Dal 13/8/2010 la notifica del verbale di accertamento deve essere fatta entro 90 giorni dall’identificazione dei responsabili.
In materia di contravvenzioni previste dal Codice della strada, sono stati ridotti a 90 i giorni entro cui deve essere inviato il verbale di accertamento (prima il termine era di 150 giorni).
Il Codice della strada, infatti, prevede per le violazioni commesse dal 13/8/2010 che la notifica del verbale di accertamento sia fatta entro 90 giorni dall’identificazione di tali soggetti da quando l’amministrazione è “posta in grado di provvedere alla loro identificazione” considerando ciò che risulta al PRA o all’archivio nazionale dei veicoli.
Va evidenziato in proposito che il giorno da cui iniziano a decorrere i 90 giorni non è sempre quello in cui è stata commessa l’infrazione, bensì quello in cui l’Amministrazione individua il responsabile.
Il giorno inziale da cui decorre il termine dei fatidici 90 giorni
Il termine iniziale da cui si calcolano i 90 giorni può coincidere:
- con il giorno in cui la violazione è stata commessa (questa è l’ipotesi più frequente)
- con il giorno in cui sia stato oggettivamente possibile – per l’organo di polizia – effettuare l’accertamento dell’infrazione (per esempio, pensa all’esigenza di ricostruire la dinamica di un incidente stradale)
- con il giorno in cui l’organo acceratore si è trovato nella condizione di conoscere effettivamente i tuoi dati per operare la notifica della busta di colore verde
Bada bene, questa ultima ipotesi può farti cadere in errore quando effettui il calcolo dei 90 giorni.
Per il conteggio dei 90 giorni devi escludere quello iniziale nel quale hai commesso l’infrazione. Inoltre, considera che se il novantesimo giorno cade in un festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno utile feriale.
Ti faccio un esempio pratico. Hai commesso l’infrazione il giorno 20 novembre 2011. Fai il calcolo dei 90 giorni escludendo – come ti ho detto – il giorno iniziale, per cui parti dal 21 novembre 2011. Alla fine dei conti, ti accorgi che il termine di scadenza cade la domenica del 19 febbraio 2012. Essendo – questo – un giorno festivo, la multa ti può essere notificata entro il 20 febbraio 2012.
Altra cosa da tenere presente quando calcoli la data di scadenza del tuo ricorso è la sospensione dei termini nel periodo feriale.
Se vuoi calcolare velocemente il termine ultimo per la notifica della multa puoi sfruttare questo servizio gratuito
In questa schermata:
- inserisci la data da cui partire (ricorda di escludere il giorno iniziale);
- digita “90″ nella casella Giorni da aggiungere;
- clicca su Calcola.
A questo punto si aprirà la pagina del sito avvocatoandreani.it che visualizzerà il risultato del calcolo con l’indicazione del giorno della scadenza.
Risultato del calcolo visualizzato nel sito

Problema – individuare il proprietario del veicolo
Il problema è questo. Quando la Polizia accerta una multa e non la contesta immediatamente (pensa al caso dell’autovelox), l’unico dato a sua disposizione è il numero di targa del veicolo incriminato.
Per risalire all’intestatario del veicolo l’organo di polizia effettua una visura presso il P.R.A. (pubblico registro automobilistico) o presso l’archivio nazionale dei veicoli immatricolati.
Può accadere che i dati anagrafici risultanti dalla visura non siano aggiornati in ordine all’effettivo proprietario del veicolo all’epoca dell’infrazione.
Se colui che ha ricevuto la notifica del verbale dimostra di non essere più il proprietario del veicolo incriminato, l’organo accertatore può procedere a nuova notificazione.
In questo c’è un termine di 100 giorni che decorre da quando viene accertata in modo definitivo l’identità e l’indirizzo esatto dell’effettivo proprietario. Ma, comunque, non oltre 5 anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
Il giorno di scadenza del termine dei fatidici 90 giorni
Secondo il costante indirizzo della Corte Costituzionale (sentenze nn. 69/94 – 477/02 – 28/04 – 97/04), il termine di scadenza dei 90 gg. coincide con il giorno in cui l’organo di polizia ha consegnato il verbale all’ufficio postale per effettuare la spedizione.
Questo giorno viene indicato nel verbale di accertamento nella parte dedicata alla relata di notifica e generalmente trovi riportata questa frase
si attesta che il presente verbale è stato spedito in data ___/___/___
Ragion per cui, l’organo di polizia che ti ha elevato la multa non è responsabile per eventuali ritardi compiuti dalle Poste nella consegna materiale del verbale.
