Sanzioni per violazione delle norme antiriciclaggio

Sanzioni per violazione delle norme antiriciclaggio - utilizzo del denaro contante

Le violazioni delle norme antiriciclaggio relative all'utilizzo del denaro contante, nonché quelle in materia di assegni liberi e libretti al portatore, devono essere comunicate dagli intermediari finanziari e dai professionisti che ne vengono a conoscenza, entro 30 giorni:

  1. al Ministero dell'Economia e delle Finanze (ovvero, più precisamente, alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato) per la contestazione e gli altri adempimenti;
  2. all'Agenzia delle Entrate, che attiva i conseguenti controlli di natura fiscale.

Assegni bancari e postali

Gli assegni bancari e postali sono rilasciati dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. muniti della clausola di non trasferibilità.

Il cliente, tuttavia, può richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli in forma libera, pagando per ciascun modulo, a titolo di imposta sul bollo, la somma di 1,50 euro.

Tali assegni devono recare non solo l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, ma anche la clausola di non trasferibilità se il cliente li utilizza per importi pari o superiori a 1.000,00 euro.

In caso di violazione di tale prescrizione trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito.

La sanzione amministrativa pecuniaria per violazione delle norme antiriciclaggio non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro.

La sanzione (edittale) minima è aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a 50.000,00 euro; si va, quindi, dal 5% al 40% dell'importo trasferito, sempre con un minimo di 3.000,00 euro.

Assegni circolari, vaglia postali e cambiari

Gli assegni circolari, nonché i vaglia postali e cambiari, sono emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e con la clausola di non trasferibilità. Il DL 201/2011 precisa che i clienti possono richiederne per iscritto il rilascio senza clausola di non trasferibilità se di importo inferiore a 1.000,00 euro pagando, per ciascun modulo, a titolo di imposta sul bollo, la somma di 1,50 euro.

Anche per la violazione di tali disposizioni relative alla normativa antiriciclaggio, trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito.

In particolare:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro;
  • la sanzione (edittale) minima è aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a 50.000,00 euro; si va, quindi, dal 5% al 40% dell'importo trasferito, sempre con un minimo di 3.000,00 euro.

ASSEGNI EMESSI ALL’ORDINE DEL TRAENTE

Gli assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente ("a me medesimo" o "a me stesso") qualunque sia l’importo, non possono circolare, potendo essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A.

Per la violazione di tale disposizione in tema di normativa antiriciclaggio  trova applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito e:

  • la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo a 3.000,00 euro;
  • la sanzione (edittale) minima è aumentata di cinque volte nel caso in cui gli importi siano superiori a 50.000,00 euro; si va, quindi, dal 5% al 40% dell'importo trasferito, sempre con un minimo di 3.000,00 euro.

Saldo dei libretti al portatore

Il loro saldo non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro.

La violazione della normativa antiriciclaggio contenuta in tale prescrizione, implica l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 20% al 40% del saldo, con un minimo di 3.000,00 euro.

Con riguardo ai libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo superiore a 50.000,00 euro, le sanzioni minima e massima sono aumentate del 50%.

Quindi, si applica la sanzione:

  • dal 20% al 40% del saldo ove questo sia compreso tra 1.000,00 e 50.000,00 euro, con un minimo di 3.000,00 euro;
  • la sanzione dal 30% al 60% del saldo ove questo sia superiore a 50.000,00 euro.

Sanzioni per violazione delle norme antiriciclaggio - Disciplina transitoria

I libretti al portatore con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a 1.000,00 euro, entro il 31.12.2011 (sembra, peraltro, possibile ovviare a tali adempimenti tramite la trasformazione, nel medesimo termine, dei libretti in questione in nominativi).

In caso di violazione delle normative antiriciclaggio sopra indicate, il possessore dei libretti incorrerà nella sanzione amministrativa pecuniaria:

  • dal 10% al 20% del saldo con un minimo di 3.000,00 euro, nel caso in cui esso sia compreso tra 1.000,00 e 50.000,00 euro;
  • dal 15% al 30% del saldo, nel caso in cui esso sia superiore a 50.000,00 euro.

Queste sanzioni trovano applicazione anche quando, in caso di trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il cedente non comunichi, entro 30 giorni, alla banca o a Poste Italiane S.p.A., i dati identificativi del cessionario, l’accettazione di questi e la data del trasferimento.

Sanzioni per violazione delle norme antiriciclaggio - Oblazione

In forza dell'istituto dell'oblazione è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notifica degli estremi della violazione.

Questa soluzione è da prendere in seria considerazione soprattutto alla luce del fatto che, a tali fini, non è attribuito rilievo alla sanzione minima di 3.000,00 euro. Ne deriva, ad esempio, che la violazione per il pagamento in contanti di un importo pari a 2.500,00 euro potrebbe essere sanata con un esborso di 50,00 euro (il 2% dell'importo trasferito, cioè il doppio del minimo edittale).

L'oblazione trova applicazione solo per le violazioni della normativa antiriciclaggio relative ai limiti di utilizzo del denaro contante ed all'emissione di assegni bancari, postali e circolari e solo per importi non superiori a 250.000,00 euro.

Il pagamento in misura ridotta, inoltre, non è esercitabile da chi si sia già avvalso della medesima facoltà per altra analoga violazione il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall'interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell'atto di contestazione concernente l’illecito per cui si procede.

9 Settembre 2012 · Ludmilla Karadzic


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