Rottamazione condono o definizione agevolata delle cartelle esattoriali originate da multe

Anche le cartelle esattoriali originate dal mancato pagamento delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada (multe) di competenza comunale (rilevate, cioè, dalla Polizia municipale) oltre, naturalmente, a quelle accertate da Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanzia, potranno essere oggetto di rottamazione, condono o definizione agevolata che dir si voglia. Compreso il caso in cui la riscossione coattiva non sia stata affidata ad Equitalia e la procedura di esazione non abbia previsto l'iscrizione a ruolo ma risulti effettuata attraverso lo strumento dell'ingiunzione fiscale (e non tramite emissione della cartella di pagamento).

Infatti, la rottamazione è stata estesa anche ai Comuni che non affidano a Equitalia la riscossione, ma la effettuano direttamente o affidandosi a un soggetto privato iscritto all'albo dei concessionari della riscossione.

Su ciascuna multa, si potrà risparmiare la sanzione aggiuntiva consistente nella maggiorazione semestrale del 10% dell'importo della sanzione amministrativa principale. Va ricordato, a tale proposito, che la legge 689/1981 prevede, all'articolo 27 sull'esecuzione forzata, che, in caso di ritardo nel pagamento, la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi di mora previsti dalle disposizioni vigenti. Gli interessi di mora che dovrebbero essere dovuti a partire dal momento in cui inizia la procedura di riscossione coattiva (tramite cartella esattoriale o ingiunzione fiscale) saranno sostituiti dagli interessi legali.

Inoltre, proprio in questi giorni, è stata pubblicata la sentenza della Corte di cassazione 21259/2016, secondo la quale è legittima l'iscrizione a ruolo, e l'emissione della relativa cartella esattoriale originata dal mancato pagamento del verbale di multa, per un importo che includa, oltre a quanto dovuto per la sanzione principale e per le spese del procedimento, anche l'aumento derivante dalla sanzione aggiuntiva pari al 10% (dell'importo relativo alla sanzione principale) a semestre.

Resteranno a carico del debitore che aderisce al condono, anche l'aggio (6% del dovuto) che avrebbe comunque dovuto essere corrisposto ad Equitalia per l'esazione della cartella esattoriale non condonata, e le spese per le notifiche già effettuate.

Per quanto riguarda l'aggio (ovvero gli oneri di riscossione che costituiscono la remunerazione di Equitalia per la sua attività) la misura è cambiata nel corso degli anni, secondo lo schema seguente:

  1. nelle cartelle riferite ai ruoli consegnati a Equitalia fino al 31 dicembre 2012 gli oneri di riscossione sono pari al 9%. Se il pagamento della cartella viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica, la parte a carico del debitore è del 4,65% mentre la restante parte è a carico dell’ente creditore. Oltre i 60 giorni, gli oneri sono interamente a carico del debitore;
  2. per le cartelle riferite a ruoli consegnati a Equitalia a partire dal 1° gennaio 2013 gli oneri di riscossione sono pari all’8%. Se il pagamento della cartella viene effettuato entro 60 giorni dalla notifica, la parte a carico del debitore è del 4,65% mentre la restante parte è a carico dell’ente creditore. Oltre i 60 giorni, invece, gli oneri sono interamente a carico del debitore;
  3. a partire dalle cartelle riferite ai ruoli consegnati dal 1° gennaio 2016 gli oneri sono fissati al 6%. Per i pagamenti effettuati entro i 60 giorni dalla notifica, gli oneri sono ripartiti nella stessa misura del 3% tra contribuente ed ente creditore. Dopo i 60 giorni, questi sono interamente a carico del contribuente.

Consideriamo una cartella esattoriale originata dal mancato pagamento di una multa per violazione al Codice della strada di competenza comunale (accertata cioè dalla Polizia municipale) il cui verbale sia stato notificato a fine maggio 2012. Aderendo al condono si pagherà solo l'importo della multa gravato da aggio di riscossione ed interessi legali decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello di notifica del verbale. Verrà invece azzerata la maggiorazione semestrale del 10% a semestre applicata dal Comune creditore nonché gli interessi di mora che decorrono dalla data di esecutività del ruolo (dal momento, cioè, in cui la pratica viene affidata al concessionario della riscossione).

24 Ottobre 2016 · Ornella De Bellis




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