A partire dal 6/10/2011, l’articolo 7 del decreto legislativo 150/2011 recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili, stabilisce che il ricorso debba essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 (trenta) giorni dalla data di contestazione della violazione o di notifica del verbale di accertamento.
Come è noto, l’articolo 204-bis del codice della strada prevedeva, invece, che il ricorso contro il verbale dovesse essere presentato nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di contestazione immediata o di notifica, nel caso in cui di contestazione differita.
Termini per il ricorso
Hai 30 giorni di tempo per contestare le sanzioni automobilistiche innanzi al Giudice di Pace (per le violazioni commesse prima del 6/10/2011 il termine per ricorrere presso il giudice di pace è di 60 giorni, mentre resta fissato in 60 giorni quello per ricorrere al Prefetto).
Questo termine inizia a decorrere da quando effettivamente vieni a conoscenza della multa. Se il giorno dell’infrazione guidavi il veicolo incriminato e l’agente di polizia ti ha fermato per multarti è evidente che da quel preciso istante conosci la contravvenzione.
Tuttavia il Codice della Strada – in particolari casi – prevede una contestazione differita dell’infrazione. In questa ipotesi, la multa viene spedita al tuo indirizzo di residenza a distanza di mesi dalla violazione, mediante la famigerata busta di colore verde. Qui il termine per fare ricorso decorre dalla data indicata nel timbro postale apposto sulla busta.

Per il conteggio dei 30 giorni devi escludere quello iniziale nel quale hai saputo della multa. Inoltre, considera che se il trentesimo giorno cade in un festivo, la scadenza è rinviata al primo giorno utile feriale.
Ti faccio un esempio pratico. Ti viene notificata la multa il giorno 17 novembre 2011. Fai il calcolo dei 30 giorni escludendo – come ti ho detto – il giorno iniziale, per cui parti dal 18 novembre 2011. Alla fine dei conti, ti accorgi che il termine di scadenza cade la domenica del 18 dicembre 2011. Essendo – questo – un giorno festivo, potrai presentare il ricorso entro il 19 dicembre 2011.
Altra cosa da tenere presente quando calcoli la data di scadenza del tuo ricorso è la sospensione dei termini nel periodo feriale.
Se intendi contestare una multa davanti al Giudice di Pace sappi che dal 1° agosto al 15 settembre i termini processuali restano sospesi. In altre parole, hai 75 giorni invece di 30, per proporre opposizione.
Se vuoi calcolare velocemente il termine ultimo per contestare la multa puoi sfruttare questo servizio gratuito
In questa schermata:
- inserisci la data da cui partire (ricorda di escludere il giorno iniziale);
- digita “30″ nella casella Giorni da aggiungere;
- spunta la casella Sospensione termini processuali nel caso in cui il calcolo del termine comprenda il mese di agosto e i primi 15 giorni di settembre;
- clicca su Calcola.
A questo punto si aprirà la pagina del sito avvocatoandreani.it che visualizzerà il risultato del calcolo con l’indicazione del giorno della scadenza.
Risultato del calcolo visualizzato nel sito

Ricerca del Giudice di Pace competente
Per una corretta opposizione a una multa ingiusta devi scoprire quale “ufficio” del giudice di pace è competente a ricevere la tua difesa.
Segui il criterio del luogo in cui è stata commessa l’infrazione. Quando hai commesso una violazione nella tua città, ti risulterà facile individuare l’organo giudiziario competente. Spesso capita però che il verbale di accertamento indica località non conosciute, perché visitate – ad esempio – solo in occasione di vacanze estive.
In questo caso, avrai maggiori difficoltà nell’individuazione del giudice di pace competente. Per risolvere il problema ti consiglio di utilizzare questo potente database del Ministero della Giustizia
Raffina la ricerca indicando nella casella “Ricerca per Comune” il nome della città indicata nel verbale di accertamento.
Una volta cliccato su Cerca, il motore visualizzerà l’ufficio del giudice di pace competente. Ti verrà indicata la sede, il numero di telefono, il fax e l’indirizzo di posta elettronica. Hai tutto ciò che ti occorre!
Pagamento del Contributo Unificato
Il valore della causa equivale alla sanzione intera (o alla somma delle sanzioni intere, se più verbali sono inclusi nel medesimo ricorso). In altre parole, è la sanzione minima (se pagata entro 60gg dalla notifica), moltiplicata per due, oltre le spese di notifica, se ce ne sono.
Ad esempio, se la sanzione è di Euro 155 euro + Euro 5,50 di spese di notifica, il valore della causa sarà di Euro 315,50 (155 x 2 + 5,50).
Per i dettagli sulle modalita’ di versamento vedi il sito dell’Agenzia delle Entrate.
