Rottamazione delle cartelle esattoriali di Equitalia: scatta la seconda fase » Ecco gli importi complessivi da pagare per gli aderenti
Rottamazione delle cartelle esattoriali di Equitalia: scatta la seconda fase » Ecco gli importi complessivi da pagare per gli aderenti
Per quanto concerne la ormai famosa rottamazione delle cartelle esattoriali di Equitalia, o definizione agevolata, si è appena giunti alla seconda fase, ovvero quella che prevede da parte da parte della società di riscossione la comunicazione degli importi complessivi da pagare per gli aderenti.
Per poter meglio guidare i contribuenti a comprendere i dettagli delle comunicazioni, è stata recentemente pubblicata, sul sito di Equitalia, una nuova sezione apposita, che illustra le tipologie di comunicazioni, i casi di difformità e come pagare.
Per pagare, nella comunicazione c'è il modulo per l'eventuale addebito delle somme dovute sul proprio conto corrente, ed il bollettino o i bollettini di pagamento in base alla scelta della modalità di pagamento, a rate o in un'unica soluzione, che è stata indicata nel momento in cui è stato compilato il modulo DA1.
Cerchiamo di approfondire la questione nei paragrafi successivi.
L'ammontare complessivo delle somme dovute per la rottamazione delle cartelle esattoriali di equitalia
L'ammontare complessivo delle somme dovute per la rottamazione delle cartelle esattoriali di equitalia.
Hai aderito alla Definizione agevolata, la cosiddetta “rottamazione” delle cartelle esattoriali?
La legge stabilisce che entro il 15 giugno 2017 Equitalia comunichi l’ammontare complessivo delle somme dovute.
Tutti coloro che entro il 21 aprile 2017 hanno aderito alla definizione agevolata ricevono - per ciascuna richiesta presentata - la comunicazione di Equitalia, come prevede il decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016.
A partire dal prossimo 16 giugno 2017 copia della suddetta comunicazione sarà disponibile anche nell’area riservata del portale di Equitalia.
La comunicazione contiene informazioni in merito:
- all'accoglimento o eventuale rigetto della adesione;
- agli eventuali carichi di debiti che non possono rientrare nella definizione agevolata;
- all'importo/i da pagare;
- alla data/e entro cui effettuare il pagamento.
La comunicazione conterrà anche il/i bollettino/i di pagamento in base alla scelta che hai effettuato al momento della compilazione del modulo DA1 e il modulo per l’eventuale addebito sul tuo conto corrente.
Le comunicazioni previste da equitalia per le dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata
Scopriamo quali sono le comunicazioni previste da equitalia per le dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata.
Sulla base dei debiti indicati nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, Equitalia ha previsto 5 tipologie di comunicazioni per le possibili casistiche:
- AT - Accoglimento totale della richiesta: hai un importo da pagare per i debiti “rottamabili” e non hai nulla da pagare per eventuali debiti non “rottamabili”;
- AP - Accoglimento parziale della richiesta: sia per i debiti “rottamabili” che per quelli non “rottamabili”, hai un importo da pagare;
- AD - Sia per i debiti "rottamabili" che per gli eventuali debiti non “rottamabili" non devi pagare nulla;
- AX - Per i debiti "rottamabili" non devi pagare nulla mentre hai un debito residuo da pagare per i debiti non “rottamabili";
- RI - Rigetto: i debiti che hai indicato nella dichiarazione di adesione non sono "rottamabili" e hai quindi un importo da pagare.
Ogni comunicazione contiene un prospetto di sintesi con l’elenco delle cartelle/avvisi e l’indicazione dettagliata in merito:
- al totale del debito residuo (sia definibile, sia escluso dalla definizione);
- al debito residuo oggetto di definizione;
- all’importo da pagare per la definizione agevolata del debito;
- al debito residuo escluso dalla definizione: in questo caso (debiti non rottamabili), troverai nella comunicazione un ulteriore prospetto con l’elenco dei “carichi non definibili” con l’evidenza delle specifiche motivazioni di esclusione.
