Il fideiussore è liberato anche se il debitore principale estingue il debito per cui la garanzia è stata concessa con un ulteriore prestito di ristrutturazione erogato dal creditore garantito

In difetto di diversa specificazione nel contenuto contrattuale, che il creditore garantito è tenuto a documentare adeguatamente, non rileva che il formale pagamento con cui l'obbligazione è stata estinta dal debitore principale sia dovuto alla messa a disposizione di altre liquidità o disponibilità da parte dello stesso creditore originario, il cui effettivo credito complessivo non sia quindi diminuito, ma venga in certo modo ristrutturato o sostituito nella sua composizione.

Inoltre, la liberazione del garante non richiede necessariamente che il debito sia estinto con importi versati dal debitore principale rivenienti da disponibilità riconducibili a soggetti estranei alla sfera patrimoniale del creditore: l’estinzione dell’obbligazione principale comporta pure l’estinzione della fideiussione prestata per la singola obbligazione descritta nel contratto con cui la garanzia era stata concessa.

In altre parole, quando manchi la prova scritta di una diversa specifica previsione contrattuale, la fideiussione si estingue nel momento in cui si verifica l’estinzione dell'obbligazione principale per cui è stata prestata garanzia, a nulla rilevando che l'estinzione del debito sia stata conseguita solo grazie ad ulteriori finanziamenti concessi dal medesimo creditore e che l'estinzione di quella specifica obbligazione non abbia in alcun modo inciso sulla posizione debitoria complessiva.

Così, in tema di persistenza della garanzia prestata dal fideiussore, si sono espressi i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 5630/2017.

17 Aprile 2017 · Ornella De Bellis


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!