Rottamazione cartelle esattoriali di Equitalia » Dal 5 Novembre 2016 disponibile il modulo per accedere alla sanatoria: la guida

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Rottamazione cartelle esattoriali di Equitalia » Dal 5 Novembre 2016 disponibile il modulo per accedere alla sanatoria: la guida

Per quanto concerne la rottamazione delle cartelle esattoriali di Equitalia: a partire dal 5 novembre 2016 è disponibile, sul sito di Equitalia, il modulo per accedere alla sanatoria: ecco tutte le informazioni utili al contribuente.

Il decreto legge 193/2016, ha disposto l’eliminazione di Equitalia dal prossimo Luglio 2017: Equitalia, sarà sostituita da una sezione dell’Agenzia delle Entrate creata allo scopo (Agenzia delle Entrate Riscossione o ADER), la quale agirà nello stesso ambito e con poteri immutati se non ampliati.

Nel frattempo, però, è stata disposta una sorta di rottamazione delle cartelle esattoriali per cercare di sveltire i processi di smaltimento delle posizioni gestite da Equitalia stessa.

In parole povere, i contribuenti coinvolti possono liberarsi del proprio debito pagando un importo ridotto in un’unica soluzione o a rate, evitando sanzioni ed interessi di mora e pagando solo la parte capitale (debito iscritto a ruolo), gli interessi legali e i compensi della riscossione.

Il conteggio esatto di quanto pagare non è a carico del debitore che deve semplicemente inoltrare la richiesta utilizzando il modulo predisposto.

Sarà poi Equitalia a comunicare quanto e quando pagare.

Vediamo i dettagli nei paragrafi successivi.

Soggetti che possono usufruire della rottamazione delle cartelle esattoriali di equitalia

Vediamo quali sono i soggetti che possono usufruire della rottamazione delle cartelle esattoriali di equitalia.

Sono inclusi tutti i debitori di cartelle esattoriali emesse a seguito di iscrizioni a ruolo avvenute dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, compresi quelli che hanno già pagato parzialmente la cartella.

Per coloro che avessero attiva una rateizzazione la condizione è di essere, e mantenersi, regolare col pagamento delle rate in in scadenza dal 1/10 al 31/12/2016.

Ovviamente la vecchia rateizzazione si annulla dal momento in cui viene pagato l'importo "sanato", quindi questa condizione può valere in modo diverso a seconda del momento in cui si fruisce della "rottamazione".

Le somme già pagate ovviamente non saranno incluse nell'importo oggetto di “sanatoria”, comprese quelle relative agli interessi, sanzioni e spese.

Gli interessi di dilazione e le sanzioni già versati, per contro, non sono rimborsabili.

Da notare bene che, nel caso particolare in cui l’importo già pagato corrisponda a quello che verrebbe fuori applicando le riduzioni della sanatoria, deve comunque chiedere di aderire alla stessa per poter ufficializzare lo “stralcio” del debito.

Non possono essere oggetto di sanatoria i debiti relativi a:

  • Iva all’importazione;
  • recupero aiuti di Stato;
  • condanne Corte dei Conti;
  • provvedimenti e sentenze penali;
  • multe per violazioni al Codice della strada.

Per quanto riguarda le multe stradali (sanzioni per violazioni al Cds) in realtà la “sanatoria” è applicabile in parte, solo per gli interessi, comprese le maggiorazioni semestrali previste dalla Legge 689/81 (10%).

La procedura per accedere alla sanatoria delle cartelle esattoriali di Equitalia

Vediamo come funziona la procedura per accedere alla sanatoria delle cartelle esattoriali di Equitalia.

Il debitore che voglia fruire di questa sanatoria deve farne richiesta entro il 23 Gennaio 2017 utilizzando la modulistica predisposta dall’agente della riscossione Equitalia che può essere inoltrata via PEC (posta elettronica certificata) o presentata presso gli sportelli.

Nel caso di invio via PEC occorre allegare copia del documento di identità.

