Schemi decadenza accertamento AdE

Decadenza degli avvisi di accertamento per imposte sui redditi e IVA

Nella tabella che segue vengono riepilogati i termini di decadenza dal potere di accertamento in relazione agli ultimi anni.

Per quanto attiene l'IRPEF e per l’IVA, gli avvisi di accertamento devono essere inoltrati al contribuente entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Ad esempio, entro il 31 dicembre 2015 devono essere notificati gli atti concernenti il periodo d’imposta 2010.

Gli articoli 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 stabiliscono che gli avvisi di accertamento vanno notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata.

Pertanto, entro il 31.12.2014 devono essere notificati, a pena di decadenza, gli accertamenti eseguiti sul periodo d’imposta 2009, la cui dichiarazione è stata presentata nel 2010. Entro gli stessi termini devono essere notificati anche gli atti irrogativi delle sanzioni che, nella maggior parte delle ipotesi, sono contestate unitamente all'accertamento

Decadenza degli avvisi di accertamento per imposte sui redditi e IVA

Decadenza degli avvisi di accertamento per imposte sui redditi e IVA in caso di omessa dichiarazione

Nella tabella che segue vengono riepilogati i termini di decadenza dal potere di accertamento in relazione agli ultimi anni, per i quali non è stata presentata la dichiarazione.

In caso di omessa dichiarazione, il termine per l’accertamento, sempre per effetto degli articoli 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72, coincide con il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Quindi, entro il 31.12.2015 devono essere notificati, a pena di decadenza, gli accertamenti eseguiti sul periodo d’imposta 2009 per il quale non è stata presentata la dichiarazione.

Decadenza degli avvisi di accertamento per imposte sui redditi e IVA in caso di omessa dichiarazione

Termini per la presentazione di dichiarazioni di rettifica

Il contribuente può presentare dichiarazioni rettificative sia a proprio favore che a favore dell'Erario, entro i termini di cui all'articolo 2 del DPR 322/98. La norma prevede che, se la dichiarazione è a favore del contribuente, deve essere presentata entro i termini previsti per la dichiarazione relativa all'anno successivo; invece, se è a favore dell'Erario, entro i termini previsti per l’accertamento.

28 Ottobre 2011 · Simone di Saintjust


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