Schemi cattivi pagatori

Tempi massimi di permanenza in una Centrale Rischi privata

I tempi massimi di permanenza dei dati del debitore inadempiente nelle Centrali Rischi private sono regolati da un Codice deontologico. Infatti, sottoscritto dai gestori delle Centrali Rischi private, dai rappresentanti degli enti finanziari, da alcune associazioni dei consumatori e dall'Autorità per la tutela della privacy, il codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (codice deontologico) prevede una serie di disposizioni chiare e precise a tutela dei dati personali dei soggetti censiti, in perfetta armonia con il dettato legislativo del citato Codice privacy.

tempi massimi di permanenza negli archivi dei cattivi pagatori

Schema verifica/cancellazione CRIF

crif tempi

Nuove norma sulla cancellazione dalle Centrali Rischi delle segnalazioni introdotte dal decreto sviluppo

Al momento della regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni sui ritardi inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi da intermediari e banche se relative al mancato pagamento di un numero di rate mensili inferiore a sei o di un'unica rata semestrale.

E' quanto previsto all'articolo 8-bis del Decreto Sviluppo, convertito definitivamente in legge in data 7 luglio 2011.

Banche dati occulte dei cattivi pagatori e dei protestati

I dati inerenti il cliente dovrebbero essere conservati solo fino ad un determinato lasso di tempo, decorso il quale dovrebbero essere cancellati. Ai sensi del decreto legislativo 196/03 (Codice della Privacy).

Questo vale anche per i dati inerenti la regolarità dei pagamenti; se un soggetto è stato cancellato dal Crif significa che il rapporto con la finanziaria è estinto da tempo, andando a chiedere un nuovo finanziamento alla stessa finanziaria i precedenti ritardi non dovrebbero influire pertanto sull’istruttoria.

Ma, è quasi certa l’esistenza di banche dati occulte dei cattivi pagatori, a cui gli intermediari accedono ottenendo dati storici del debitore anche dopo la loro cancellazione dalle Centrali Rischi ufficiali.

La finanziaria creditrice deve informare, il debitore che ne fa richiesta, entro 15 giorni circa eventuali segnalazioni inoltrate alle centrali rischi

Per quanto attiene l'obbligo di informativa della finanziaria che eroga il credito, è intervenuta una interessante sentenza della Corte di Cassazione (la numero 349 del 9 gennaio 2013).

I giudici, chiamati a decidere sul caso di un soggetto che si era visto rifiutare il riscontro circa l'esistenza di eventuali segnalazioni di cattivo pagatore effettuate dalla finanziaria di cui era debitore, sono entrati nel merito della questione ed hanno fissato alcuni punti fermi relativamente ai diritti in materia di privacy e accesso ai dati personali.

La Suprema Corte, fra l'altro, ha ribadito il principio, più volte espresso dall'Autorità per la tutela della privacy, che il titolare del trattamento dei dati personali presso la finanziaria creditrice è obbligato a garantire, al debitore, l’accesso ai propri dati. In particolare, la richiesta di accesso deve dar seguito, entro 15 giorni, ad una risposta esaustiva, con l'indicazione dettagliata di tutte le eventuali segnalazioni negative (cattivo pagatore) a carico dell'istante, inoltrate alle Centrali Rischi.

6 Ottobre 2011 · Rosaria Proietti


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!