Sas e debiti accumulati » Chi ne risponde: società o i singoli soci?

Sas - Icreditori della società possono aggredire il mio patrimonio personale?

Essendo il socio accomandatario di una Sas (società in accomandita semplice) sono un po' preoccupato per i numerosi debiti accumulati dalla società.

Ho paura che i creditori della società possano aggredire il mio patrimonio personale.

Mi pare di aver capito che i creditori per debiti contratti dalle società di persone, come le Sas, devono prima tentare di aggredire le proprietà e i beni della società e poi quelli dei consociati.

Mi sbaglio? Inoltre, vorrei sapere, il creditore può far bloccare il mio conto corrente dopo aver ottenuto il decreto ingiuntivo contro la società o deve farsene rilasciare un altro?

Sas e debiti accumulati » La responsabilità dei soci accomandatari di una Sas è illimitata e solidale

La responsabilità dei soci accomandatari di una Sas è illimitata e solidale, con beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale.

In parole povere, per le sole obbligazioni sociali, e non per quelle personali del socio, risponde, in via primaria, la società col suo patrimonio e, solo in via sussidiaria ed eventuale, i singoli soci illimitatamente e solidalmente con il loro patrimonio personale.

Dunque, la preventiva escussione del patrimonio sociale è condizione per l’esercizio dell'azione nei confronti del socio.

Ma cosa si intende per preventiva escussione?

La giurisprudenza ha interpretato la previsione di “preventiva escussione” in modo piuttosto ampio.

Con la sentenza 18649/2008, ha infatti chiarito che: il socio di società di persone è responsabile in via solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali e, dunque, anche per le obbligazioni tributarie ancorché egli non assuma la qualità di obbligato in rapporto agli atti impositivi notificati alla società - quale centro autonomo d'imputazione di situazioni giuridiche soggettive. Conseguentemente, esaurito il beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale egli può essere chiamato al soddisfacimento della residua pretesa fiscale previa notifica del solo avviso di mora non essendo necessaria la notifica dell'avviso di accertamento o della cartella di pagamento avendo peraltro il socio ampia facoltà di impugnazione anche avverso gli atti presupposti, giusta il disposto dell'articolo 19, decreto legislativo numero 546/1992. Cass. civ., Sez. V, 08/07/2008, numero 18649, principio già espresso in altra sentenza, ovvero: il socio di una società in nome collettivo risponde solidalmente dei debiti tributari di quest'ultima, ai sensi dell'articolo 2291 del codice civile, a nulla rilevando che sia rimasto estraneo agli atti di accertamento ed impositivi finalizzati alla formazione del ruolo. È, pertanto, legittimo che l'amministrazione finanziaria proceda alla riscossione coattiva nei confronti del socio, ancorché receduto, il cui diritto di difesa è garantito dalla possibilità di opporre, in sede di impugnativa dell'avviso di mora, tutte le ragioni che avrebbe potuto far valere avverso l'avviso di accertamento, in quanto socio all'epoca in cui il debito tributario è sorto. Cass. civ., Sez. V, 16/05/2007, numero 11228 e Cass. civ. Sez. lavoro, 12/04/2010, numero 8649 2 Cass. civ., Sez. I, 18/06/2009, numero 14165

A parere degli Ermellini, quindi, per invocare la responsabilità del socio, non basta che il creditore abbia costituito in mora la società o abbia ottenuto una sentenza di condanna nei suoi confronti, ma è necessario dimostrare in modo certo l’incapacità patrimoniale della predetta società di soddisfare il creditore.

Pertanto si deduce che il creditore della società può agire nei confronti del socio anche se non ha mai iniziato un pignoramento del patrimonio sociale, a condizione però che dimostri che l’eventuale esecuzione forzata nei confronti della società sarebbe inutile.

Per quanto attiene alla sua domanda riguardo il pignoramento del conto corrente, è bene ricordare che la sentenza di condanna ottenuta dal creditore nei confronti della società costituisce titolo esecutivo anche nei confronti del socio illimitatamente responsabile, ovvero, il creditore non ha bisogno di fare una nuova causa, o ottenere un secondo decreto ingiuntivo, nei confronti del socio, ma può benissimo utilizzare, contro quest’ultimo, quello già ottenuto nei confronti della società.

4 Ottobre 2013 · Andrea Ricciardi


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