L’importo del contributo unificato è determinato in base al valore della causa:
- ricorsi sino a € 1.033 si paga solo il contributo unificato di € 37,00;
- ricorsi di valore da € 1.033,01 a € 1.100, contributo unificato di € 37,00 + marca da bollo da €.8,00;
- ricorsi di valore superiore a € 1.100,01 sino a € 5.200 , contributo Unificato di € 85,00 + marca da bollo da €.8,00;
- ricorsi di valore superiore a € 5.200,01 sino a €.26.000, contributo unificato di € 206,00 + marca da bollo da €.8,00;
- ricorsi di valore indeterminabile, contributo unificato di € 1.466 + marca da bollo da €.8,00;
N.B. Nel caso in cui manchi la dichiarazione di valore sul ricorso, il contributo unificato è di € 1466,00!
La cartella esattoriale originata da multe deve essere notificata entro due anni dalla consegna del ruolo
In particolare del comma 154 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) che stabilisce testualmente che “A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relative a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell’acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo”.
Si noti bene che la norma fa riferimento alle sanzioni di spettanza comunale. Il termine di due anni, quindi, vale per le “multe” elevate, ad esempio, dalla Polizia Municipale, e non per quelle elevate dalla Polizia Stradale, dai Carabinieri, dalla Polizia Provinciale e da altre autorità abilitate che non fanno capo al Comune (leggere qui).
Con la sentenza n. 12505/2011 si stabilisce che il termine per impugnare la cartella esattoriale originata da multa non pagata – per difetto di notifica del verbale di accertamento della sanzione – è di sessanta giorni e non di trenta.
Opposizione a cartella esattoriale per la riscossione di sanzioni amministrative (violazioni c.d.s.)
Le azioni proponibili da colui al quale è stata notificata una cartella di pagamento o un avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, in rapporto agli artt. 27 legge n. 689/81 e 206 del codice della strada – come affermato dalla Corte di Cassazione in numerose sentenze (cfr. sentt. nn. 489/2000, resa a Sezioni Unite, che hanno risolto un contrasto registratosi nella soggetta materia, 491/2000, 562/2000, nn. 1162/2000, anch’esse emesse a sezioni unite, 9087/2003, 9482/2003, 6119/2004, 15149/2005, 8200/2009) e come confermato poi dall’art. 29 del D.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che ha riordinato la disciplina della riscossione a mezzo ruolo - sono:
1. l’opposizione a sanzioni amministrative ex artt. 22 e 23 legge n. 689/81;
2. l’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.;
3. l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
1. L’opposizione ex artt. 22 e 23 Legge n. 689/81
L’opposizione a sanzioni amministrative ex artt. 22 e 23 legge n. 689/81 è esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell’ordinanza – ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, onde consentire all’interessato di “recuperare” l’esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l’opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella.
Chiaro, quindi, che il destinatario della cartella non potrebbe opporre la presunta nullità del verbale (e quindi della cartella) per carenza di contestazione immediata dell’infrazione, dal momento che avrebbe dovuto provvedere in proposito, impugnando l’ atto di accertamento - prodromico a quello terminale della procedura di iscrizione a ruolo del verbale non pagato – entro 60 gg. dalla notificazione.
Sul punto e’ intervenuta la Cassazione (sentenza 8200/2009) precisando, per le cartelle esattoriali che riguardano le infrazioni al c.d.s., che ci si puo’ rivolgere al giudice di pace solo se la notifica del precedente verbale e’ viziata e, quindi, per quanto prevede la legge, la cartella e’ il primo atto con il quale si viene a conoscenza della multa.
Comunque, in caso di sanzioni amministrative (tipicamente le multe al codice della strada) ci si puo’ rivolgere al giudice di pace della zona ove e’ avvenuta l’infrazione ed il termine potrebbe essere anche di 60 giorni (invece di 30) . Così come stabilito dalla sentenza di Cassazione numero 12505/2011.
Laddove detta notifica dovesse essere inequivocabilmente viziata, si potra’ procedere all’impugnazione nei 30 giorni dal ricevimento della cartella e, alternativamente, contestare sia il merito della violazione sanzionata, ovvero anche solo i vizi propri della cartella stessa.
2. L’opposizione ex art. 615 c.p.c.
L’opposizione all’esecuzione è, invece, il rimedio processuale da adottare quando l’opponente o contesta l’illegittimità della iscrizione al ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione al ruolo, o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione o il pagamento di quest’ultima.
Con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell’inizio dell’esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall’art. 615, primo comma, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio.
E quindi, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del codice della strada, il giudice di pace entro 30 giorni dalla data di notifica della cartella esattoriale.
