Ritardato pagamento di una o due rate – obbligo preavviso e divieto di segnalazione come grave morosità

Il "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti", prevede all'articolo 4, sesto comma, lettera a), che nei sistemi di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo, come quello gestito da CRIF, la segnalazione del primo ritardo di pagamento venga resa visibile in caso di mancato pagamento di due rate consecutive, nel caso in cui l'interessato sia un consumatore. I ritardi relativi a una o due rate sono conservati per dodici mesi dalla comunicazione di regolarizzazione, a condizione che nei dodici mesi i pagamenti siano sempre regolari.

La segnalazione della posizione nel sistema CRIF come "sofferenza", invece, rientra nella categoria "finanziamenti non rimborsati (o con gravi morosità)" e la segnalazione è conservata per trentasei mesi dalla data di estinzione prevista o dalla data in cui l'istituto di credito ha fornito l'ultimo aggiornamento. Scaduti tali termini, i dati sono cancellati automaticamente.

Pertanto, qualora il debitore ritardi il pagamento di una o due rate consecutive, la segnalazione nel sistema CRIF della posizione debitoria come “sofferenza” integra un comportamento illegittimo dell'intermediario.

Il preavviso di segnalazione è prescritto dall'articolo 4, settimo comma del "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità dei pagamenti"Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato.

Essendo il preavviso atto unilaterale ricettizio, esso spiega i suoi effetti nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario (articolo 1334 del codice civile). In ossequio a una giurisprudenza ormai consolidata dell'Arbitro Bancario Finanziario a fronte della denuncia del debitore di non essere stato preventivamente informato della segnalazione, spetta all'intermediario segnalante fornire la prova della conoscenza della dichiarazione in oggetto.

Questi, in sintesi, gli orientamenti espressi dall'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione numero 2633 del 14 maggio 2013.

8 Settembre 2013 · Carla Benvenuto




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