Ruolo ed estratto di ruolo – differenze

Il ruolo è un elenco di debitori e delle somme dai debitori dovute e viene notificato insieme alla cartella esattoriale

Il ruolo (o iscrizione a ruolo) ha una sua precisa definizione legislativa: si tratta dell'elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall'ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario.

L'ufficio competente forma ruoli distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell'ambito territoriale cui il ruolo si riferisce; nel ruolo devono essere comunque indicati il numero del codice fiscale del contribuente, la specie del ruolo, la data in cui il ruolo diviene esecutivo e il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa debitoria; in difetto di tali indicazioni non può farsi luogo all'iscrizione; il ruolo è sottoscritto, anche mediante firma elettronica, dal titolare dell' ufficio o da un suo delegato e con la sottoscrizione il ruolo diviene esecutivo, cioè costituisce titolo esecutivo.

Dunque, il ruolo è un atto amministrativo impositivo (fiscale, contributivo o di riscossione di altre entrate allorché sia previsto come strumento di riscossione coattiva delle stesse) proprio ed esclusivo dell'ufficio competente (cioè dell'ente creditore impositore).

In quanto titolo esecutivo, il ruolo sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un suo delegato viene consegnato al concessionario dell'ambito territoriale cui esso si riferisce, esso pertanto non solo è atto proprio ed esclusivo dell' ente impositore (mai del concessionario della riscossione), ma, nella progressione dell'iter amministrativo di imposizione e riscossione, precede ogni attività del concessionario, della quale costituisce presupposto indefettibile.

Il concessionario della riscossione, a sua volta, in forza del ruolo ricevuto, redige la cartella di pagamento che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata e provvede alla notifica della cartella esattoriale al debitore.

La legge indica espressamente tra gli atti impugnabili (quindi da impugnare necessariamente per evitare la cristallizzazione irreversibile di quel determinato momento del complessivo iter di imposizione e/o riscossione), il ruolo e la cartella di pagamento, e dispone espressamente che la notifica della cartella esattoriale vale anche come notifica del ruolo.

Da quanto fin qui discusso, si evince pertanto che il ruolo è un atto che deve essere notificato e la sua notifica coincide con la notifica della cartella esattoriale. Si evince altresì che il ruolo è atto impugnabile; il termine iniziale per calcolare i sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto impugnato coincide con quello della notificazione della cartella esattoriale; entro il suddetto termine pertanto il debitore, può impugnare entrambi gli atti (ruolo e cartella esattoriale) contemporaneamente ovvero anche solo uno dei due che ritenga viziato, con l'ovvio corollario che la nullità di un atto non comporta quella degli atti precedenti né di quelli successivi che ne sono indipendenti e quindi che la nullità della cartella esattoriale non comporta necessariamente quella del ruolo mentre la nullità del ruolo determina necessariamente la nullità anche della cartella, questa essendo giuridicamente fondata su quel ruolo e, pertanto, dipendente" dallo stesso.

L'estratto di ruolo è un documento sintetico rilasciato dall'esattore contenente gli estremi della cartella esattoriale

Il documento denominato estratto di ruolo, così come indicato dallo stesso concessionario che lo rilascia, non è invece specificamente previsto da nessuna disposizione di legge vigente. L'estratto di ruolo viene consegnato soltanto su richiesta del debitore e costituisce semplicemente un elaborato informatico formato dall'esattore, sostanzialmente contenente gli elementi della cartella esattoriale, quindi anche gli elementi del ruolo afferente quella cartella (il Consiglio di Stato, peraltro, ha affermato l'inidoneità del suo rilascio ad ottemperare all'obbligo di ostensione all'interessato che ne abbia fatto legittima e motivata richiesta, della copia degli originali della cartella, della sua notifica e degli atti prodromici).

Iscrizione a ruolo ed estratto di ruolo - differenze

Da quanto esposto emerge con sufficiente chiarezza la differenza sostanziale tra ruolo (o iscrizione a ruolo) ed estratto di ruolo (termini talvolta impropriamente utilizzati come sinonimi): il ruolo è un atto impositivo espressamente previsto e regolato dalla legge, anche quanto alla sua impugnabilità ed ai termini perentori di impugnazione ed è un "provvedimento" proprio dell'ente impositore (quindi un atto contenente una pretesa economica dell'ente impositore); l'estratto di ruolo, invece, è (e resta sempre) solo un documento, un elaborato informatico che indica gli elementi della cartella esattoriale formato dal concessionario della riscossione, che non contiene (né, per sua natura, può contenere) nessuna pretesa impositiva, diretta o indiretta.

La non idoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia (autonoma e/o nuova) pretesa impositiva, diretta o indiretta (essendo, peraltro, l'esattore carente del relativo potere) comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale (quando sia stata notificata validamente la cartella esattoriale) innanzitutto per la assoluta mancanza di interesse del debitore a richiedere ed ottenere il suo annullamento giurisdizionale, non avendo infatti alcun senso l'eliminazione dal mondo giuridico del solo documento, senza incidere su quanto in esso rappresentato. Peraltro, anche l'eventuale contestazione dell'attività certificativa del concessionario in sé considerata, ad esempio in relazione alla non corrispondenza tra quanto certificato nell'estratto e quanto risultante dal ruolo, avrebbe un senso solo in un ipotetico giudizio risarcitorio per aver confidato nella corrispondenza delle notizie riportate nell'estratto alle iscrizioni risultanti dal ruolo e non in un giudizio impugnatorio conducente esclusivamente ad un annullamento dell'estratto di ruolo.

Tuttavia, è ammissibile l'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata (validamente) notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario.

La differenza fra ruolo ed estratto di ruolo è stata chiarita dai giudici della Corte di cassazione, a sezioni unite, nell'ambito della sentenza 19704/15.

5 Ottobre 2015 · Paolo Rastelli


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