Riscossione coattiva esattoriale e pignoramento – Opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi

Nella riscossione coattiva esattoriale si può impugnare la cartella di pagamento, regolarmente notificata, al fine di contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata per vizi sostanziali. In pratica per:

  1. contestare la legittimità dell'iscrizione a ruolo del debito (omessa notifica dell'atto presupposto, cioè dell'avviso di addebito, del verbale relativo alla sanzione amministrativa, dell'avviso di accertamento non immediatamente esecutivo);
  2. eccepire l'intervenuta decadenza del diritto di pretendere l'importo preteso con la cartella esattoriale;
  3. documentare l'avvenuto pagamento di quanto preteso con la cartella esattoriale.

Nella riscossione coattiva esattoriale si può impugnare la cartella di pagamento regolarmente notificata, anche al fine di contestare la legittimità dello svolgimento dell’azione esecutiva, deducendo l’esistenza di vizi formali dell'atto.

Il giudice da adire per impugnare la cartella esattoriale dipende dalla natura del credito: per crediti di natura tributaria è competente la Commissione Tributaria Provinciale; per le sanzioni amministrative il giudice di pace; per crediti di natura contributiva il giudice del lavoro.

Solo nel caso di omessa notifica della cartella esattoriale, il debitore destinatario di un atto di pignoramento, indipendentemente dalla natura del credito azionato, può adire il giudice ordinario per esperire l'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 del codice di procedura civile (per eccepire vizi sostanziali) oppure l'opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 del codice di procedura civile (per eccepire l'irregolarità della notifica o i vizi formali della cartella esattoriale).

Più precisamente, atteso che la correttezza del relativo procedimento è assicurata mediante il rispetto della sequenza procedimentale della notifica della cartella di pagamento e, se l’espropriazione non è iniziata entro un anno, della notifica dell’avviso contenente l’intimazione ad adempiere (avviso di intimazione) cui segue l’atto di pignoramento, l’omissione della notifica dell’uno e/o dell’altro degli atti presupposti costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto di pignoramento col quale inizia l’espropriazione forzata.

Quelli appena riportati sono, in sintesi, i contenuti della sentenza della Corte di cassazione 24235/15.

3 Dicembre 2015 · Giorgio Martini




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