Gli scatti di anzianità assegnati al lavoratore devono tener conto di un eventuale periodo di formazione
Se è vero che gli scatti di anzianità costituiscono un istituto giuridico di fonte esclusivamente contrattuale, l'equiparazione posta dalla legge tra periodo di formazione e quello di lavoro ordinario vieta alla contrattazione collettiva di introdurre un trattamento discriminatorio in danno dei lavoratori che abbiano avuto un pregresso periodo di formazione.
In pratica, non è possibile per la contrattazione collettiva, sterilizzare il periodo di formazione e lavoro prevedendo che tale periodo non debba essere preso in considerazione per l'assegnazione degli scatti di anzianità: il legislatore considera che la formazione al lavoro sia, per legge, equiparabile al lavoro prestato.
Pertanto, la disposizione normativa vigente - secondo cui in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato ovvero nel caso di assunzione a tempo indeterminato, con chiamata nominativa, entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto di formazione e lavoro - impone che il periodo di formazione e lavoro debba essere computato nell'anzianità di servizio ed opera anche quando l'anzianità è presa in considerazione dalla sola contrattazione collettiva.
Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 18045/15.
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