Schema protesto assegni

Procedure di incasso assegni

Check truncation è la procedura telematica con cui le banche compensano assegni fino a 5 mila euro ed assegni circolari di importo qualsiasi. Si ricorre invece alla stanza compensazione per assegni (non circolari) di importo superiore a 5000 euro.

Azione di regresso

Per quanto riguarda l'assegno bancario, il legittimo possessore non può agire nei confronti della banca perché questa non assume alcuna obbligazione cambiaria. L’ obbligo per la banca trattaria deriva soltanto da un rapporto contrattuale, pertanto tale obbligo sussiste soltanto se il correntista ha fondi disponibili.

  Non esiste, da un punto di vista giuridico, l’azione diretta per l'assegno bancario (a differenza di quanto avviene, invece, per la cambiale).

Il legittimo titolare dell'assegno può quindi procedere solo nei confronti dei soggetti responsabili del pagamento, ovvero sono il traente, i giranti e i loro eventuali avallanti.

L’azione di regresso (ovvero quella contro i giranti, il traente e gli altri obbligati) può essere esercitata solo se sono verificate le condizioni di cui all'articolo 45 regio decreto 21 dicembre 1933, numero 1736.

Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. (GU numero 300 del 29-12-1933)

Condizioni per poter esercitare per azione di regresso

Articolo 45 - Azione di regresso - Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati  se l'assegno bancario, presentato in tempo utile, non é pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato:

  1. con atto autentico (protesto);
  2. con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione;
  3. con dichiarazione di una stanza di compensazione datata e attestante che l'assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato. Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di presentazione,  la disponibilità della somma sia venuta a mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a mancare.

 Assegno presentato in tempo utile - Scadenza dell'assegno

L'assegno bancario è pagabile unicamente a vista, ed ogni disposizione contraria si considera come non scritta. Esso deve quindi essere presentato al pagamento subito dopo l'emissione, entro precisi termini che sono:

  •  otto giorni se è pagabile nello stesso Comune in cui è stato emesso;
  •  quindici giorni se è pagabile in un Comune diverso all'interno del territorio italiano;
  •  trenta giorni se è pagabile nei territori comunque soggetti alla sovranità italiana compresi nel bacino del Mediterraneo;
  • sessanta giorni se è pagabile negli altri territori soggetti alla sovranità italiana.

L'assegno bancario emesso in Paese diverso da quello nel quale è pagabile deve essere presentato entro 20 giorni o 60 giorni a seconda che il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello stesso continente o in continenti diversi.

La procedura di incasso di un assegno a vuoto - eventi possibili

  1. l'assegno viene presentato allo sportello in tempo utile, va in stanza di compensazione e torna con dichiarazione datata e attestante che l'assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato. Segue il protesto.
  2. se l'assegno è stato presentato all'incasso l'ultimo giorno utile il protesto non può essere elevato ed il beneficiario resta con la dichiarazione della stanza di compensazione datata e attestante che l'assegno bancario le è stato trasmesso in tempo utile e non è stato pagato.
  3. se l'assegno presenta la clausola "senza spese e senza protesto" l'assegno torna con semplice dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione e del mancato incasso.
  4. l'assegno viene presentato non in tempo utile. Non c'è protesto, né dichiarazione stanza compensazione né dichiarazione trattario.

Prescrizione delle azioni di regresso

L'azione di regresso si prescrive in sei mesi dalla scadenza del termine di presentazione dell'assegno al pagamento.

Le azioni tra i diversi obbligati al pagamento (giranti) si prescrivono invece in sei mesi dal giorno in cui l'obbligato ha pagato o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui.

Azioni esperibili in relazione ai possibili eventi conseguenti alla presentazione

  1. L'assegno non pagato è un titolo esecutivo: precetto e pignoramento
  2. Ricorso per decreto ingiuntivo verso traente, giranti ed avallanti sulla base del solo assegno non pagato.
  3. Ricorso per decreto ingiuntivo verso traente, giranti ed avallanti sulla base del solo assegno non pagato. I giranti e gli avallanti suscettibili di azione di regresso con la sola dichiarazione della banca trattaria sono quelli che hanno girato a avallato l'assegno dopo l'apposizione della clausola "senza spese e senza protesto".
  4. Ricorso per decreto ingiuntivo verso il solo traente sulla base del solo assegno non pagato.

Azione causale - l'unica esperibile dopo la prescrizione dell'azione di regresso

Azione causale -  contratto,  fattura rapporto (poggiato su una fattura o un contratto) fra obbligato (traente o girante) che ha dato causa all'emissione dell'assegno (l'assegno come mero effetto e prova ulteriore, ma non necessaria, del rapporto sottostante).  La prescrizione è quella determinata dal rapporto sottostante.

Azione di arricchimento: quando non si ha prova di un rapporto sottostante. L'azione si prescrive in una anno dalla prescrizione dell'azione di regresso.

11 Gennaio 2012 · Rosaria Proietti


Commenti e domande

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2 risposte a “Schema protesto assegni”

  1. Anonimo ha detto:

    SALVE, HO DIVERSI ASSEGNI BANCARI DEL 2015 NON INCASSATI, NON LI HO PROTESTATI PERCHEì IL DEBITORE NON AVEVA DENARO ED ERA NULLATENENTE. SE OGGI FACCIO UN’AZIONE CAUSALE COL CONTRATTO DAL QUALE DERIVANO GLI ASSEGNI, QUANTO POTREBBE COSTARMI?

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