Casi di difformità per la rottamazione delle cartelle esattoriali di equitalia
Vediamo quali sono i casi di difformità per la rottamazione delle cartelle esattoriali di equitalia.
I numeri identificativi delle cartelle/avvisi riportati nella comunicazione che ti ha inviato Equitalia non corrispondono a quelli che hai indicato nella tua dichiarazione di adesione?
Equitalia renderà disponibile sul proprio portale, ad inizio luglio, un apposito servizio per guidarti nella compilazione della tua segnalazione.
In ogni caso, qualora nella comunicazione ricevuta:
- non riscontri la presenza di tutte le cartelle o di tutti gli avvisi che avevi indicato nella tua dichiarazione di adesione: per non perdere i benefici della definizione agevolata, paga comunque gli importi dovuti delle cartelle/avvisi contenuti nella comunicazione entro il termine di scadenza del 31 luglio e segnalaci le sole cartelle/avvisi che hai riscontrato come mancanti;
- riscontri la presenza di cartelle o di avvisi che non avevi indicato nella tua dichiarazione di adesione: per non perdere i benefici della definizione agevolata paga comunque gli importi dovuti per le cartelle/avvisi che hai indicato nella tua dichiarazione di adesione entro il termine di scadenza del 31 luglio e segnalaci le sole cartelle/avvisi che non avevi indicato.
Come pagare le rate dopo l'adesione alla rottamazione delle cartelle esattoriali di equitalia
Ecco come pagare le rate dopo l'adesione alla rottamazione delle cartelle esattoriali di equitalia.
È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL, con il proprio internet banking, agli uffici postali, tabaccai convenzionati con Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale e con l'App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa e, infine, direttamente presso gli sportelli.
Per aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente, è necessario che la richiesta di attivazione del mandato, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal Sistema Interbancario, sia presentata, alla banca del titolare del conto, almeno 20 giorni prima della scadenza della rata.
Ad esempio, per la scadenza rata del 31 luglio 2017 il servizio andrà richiesto entro e non oltre l’11 luglio.
Nell caso il servizio venga richiesto oltre tale data, l‘addebito diretto sul conto corrente sarà attivo dalla rata successiva.
In quest’ultimo caso il pagamento della rata in scadenza il 31 luglio 2017 dovrà essere eseguito con una delle altre modalità.
Se vuoi effettuare il pagamento soltanto di alcuni debiti (cartelle/avvisi) compresi nella comunicazione che ti ha inviato Equitalia, puoi recarti presso uno degli sportelli, oppure utilizzare il servizio che verrà reso disponibile dopo il 15 giugno sul portale di Equitalia
In questo modo ti sarà possibile richiedere e stampare i bollettini RAV relativi alle cartelle/avvisi che decidi di pagare.
Infine è bene ricordare che la legge prevede:
- con il pagamento della prima rata della definizione agevolata dovranno essere revocati eventuali piani di rateizzazione precedenti;
- in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento della prima/unica rata della definizione agevolata, anche limitatamente a quei carichi contenuti nella comunicazione che hai scelto di non pagare, la stessa non produce effetti e non è possibile ottenere nuovi provvedimenti di rateizzazione salvo che per le cartelle e gli avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione;
- potranno invece essere ripresi i pagamenti delle rateizzazioni in essere alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata e in regola con i precedenti pagamenti.
in caso di mancato, insufficiente o tardivo pagamento delle rate successive alla prima non sarà invece più possibile proseguire eventuali precedenti rateizzazioni in quanto già revocata al pagamento della prima rata.
Chi ha saltato le prime due rate di luglio e settembre 2017, potrà regolare la definizione agevolata chiesta ed ottenuta per le proprie cartelle esattoriali entro fine novembre 2017, senza alcun aggravio di interessi di mora e sanzioni. Così ha deciso il Consiglio dei ministri nella riunione del 13 ottobre 2017.