Sanzioni civili tributarie ed amministrative – trasmissibilità agli eredi

Sanzioni tributarie - trasmissibilità agli eredi

L'articolo 65, comma 1, del DPR 600/1973 (eredi del contribuente) recita gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si e' verificato anteriormente alla morte del dante causa.

Ma, per fortuna l'articolo 8 del D.Lgs 472/1997, concernente "disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie", stabilisce che L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi

La norma è applicabile ai procedimenti in corso alla data del primo aprile 1998, per la specifica previsione dell'articolo 25 comma 2 del medesimo decreto legislativo.

Sanzioni amministrative - trasmissibilità agli eredi

In questo caso a salvare gli eredi ci pensa l'articolo 7 della legge 24 novembre 1981, numero 689, in base al quale l'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.

Anche il Codice della Strada si preoccupa di stabilire l'intrasmissibilità delle multe agli eredi con l'articolo 199 L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria non si trasmette agli eredi.

In seguito al decesso dell'autore di un’infrazione al CdS (o di un suo coobbligato) gli eredi non sono tenuti, dunque, a pagare la sanzione pecuniaria inflitta al defunto. La "multa" infatti ha, secondo la legge, un carattere personale e "afflittivo"; costituisce cioè una sorta di punizione che non si può trasferire agli eredi.

Sanzioni civili - trasmissibilità agli eredi

Le sanzioni civili, irrogate al defunto dall'INPS in seguito ad omesso o insufficiente versamento dei contributi, hanno, invece, la funzione di rafforzare l'obbligo contributivo e vanno distinte, sotto questo aspetto, dalle sanzioni amministrative.

Le sanzioni civili, così come stabilito dai giudici di Cassazione con la sentenza numero 20024/2008, non hanno natura di sanzione amministrativa e per esse non opera la intrasmissibilità agli eredi disposta con la legge 24 novembre 1981, numero 689, articolo 7. Pertanto gli eredi sono tenuti al pagamento delle sanzioni civili comminate al de cuius.

9 Ottobre 2013 · Giorgio Valli




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4 risposte a “Sanzioni civili tributarie ed amministrative – trasmissibilità agli eredi”

  1. Anonimo ha detto:

    ho visto cheuna sanzione per violazione del codice della strada non è esigibile se il proprietario del veicolo è morto, ma cosa succede dell’obboligo di indicare il conducente se diverso dal proprietario ?

  2. tributiBL ha detto:

    Intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni per omesso versamento ici, anche se l’avviso di accertamento è stato regolarmente notificato al debitore ed iscritto a ruolo coattivo prima che avvenisse il relativo decesso ?
    Grazie

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      L’erede incolpevole paga il tributo, se accetta l’eredità, ma non le sanzioni amministrative connesse all’omesso pagamento del tributo da parte del defunto. Il principio è che le sanzioni amministrative hanno carattere personale e riguardano solo chi ha commesso l’infrazione (principio di personalità). Le sanzioni, quindi, non si trasmettono agli eredi, indipendentemente dagli avvisi di accertamento o dalle cartelle esattoriali che siano state notificate in vita al defunto.

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