2011 il termine per ricorrere presso il giudice di pace è di 60 giorni, mentre resta fissato in 60 giorni il termine utile per impugnare la sanzione innanzi al Prefetto.

Questo termine inizia a decorrere da quando effettivamente vieni a conoscenza della multa. Se il giorno dell'infrazione guidavi il veicolo incriminato e l'agente di polizia ti ha fermato per multarti è evidente che da quel preciso istante conosci la contravvenzione.

Tuttavia il Codice della Strada - in particolari casi - prevede una contestazione differita dell'infrazione. In questa ipotesi, la multa viene spedita al tuo indirizzo di residenza a distanza di mesi dalla violazione, mediante la  famigerata busta di colore verde. Qui il termine per fare ricorso decorre dalla data indicata nel timbro postale apposto sulla busta.

busta poste italiane di colore verde

Per il conteggio dei 30 giorni devi escludere quello iniziale nel quale hai saputo della multa. Inoltre, considera che se il trentesimo giorno cade in un festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno utile feriale.

Ti faccio un esempio pratico. Ti viene notificata la multa il giorno 17 novembre 2011. Fai il calcolo dei 30 giorni escludendo - come ti ho detto - il giorno iniziale, per cui parti dal 18 novembre 2011.  Alla fine dei conti, ti accorgi che il termine di scadenza cade la domenica del 18 dicembre 2011. Essendo - questo - un giorno festivo, potrai presentare il ricorso entro il 19 dicembre 2011.

Altra cosa da tenere presente quando calcoli la data di scadenza del tuo ricorso è la sospensione dei termini nel periodo feriale.

Se intendi contestare una multa davanti al Giudice di Pace sappi che dal 1° agosto al 15 settembre i termini processuali restano sospesi. In altre parole, hai 75 giorni invece di 30, per proporre opposizione.

Se vuoi calcolare velocemente il termine ultimo per contestare la multa puoi sfruttare questo servizio gratuito

Nella schermata che appare:

  • inserisci la data da cui partire (ricorda di escludere il giorno iniziale);
  • digita "30" nella casella Giorni da aggiungere;
  • spunta la casella Sospensione termini processuali nel caso in cui il calcolo del termine comprenda il mese di agosto e i primi 15 giorni di settembre;
  • clicca su Calcola.

Ricerca del Giudice di Pace competente per il ricorso al verbale di multa

Per una corretta opposizione a una multa ingiusta devi scoprire quale “ufficio” del giudice di pace è competente a ricevere la tua difesa.

Segui il criterio del luogo in cui è stata commessa l’infrazione.  Quando hai commesso una violazione nella tua città, ti risulterà facile individuare l’organo giudiziario competente. Spesso capita però che il verbale di accertamento indica località non conosciute, perché visitate - ad esempio - solo in occasione di vacanze estive.

In questo caso, avrai maggiori difficoltà nell’individuazione del giudice di pace competente.  Per risolvere il problema ti consiglio di utilizzare questo potente database del Ministero della Giustizia.

Raffina la ricerca indicando nella casella “Ricerca per Comune”  il nome della città indicata nel verbale di accertamento.

Una volta cliccato su Cerca, il motore visualizzerà l’ufficio del giudice di pace competente. Ti verrà indicata la sede, il numero di telefono, il fax e l’indirizzo di posta elettronica. Hai tutto ciò che ti occorre!

Ricorso al verbale di multa innanzi al Giudice di pace - Pagamento del Contributo Unificato

Il valore della causa equivale alla sanzione intera (o alla somma delle sanzioni intere, se più verbali sono inclusi nel medesimo ricorso). In altre parole, è la sanzione minima (se pagata entro 60gg dalla notifica), moltiplicata per due, oltre le spese di notifica, se ce ne sono.

Ad esempio, se la sanzione è di  Euro 155 euro + Euro 5,50 di spese di notifica, il valore della causa sarà di Euro 315,50 (155 x 2 + 5,50).

Per i dettagli sulle modalita' di versamento vedi  il sito dell'Agenzia delle Entrate.

L'importo del contributo unificato è determinato in base al valore della causa:
- ricorsi sino a € 1.033 si paga solo il contributo unificato;
- ricorsi di valore superiore € 1.033,01 si paga il contributo unificato e la marca da bollo;

N.B. Nel caso in cui manchi la dichiarazione di valore sul ricorso, il contributo unificato è quello massimo!

La cartella esattoriale originata da multe deve essere notificata entro due anni dalla consegna del ruolo

In particolare del comma 154 della Legge 24 dicembre 2007 numero 244 (Finanziaria 2008) che stabilisce testualmente che “A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, numero 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”.

Si noti bene che la norma fa riferimento alle sanzioni di spettanza comunale. Il termine di due anni, quindi, vale per le “multe” elevate, ad esempio, dalla Polizia Municipale, e non per quelle elevate dalla Polizia Stradale, dai Carabinieri, dalla Polizia Provinciale e da altre autorità abilitate che non fanno capo al Comune

(leggere questo articolo).

Con la sentenza numero 12505/2011 si stabilisce che il termine per impugnare la cartella esattoriale originata da multa non pagata - per difetto di notifica del verbale di accertamento della sanzione - è di sessanta giorni e non di trenta.

