Sanzioni tributarie non penali – principi e regole di applicazione

Principi e regole di applicazione delle sanzioni tributarie

Per la violazione di un adempimento fiscale è prevista l'applicazione di una sanzione tributaria consistente, generalmente, nel pagamento di una somma di denaro ("sanzione pecuniaria").
A questa possono aggiungersi, in determinati casi, sanzioni accessorie come, per esempio:

  • la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale, per un periodo da tre giorni a un mese (o da un mese a sei mesi, quando i corrispettivi oggetto della contestazione eccedono 50.

    000 euro), nel caso in cui siano state contestate, anche unitariamente, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale, compiute in giorni diversi;

  • la sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine dei professionisti che violano l'obbligo di emissione del documento che certifica i compensi riscossi (introdotta dal recente decreto legge numero 138/2011 e di cui si dirà più avanti).

Le regole in base alle quali si applicano le sanzioni possono essere riassunte nei seguenti punti:

  1. le sanzioni hanno carattere personale e riguardano solo chi ha commesso l'infrazione (principio di personalità); le sanzioni, quindi, non si trasmettono agli eredi.
  2. la somma irrogata a titolo di sanzione non produce in nessun caso interessi.
  3. nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione (principio di irretroattività).
  4. le leggi intervenute dopo il fatto si applicano se più favorevoli al contribuente (principio del favor rei), a condizione che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo. Perciò, se il fatto commesso non è più qualificato come illecito da una norma successiva, le sanzioni non saranno più applicabili, a meno che non siano già divenute definitive. In questo caso, se rimane un debito residuo (cioè, la sanzione è già stata pagata in parte), questo si estingue, ma quanto versato non sarà restituito. Se la nuova norma punisce il fatto con una sanzione più mite, si applica quest'ultima, sempre che il provvedimento di irrogazione non sia divenuto definitivo.
  5. non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere e di volere in base ai criteri indicati nel codice penale (principio di imputabilità) né coscienza e volontà della propria condotta (dolo o colpa).
  6. se l'autore della violazione ha agito nell'interesse di una società o ente con personalità giuridica, quest'ultimo soggetto è responsabile del pagamento della sanzione. Ad esempio, in caso di violazione commessa dall'amministratore, in base al "principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica" è responsabile la società, nei cui confronti verrà emessa la sanzione.
  7. le sanzioni non si applicano:
    • nei casi di obiettiva incertezza sulla portata delle disposizioni;
    • quando la violazione deriva da equivocità dei modelli o delle richieste di informazioni dell'Amministrazione finanziaria;
    • quando le violazioni derivano da ignoranza della legge tributaria non evitabile.
  8. non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento dei tributi.
  9. non è punibile il fatto commesso per causa di forza maggiore.
  10. in caso di concorso di più violazioni o di violazioni continuate, anche in tempi diversi, si applica un'unica sanzione. In particolare, se le violazioni riguardano un solo periodo d'imposta, la sanzione è determinata applicando quella prevista per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio. Se la violazione rileva rispetto a più tributi, la sanzione base viene preventivamente aumentata di un quinto. Se, invece, violazioni della stessa natura vengono commesse in più periodi d'imposta, si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata dalla metà al triplo. In ogni caso, la sanzione concretamente irrogata non può essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni commesse.
  11. le sanzioni sono ridotte anche in caso di ravvedimento spontaneo ( "ravvedimento operoso"), di accettazione della sanzione o di rinuncia a impugnazioni e ricorsi (in acquiescenza, accertamento con adesione e conciliazione), secondo le specifiche normative.
  12. le sanzioni devono essere sempre adeguate all'effettivo danno subito dall'erario e all'entità soggettiva e oggettiva delle violazioni, in modo da assicurare uniformità di disciplina per violazioni analoghe. Se circostanze eccezionali rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo.

Come sono irrogate le sanzioni tributarie

La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competente all'accertamento dei tributi cui le violazioni si riferiscono.
L'atto di contestazione deve indicare, a pena di nullità:

  • i fatti attribuiti al trasgressore;
  • gli elementi probatori;
  • le norme applicate;
  • i criteri per la determinazione delle sanzioni e della loro entità
  • l'indicazione dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni.

Se nella motivazione dell'atto di contestazione si fa riferimento a un altro documento non conosciuto o ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

Entro il termine previsto per proporre ricorso, il contribuente (o gli obbligati in solido) può definire la controversia con il pagamento di un terzo della sanzione indicata nell'atto. In questo caso, non possono essere irrogate eventuali sanzioni accessorie.

In alternativa, entro lo stesso termine, il contribuente può presentare deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile in Commissione tributaria.

L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile, quando si presentano deduzioni difensive. In pratica, l'atto di contestazione cambia natura in seguito al comportamento del contribuente e, dal momento in cui questi presenta le sue deduzioni, non è più in nessun senso atto di irrogazione sanzioni.

L'atto di contestazione deve inoltre contenere:

  • l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notifica;
  • l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende ricorrere alla definizione agevolata, le deduzioni difensive;
  • l'indicazione dell'organo al quale proporre impugnazione.

Quando sono state proposte deduzioni difensive, l'ufficio ha da quel momento un anno di tempo per irrogare le sanzioni con atto motivato, anche in relazione alle deduzioni stesse. Tuttavia, per evitare che le misure cautelari adottate perdano efficacia, il provvedimento di irrogazione deve essere notificato entro 120 giorni dalla data di presentazione delle deduzioni difensive.

Irrogazione immediata delle sanzioni

Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza contestazione preventiva, con atto contestuale all'avviso di accertamento. O di rettifica, motivato a pena di nullità. Anche in questo caso, il contribuente (o l'obbligato in solido) può definire il provvedimento, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, pagando un terzo della sanzione irrogata.

La definizione può riferirsi esclusivamente alle sanzioni senza acquiescenza rispetto al tributo (che, invece, comporta, oltre alla riduzione delle sanzioni, la rinuncia all'impugnazione e la definitività del provvedimento di accertamento).

Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, anche se risultanti da controlli automatizzati o formali delle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Per queste sanzioni, non è ammessa la definizione agevolata.

Sanzioni tributarie non penali - principi e regole di applicazione
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29 Agosto 2013 · Giorgio Valli


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