La sanatoria delle cartelle Equitalia

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

La definizione agevolata delle cartelle Equitalia

In cosa consiste la definizione agevolata

La Legge di Stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, numero 147, articolo 1, commi da 618 a 624) ha previsto la possibilità per i contribuenti di pagare le cartelle e gli avvisi esecutivi senza gli interessi di mora e gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo.

I debiti, quindi, non vengono “annullati” del tutto, ma solo per la parte relativa agli interessi.

Riassumendo, con la sanatoria non vanno pagati:

  • gli interessi di mora, che maturano dalla data di notifica della cartella in caso di mancato pagamento delle somme entro i 60 giorni previsti;
  • il tributo relativo agli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, riportato nell’estratto di ruolo e indicato nelle cartelle/avvisi emessi per conto dell'Agenzia delle entrate.

Sono invece da pagare:

  • il restante importo del debito (al netto degli interessi non dovuti);
  • l’aggio;
  • le spese di riscossione e quelle per eventuali procedure attivate.

Debiti ammessi alla definizione agevolata

La definizione agevolata è prevista esclusivamente per le somme affidate ad Equitalia in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

Per capire se si rientra nel detto limite temporale, bisogna controllare nell'estratto di ruolo, che può essere chiesto presso gli sportelli Equitalia.

Oltre al limite temporale suddetto, bisogna anche verificare la tipologia del debito.

In particolare, sono ammesse alla definizione agevolata le cartelle e gli avvisi esecutivi i cui recanti crediti dei seguenti Enti:

  •  Agenzie fiscali: Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli (ad esempio: irpef, irap, iva, etc.)
  • Uffici statali: Ministeri, Prefetture, Commissioni Tributarie ecc. (ad esempio: sanzioni amministrative irrogate dal Prefetto, somme dovute per sentenze di condanna delle Commissioni tributarie, etc.);
  • Enti locali: Regioni, Province e Comuni (ad esempio: multe stradali, bollo auto, tassa rifiuti, i tributi locali in generale se riscossi tramite Equitalia, etc.);

Al contrario, non sono ammesse alla definizione agevolata:

  • somme dovute per sentenze di condanna della Corte dei Conti;
  • somme dovute agli enti previdenziali (Inps, Inail);
  • tributi locali non riscossi da Equitalia;
  • richieste di pagamento di enti diversi da Agenzie fiscali, Uffici statali, Enti locali.

La definizione agevolata è applicabile anche in presenza di rateazioni, sospensioni giudiziali o situazioni debitorie complesse.

Come accedere alla sanatoria

Per aderire alla sanatoria, il contribuente non riceverà alcuna comunicazione.

Dovrà lui stesso attivarsi per verificare la propria situazione e individuare i tributi che rientrano nella definizione agevolata.

Dopo aver verificato se i propri debiti sono suscettibili di sanatoria (secondo le condizioni indicate nel paragrafo precedente), dovrà effettuare il pagamento delle somme dovute (al netto degli interessi), entro il 28 febbraio 2014.

Dove e come pagare gli importi della sanatoria

Dove e come pagare

  • in tutti gli sportelli di Equitalia;
  • negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando tassativamente nel campo “Eseguito da” la dicitura “Definizione Ruoli - L.S. 2014”. Per la corretta ricezione del pagamento, si consiglia di utilizzare un differente bollettino F35, completo di codice fiscale, per ciascuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.

Fino al 15 marzo resta sospesa la riscossione dei debiti interessati alla definizione agevolata.

Equitalia invierà entro il 30 giugno 2014, mediante posta ordinaria, una comunicazione di avvenuta estinzione del debito ai contribuenti che avranno pagato nei termini previsti.

26 Gennaio 2014 · Antonella Pedone


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