Sanzioni Amministrative » Obbligatoria la comunicazione dei dati del conducente

Sanzioni Amministrative e dati del conducente - Non ho commesso io l'infrazione

Mi è stata comminata una multa per passaggio con il semaforo rosso: oltre alla sanzione amministrativa, mi sono stati decurtati cinque punti sulla patente.

Nella data e nell'ora indicata nel verbale, però, sono certo di non essere stato alla guida della mia macchina.

Mi trovavo, infatti, in vacanza con un mio amico in Egitto.

Vivendo in una famiglia molto numerosa, non so con certezza chi possa averla utilizzata quel giorno, e a casa mia, nessuno se lo ricorda con certezza.

La mia domanda è, posso non comunicare i dati del conducente?

Rischio delle sanzioni?

Sanzioni Amministrative e dati del conducente - Il proprietario deve conoscere l'identità dei soggetti ai quali affida la conduzione del veicolo

Purtroppo per lei, il proprietario deve conoscere l'identità dei soggetti ai quali affida la conduzione, per evitare l'incapacità di identificazione.

Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la pronuncia 5585/13, ha stabilito che: In tema di violazioni al codice della strada, integra l’ipotesi di illecito amministrativo previsto dal combinato disposto degli articoli 126 bis e 180 C.d.S. l’omessa collaborazione che il cittadino deve prestare all'autorità amministrativa al fine di consentirle l’attuazione del necessari e previsti accertamenti per l’espletamento dei servizi di polizia stradale.

L’ipotesi dell'illecito amministrativo previsto dal disposto dell'articolo 126 bis C.d.S., comma 2 (concetto che vale anche per l’articolo 164 legge numero 286 del 2006), va intesa nel senso che il legislatore ha ritenuto di sanzionare l’omissione della collaborazione che il cittadino, e, in particolare, il proprietario del veicolo in quanto titolare della disponibilità di esso e quindi responsabile dell'immissione dello stesso nella circolazione, deve prestare all'autorità preposta alla vigilanza sulla circolazione stradale al fine di consentirle di procedere agli accertamenti necessari per l’espletamento dei servizi di polizia amministrativa e giudiziaria, dovendosi tener conto che la violazione delle norme del C.s. può assumere rilevanza non solo amministrativa ma anche penale.

Pertanto, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità di identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente.

Sanzioni Amministrative e dati del conducente - Il fatto

Un automobilista non ottemperava, entro 60 giorni, all'invito di fornire le indicazioni sui dati personali e sulla patente di colui che, alla guida del suo veicolo, aveva violato il codice della strada.

Aveva così ricevuto la multa di 284 euro per mancata comunicazione dei dati del conducente.

L'uomo aveva effettuato ricorso al giudice di pace.

In seguito, visto il mancato accoglimento delle sue richieste, aveva proposto ricorso per cassazione.

Ma anche la Corte di Cassazione non riteneva fondate le sue argomentazioni.

Questo, in base a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, che con la sentenza numero 27/2005, ha sancito che nel caso in cui il proprietario ometta di comunicare i dati personali e della patente del conducente, trova applicazione la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 180 C.d.S., comma 8.

Sanzioni Amministrative e dati del conducente - Conclusioni

In sostanza, il proprietario del veicolo ha il dovere di conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione.

Altrimenti, dell'eventuale incapacità di identificare detti soggetti, ne risponde egli stesso.

Questo sia nei confronti della pubblica amministrazione, per quanto riguarda le sanzioni, sia nei confronti dei terzi per gli eventuali danni procurati.

Quindi, le consigliamo, in famiglia, di fare mente locale, e individuare il responsabile, a meno che, non voglia accollarsi lei le sanzioni.

29 Marzo 2013 · Andrea Ricciardi


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