Qui il modulo:

Modello opposizione trasmissione ad Agenzia entrate dati spese sanitarie per dichiarazione precompilata

Nella richiesta il debitore deve specificare il numero di rate con le quali intende pagare (massimo quattro) e l’eventuale pendenza di giudizi (ricorsi tributari o ordinari) sulle somme oggetto del debito con contestuale rinuncia agli stessi.

Entro il 24 Aprile 2017 (180 giorni dalla data di entrata in vigore del dl) l’agente della riscossione/Equitalia comunicherà al debitore l’importo dovuto nonché quello delle singole rate con giorno e mese di scadenza.

Si potrà pagare sia a rate che in un'unica soluzione, rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione inviata da Equitalia e sui bollettini di pagamento.

Sarà possibile dilazionare l'importo fino a un massimo di 5 rate, con le seguenti scadenze e percentuali in relazione all'importo dovuto:

  • Luglio 2017 (24%);
  • Settembre 2017 (23%);
  • Novembre 2017 (23%);
  • Aprile 2018 (15%);
  • Settembre 2018 (15).

Il pagamento delle somme dovute può essere fatto con

  • domiciliazione sul c/c bancario (rid) eventualmente indicato sulla dichiarazione;
  • con bollettini precompilati che l’agente della riscossione/Equitalia deve allegare alla comunicazione di accettazione, a meno che il richiedente non abbia chiesto di pagare con domiciliazione;
  • presso gli sportelli dell’agente della riscossione/Equitalia.

Cosa accade a chi paga (e non) le cartelle esattoriali ridotte dalla sanatoria

Vediamo, infine, cosa accade a chi accede alla rottamazione delle cartelle esattoriali e, al contrario, a chi non paga in tempo o salta le rate.

A seguito della presentazione della richiesta/dichiarazione si sospendono tutte le eventuali azioni esecutive che l’agente della riscossione/Equitalia avesse avviato per quella o quelle cartelle o stesse per avviare.

Quindi: niente nuovi fermi amministrativi, pignoramenti, ipoteche.

I provvedimenti già iscritti prima della presentazione della richiesta rimangono ma l’agente della riscossione/Equitalia non può proseguire con le procedure esecutive già avviate.

Fanno eccezione i casi dove vi sia stato un primo incanto con esito positivo (si parla della vendita coattiva di beni a seguito di pignoramento), oppure è stata presentata istanza di assegnazione oppure è stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

C’è da chiarire che i provvedimenti eventualmente già iscritti perdono comunque di efficacia in modo naturale al momento in cui il debito viene pagato.

Per contro sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei debiti per i quali la richiesta è stata presentata, che ripartono in caso di mancato pagamento dell’importo oggetto della sanatoria.

Attenzione al puntuale pagamento del dovuto e/o delle singole rate. perché. in caso di insufficiente o tardivo versamento. decade la sanatoria e tutto torna come prima, con l’unica differenza che le cifre eventualmente già versate diventano semplicemente “acconti” del dovuto, e per il residuo non è più possibile accedere nemmeno alla rateizzazione “standard” delle cartelle esattoriali.

In tal caso l’agente della riscossione/Equitalia può attivare o proseguire le attività di riscossione coattiva.

In ogni caso alla rateizzazione della sanatoria non si applicano le regole di quella “ordinaria” delle cartelle esattoriali (ex art.19 Dpr 602/73).

Infine, sussistono dubbi sulla possibilità di applicare la sanatoria anche agli avvisi di accertamento esecutivi emessi per la riscossione delle imposte dirette (ex art.29 Dl 78/2010) e degli avvisi INPS (ex art.30 Dl 78/2010).

Su stessa ammissione di Equitalia la risposta sarebbe positiva ma occorrerebbe una precisazione normativa.

Su questo punto quindi gli interessati devono rivolgersi agli sportelli Equitalia per i chiarimenti.

11 Novembre 2016 · Andrea Ricciardi


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