3. L’opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 c.p.c.)
Infine, l’opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., deve essere attivata (nel termine di 20 giorni dalla notifica della cartella) nel caso in cui si contesti da parte dell’interessato la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento di esecuzione esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Deve rilevarsi, in proposito, che la proponibilità delle su esposte opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. davanti al giudice ordinario non risulta preclusa, per ormai costante indirizzo giurisprudenziale anche del Giudice delle leggi (Corte Cost. n. 29/1998, n. 372/97 e n. 239/1997), dal disposto dell’art. 27 della legge n. 689/81, da interpretarsi nel senso che il rinvio, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette non si deve intendere esteso agli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 602 del 1973, riguardanti esclusivamente la materia tributaria.
Ricorso al Prefetto
Il Prefetto emette ordinanza – ingiunzione di pagamento oppure provvedimento di archiviazione avverso il ricorso ove non ritenga fondato l’accertamento, entro 120 gg. dalla ricezione degli atti completi da parte dell’organo accertatore. In alternativa al ricorso al Prefetto, i soggetti possono proporre ricorso al Giudice di Pace competente per il territorio dove è stata commessa la violazione entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione.
Secondo una parte della giurisprudenza è illegittimo disporre il fermo amministrativo del veicolo o l’ipoteca esattoriale sulla casa a garanzia di sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, anche se si tratta di prassi frequente adottata da Equitalia.
La misura e del fermo amministrativo, infatti, è prevista dal D.P.R. 602/73 esclusivamente per debiti di natura “tributaria”, ossia per le imposte sui redditi e per gli altri tributi (tasse od imposte) dovuti allo Stato o agli Enti Pubblici.
Nessuna norma nel nostro ordinamento autorizza l’Agente della Riscossione a disporre il fermo amministrativo degli autoveicoli di proprietà del debitore per le sanzioni amministrative di cui al Codice della Strada.
Sia innanzi al Prefetto che innanzi al Giudice di Pace, il termine per la presentazione del ricorso avverso un verbale per infrazione al Codice della Strada è di 60 giorni a partite dalla data di notifica del verbale medesimo. Nel caso in cui oggetto di opposizione sia una cartella esattoriale o un’ordinanza di rigetto il termine per il ricorso è di 30 giorni dalla notifica dell’atto opposto.
Il computo dei giorni comporta l’osserva di alcune semplici regole:
- Nel computo si deve escludere il giorno iniziale (dies a quo) ed includere il giorno finale (dies ad quem);
- Se il giorno della scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno successivo non festivo;
- I giorni festivi intermedi (cioè quelli che precedono la scadenza del termine) si computano al pari degli altri non festivi;
- Si considerano giorni festivi: tutte le domeniche, il 1° ed il 6 di gennaio, il 25 di aprile, il lunedì dopo Pasqua, il 1° di maggio, il 2 di giugno, il 15 di agosto, il 1° di novembre, l’8, il 25 e il 26 di dicembre;
- Esclusivamente nel caso in cui si faccia ricorso innanzi al Giudice di Pace, ai 60 giorni ordinari sono da aggiungere ulteriori quarantacinque giorni nel caso in cui il termine scada nel periodo feriale compreso tra il primo agosto ed il quindici settembre (ad esempio, se il verbale è notificato il giorno 30 giugno, il termine ultimo per la presentazione del ricorso innanzi al Giudice di Pace, sarà il giorno 14 ottobre);
- Nel caso in cui il verbale sia notificato per posta ed il destinatario non sia rinvenuto presso il luogo di residenza, ai sensi dell’art. 8 L. 890/1982, “la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma (quella con cui si avvisa il destinatario del tentativo di notifica e del deposito del piego presso l’ufficio postale) ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore”.
- Nel caso in cui il ricorso venga presentato mediante spedizione per posta raccomandata, è sufficiente che entro il sessantesimo giorno il plico venga spedito da parte del ricorrente, a nulla rilevando che la ricezione potrà eventualmente pervenire oltre il sessantesimo giorno.
Calcolatore scadenze
raddoppio multa
Si parla di raddoppio della multa impropriamente. Si dovrebbe dire: entro 60 giorni e’ possibile pagare la sanzione minima (ridotta) prevista per quell’infrazione. Trascorso tale periodo si applica invece “la meta’ della sanzione massima”. Siccome la minima e’ spesso (non sempre) circa 1/4 di quella massima, questo meccanismo fa si’ che la multa, generalmente,”raddoppi”.
Autore Giuseppe Pennuto Articolo pubblicato il giorno 27 settembre 2011 - Ultimo aggiornamento il giorno 15 maggio 2013 » Classificato nelle categorie mini guide - multe verbale infrazione notifica, quick rules



