Ristrutturazione del debito » Vademecum informativo

Ristrutturazione del debito » Di cosa si tratta

Come evitare la vendita della propria casa, dopo il pignoramento immobiliare da parte di equitalia, attraverso la procedura relativa alla ristrutturazione del debito: il vademecum.

La legge, disposta con l'articolo 182 bis del Regio Decreto 16 marzo 1942, numero 267, consente all'imprenditore che si trova in stato di crisi di poter domandare l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti.

Scopriamo ora quali sono i requisiti per poter accedere alla ristrutturazione del debito.

Le condizioni per accedere alla ristrutturazione del debito

Per poter usufruire degli accordi di ristrutturazione del debito è necessario che vengano rispettati alcuni presupposti:

  1. la richiesta deve essere fatta da un imprenditore commerciale che, per caratteristiche dimensionali, è soggetto alla disciplina del fallimento e del concordato preventivo;
  2. l’imprenditore deve trovarsi in uno stato di crisi, essendo necessaria l'esistenza di uno stato di alterazione negativa delle condizioni di equilibrio gestionale dell'impresa, avvenuta con la continua modificazione peggiorativa della sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
  3. l’imprenditore deve aver raggiunto un accordo con un numero di creditori che rappresenti almeno il 60% dei crediti.

Nel caso in cui siano soddisfatti requisiti sopra esposti, l’imprenditore ha la possibilità di chiedere al Tribunale dove l’impresa ha la propria sede, l’omologazione dell'accordo di ristrutturazione del debito concluso con i creditori che hanno aderito alla proposta.

Obblighi per l'imprenditore che vuole accedere alla ristrutturazione del debito

L’imprenditore insieme alla richiesta, ha l'obbligo di depositare:

  1. una relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa;
  2. uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
  3. l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
  4. il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili; e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;
  5. una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore ed iscritto nel registro dei revisori legali che presenti profili di assoluta indipendenza (tra cui avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti), il quale deve attestare la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell'accordo con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori che non hanno aderito alla proposta.

Certificazione necessaria per la ristrutturazione del debito

Il professionista attestatore deve infatti certificare che i creditori rimasti estranei all'accordo siano liquidati nel rispetto dei seguenti termini:

  • entro 120 giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
  • entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

L’accordo omologato con decreto del Tribunale, il quale è comunque opponibile, va successivamente pubblicato nel registro delle imprese ed acquisisce efficacia a partire dal giorno della sua pubblicazione.

Ristrutturazione del debito: I vantaggi

L'accordo di ristrutturazione del debito presenta numerosi vantaggi per l’imprenditore che si trova soggetto ad azioni cautelari o esecutive da parte dei creditori.

Con la pubblicazione nel registro delle imprese del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito e per un periodo di 60 giorni, i creditori non possono infatti iniziare o proseguire azioni cautelari od esecutive, come un pignoramento immobiliare, sul patrimonio del debitore.

Azioni dei creditori e presentazione dell'istanza

L’imprenditore può presentare un'istanza chiedendo di vietare l’avvio o la prosecuzione di azioni cautelari o esecutive da parte dei creditori anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di ristrutturazione del debito.

Prima di avviare l'istanza, l’imprenditore ha l’obbligo di depositare presso il Tribunale territorialmente competente la documentazione sopra citata, oltre a:

  • la proposta di accordo a cui deve essere allegata una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti;
  • la dichiarazione del professionista (come sopra indicato) nella quale venga attestata l’idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare;

L’istanza va poi pubblicata nel registro delle imprese e con la pubblicazione scatta il divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché il divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati.

Il procedimento in Tribunale

Il Tribunale è tenuto a verificare la completezza della documentazione depositata dall'imprenditore e fissare con decreto l’udienza entro 30 giorni dal deposito dell'istanza, disponendo la comunicazione ai creditori della relativa documentazione.

Nel corso del procedimento, il Tribunale accerta la sussistenza dei presupposti per concludere un accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti e delle condizioni per l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare.

Il Tribunale dispone quindi con decreto motivato, reclamabile, il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati, assegnando il termine di non oltre 60 giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista.

La transazione fiscale

Con riferimento poi a debiti di natura tributaria, è possibile valutare, caso per caso, il ricorso all'istituto della transazione fiscale.

Nell’ambito delle trattative che precedono la stipula degli accordi di ristrutturazione del debito, la legge consente infatti al debitore di poter proporre un piano per il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori.

Il debitore può presentare ad Equitalia la proposta di transazione fiscale da depositarsi anche in Tribunale.

Per quanto concerne, invece, i tributi iscritti già a ruolo e già consegnati al concessionario del servizio nazionale, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, il concessionario su indicazione del Direttore dell'Ufficio previo conforme parere della competente Direzione Generale può esprimere il suo assenso alla proposta di transazione.

L’assenso espresso con atto del concessionario equivale alla sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione del debito.

Lo stesso, tuttavia può essere revocato di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 90 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali ed agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Conclusioni sulla ristrutturazione del debito

Come si è evidenziato, la procedura prevista dagli accordi di ristrutturazione del debito e dalla transazione fiscale appaiono piuttosto complessi ed articolati per il tipo ed il numero di attività necessarie, la cui esecuzione richiede presumibilmente un certo margine di tempo, donde la necessità di procedere con la massima celerità vista anche la situazione processuale caratterizzata dalla pendenza di un pignoramento immobiliare in fase purtroppo avanzata.

Per completezza, nel caso di specie si potrebbe valutare anche l’opportunità di fare ricorso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento o al piano del consumatore che, a livello procedurale, presenta affinità con il sistema degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Divieto di pignoramento dell'immobile

Si segnala infine che l’agente della riscossione non potrebbe dare corso al pignoramento immobiliare se l’unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso, è adibito ad uso abitativo e lo stesso vi risiede anagraficamente.

Equitalia non potrebbe pertanto ottenere il pignoramento immobiliare quando:

  • il debitore è proprietario soltanto di un solo bene immobile che non possegga le caratteristiche di “abitazione di lusso”;
  • l’immobile è adibito ad uso abitativo;
  • il debitore ha la propria residenza anagrafica nell’unico immobile di sua proprietà.

Se però il debitore ha subito il pignoramento immobiliare da altri creditori, ad esempio una banca, l’agente della riscossione ha la possibilità di intervenire nella procedura esecutiva, concorrendo alla ripartizione sul ricavato risultante dalla vendita forzata del bene immobile.

Qualora, invece, il debitore sia invece proprietario di due o più immobili, a prescindere dalla destinazione del bene che può essere anche a uso non abitazione, l’agente della riscossione può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui procede supera la somma di € 120.000.

In questo caso l’espropriazione può essere avviata se è stata iscritta l’ipoteca e sono decorsi almeno 6 mesi dall'iscrizione della stessa senza che il debitore abbia provveduto ad estinguere il proprio debito.

10 Gennaio 2014 · Andrea Ricciardi


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