Opposizione a cartella esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative

Le azioni proponibili da colui al quale è stata notificata una cartella di pagamento o un avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, in rapporto agli articoli 27 legge numero 689/81 e 206 del codice della strada - come affermato dalla Corte di Cassazione in numerose sentenze sono:

1. l’opposizione all'esecuzione ex articolo 615 codice di procedura civile;
2. l’opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 codice di procedura civile

Opposizione a cartella esattoriale originata da multa ex articolo 615 codice di procedura civile

L'opposizione all'esecuzione è, invece, il rimedio processuale da adottare quando l'opponente o contesta l’illegittimità della iscrizione al ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione al ruolo, o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione o il pagamento di quest’ultima.

Con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell'inizio dell'esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall'articolo 615, primo comma, codice di procedura civile, quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio.

E quindi, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il giudice di pace entro 30 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale.

Opposizione a cartella esattoriale originata da multa ex articolo 617 codice di procedura civile

L’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'articolo 617 codice di procedura civile, deve essere attivata (nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti da parte dell'interessato la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.

Deve rilevarsi, in proposito, che la proponibilità delle su esposte opposizioni di cui agli articoli 615 e 617 codice di procedura civile davanti al giudice ordinario non risulta preclusa, per ormai costante indirizzo giurisprudenziale anche del Giudice delle leggi (Corte Cost. numero 29/1998, numero 372/97 e numero 239/1997), dal disposto dell'articolo 27 della legge numero 689/81, da interpretarsi nel senso che il rinvio, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette non si deve intendere esteso agli articoli 53 e 54 del DPR numero 602 del 1973, riguardanti esclusivamente la materia tributaria.

Impugnare il verbale di multa innanzi al Prefetto

Il Prefetto emette ordinanza - ingiunzione di pagamento oppure provvedimento di archiviazione avverso il ricorso ove non ritenga fondato l'accertamento, entro 120 ggiorni dalla ricezione degli atti completi da parte dell'organo accertatore. In alternativa al ricorso al Prefetto, i soggetti possono proporre ricorso al Giudice di Pace competente per il territorio dove è stata commessa la violazione entro 60 gg. dalla contestazione o notifica della violazione.

Secondo una parte della giurisprudenza è illegittimo disporre il fermo amministrativo del veicolo o l'ipoteca esattoriale sulla casa  a garanzia di sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, anche se si tratta di prassi frequente adottata da Equitalia.

La misura  e del fermo amministrativo, infatti, è prevista dal DPR 602/73 esclusivamente per debiti di natura “tributaria”, ossia per le imposte sui redditi e per gli altri tributi (tasse od imposte) dovuti allo Stato o agli Enti Pubblici.

Nessuna norma nel nostro ordinamento autorizza l’Agente della Riscossione a disporre il fermo amministrativo degli autoveicoli di proprietà del debitore per le sanzioni amministrative di cui al Codice della Strada.

Sia innanzi al Prefetto che innanzi al Giudice di Pace, il termine per la presentazione del ricorso avverso un verbale per infrazione al Codice della Strada è di 60 giorni a partite dalla data di notifica del verbale medesimo. Nel caso in cui oggetto di opposizione sia una cartella esattoriale o un’ordinanza di rigetto il termine per il ricorso è di 30 giorni dalla notifica dell'atto opposto.

Il computo dei giorni comporta l’osserva di alcune semplici regole:

  1. Nel computo si deve escludere il giorno iniziale (dies a quo) ed includere il giorno finale (dies ad quem);
  2. Se il giorno della scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno successivo non festivo;
  3. I giorni festivi intermedi (cioè quelli che precedono la scadenza del termine) si computano al pari degli altri non festivi;
  4. Si considerano giorni festivi: tutte le domeniche, il 1° ed il 6 di gennaio, il 25 di aprile, il lunedì dopo Pasqua, il 1° di maggio, il 2 di giugno, il 15 di agosto, il 1° di novembre, l’8, il 25 e il 26 di dicembre;
  5. Esclusivamente nel caso in cui si faccia ricorso innanzi al Giudice di Pace, ai 60 giorni ordinari sono da aggiungere ulteriori quarantacinque giorni nel caso in cui il termine scada nel periodo feriale compreso tra il primo agosto ed il quindici settembre (ad esempio, se il verbale è notificato il giorno 30 giugno, il termine ultimo per la presentazione del ricorso innanzi al Giudice di Pace, sarà il giorno 14 ottobre);
  6. Nel caso in cui il verbale sia notificato per posta ed il destinatario non sia rinvenuto presso il luogo di residenza, ai sensi dell'articolo 8 legge 890/1982, "la notifica si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma (quella con cui si avvisa il destinatario del tentativo di notifica e del deposito del piego presso l'ufficio postale) ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”.
  7. Nel caso in cui il ricorso venga presentato mediante spedizione per posta raccomandata, è sufficiente che entro il sessantesimo giorno il plico venga spedito da parte del ricorrente, a nulla rilevando che la ricezione potrà eventualmente pervenire oltre il sessantesimo giorno.

Raddoppio della multa

Si parla di raddoppio della multa impropriamente. Si dovrebbe dire: entro 60 giorni e' possibile pagare la sanzione minima (ridotta) prevista per quell'infrazione. Trascorso tale periodo si applica invece "la meta' della sanzione massima". Siccome la minima e' spesso (non sempre) circa 1/4 di quella massima, questo meccanismo fa si' che la multa, generalmente,"raddoppi".

27 Settembre 2011 · Giuseppe Pennuto



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