Equitalia e riscossione coattiva – il quadro generale dopo le modifiche di legge più recenti

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Equitalia e riscossione coattiva - il quadro generale dopo le modifiche di legge più recenti

Se il contribuente non paga nei termini previsti una cartella e non presenta ricorso, e non interviene un provvedimento di sospensione o annullamento da parte dell'ente impositore o della Commissione tributaria, l'Agente della riscossione deve procedere al recupero forzato.

Per farlo, può, nei confronti del debitore e dei coobbligati, a seconda dei casi:

  1.  iscrivere fermo amministrativo sui beni mobili registrati (per esempio, autovetture)
  2.  iscrivere ipoteca sui beni immobili
  3.  procedere al pignoramento mobiliare o presso terzi
  4.  procedere all’espropriazione forzata dei beni immobili
  5.  effettuare ogni altra azione esecutiva, cautelare o conservativa che l'ordinamento attribuisce in genere al creditore.

Con il decreto legge numero 70/2011 sono state introdotte importanti disposizioni in tema di riscossione e di applicazione delle misure cautelari.

Ulteriori novità sono state previste, in materia di pignoramenti e di iscrizioni ipotecarie, dal recente decreto legge numero 16/2012.

Mancato pagamento della cartella esattoriale - Riscossione dei debiti fino a mille euro

Se dopo l'invio della comunicazione contenente il dettaglio del debito, le somme dovute continuano a non essere pagate, l'Agente della riscossione può intraprendere le azioni previste per il recupero coattivo, inviando al contribuente un apposito preavviso (preavviso d'iscrizione del fermo amministrativo, atto di pignoramento, eccetera).

E' bene ricordare che per i debiti fino a mille euro non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima di 120 giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.

Mancato pagamento della cartella esattoriale - Calcolo degli interessi

Dal 13 luglio 2011, gli interessi moratori dovuti a seguito del mancato pagamento di una cartella si calcolano solo sulle imposte e non più sull'intero debito iscritto a ruolo, comprendente sanzioni e interessi.

Inoltre, le misure degli interessi fiscali applicabili al versamento, alla riscossione e al rimborso dei tributi, potranno essere stabilite dal ministero dell'Economia e delle Finanze nel limite di un solo punto percentuale di differenza rispetto al tasso legale (in precedenza erano tre i punti percentuali).

Mancato pagamento della cartella esattoriale - Misura cautelare di fermo amministrativo

Il fermo amministrativo, comunemente denominato anche "ganasce fiscali", consiste in una misura cautelare attivata dall'Agente della riscossione attraverso l'iscrizione del fermo del bene mobile registrato (per esempio, un'automobile) nel Pubblico registro automobilistico.

A seguito dell'adozione di questa misura, il mezzo non può circolare.

Dal 13 luglio 2011, per la cancellazione del fermo amministrativo su beni mobili registrati, il debitore non è più tenuto a pagare le relative spese né all'Agente della riscossione né al Pubblico registro automobilistico né ai gestori degli altri Pubblici registri.

Mancato pagamento della cartella esattoriale - Iscrizione di ipoteca esattoriale

L'ipoteca è una misura cautelare che garantisce il credito, attribuendo all'ente creditore il diritto di essere soddisfatto con preferenza nel caso di espropriazione.

L'ipoteca può riguardare beni del debitore o del coobbligato (ipoteca legale) o di un terzo (ipoteca volontaria). Si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

Dal 13 luglio 2011, prima di iscrivere ipoteca, Equitalia è tenuta a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avvertimento che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, si procederà all'iscrizione d'ipoteca.

Il preavviso deve essere notificato esclusivamente al proprietario dell'immobile e non a persone diverse, anche se le stesse vantano sull'immobile diritti di altra natura (per esempio, l'usufrutto).

Fino al 1° marzo 2012, non si poteva iscrivere ipoteca quando l'importo complessivo del debito era inferiore a:

  •  20 mila  euro, se il debito iscritto a ruolo era stato contestato in giudizio o erano ancora aperti i termini per la contestazione, e l'immobile costituiva per il debitore (e proprietario) la sua abitazione principale
  •  8 mila euro, negli altri casi.

Dal 2 marzo 2012 (data di entrata in vigore del decreto legge numero 16/2012) l'Agente della riscossione può iscrivere la garanzia ipotecaria solo se

  1. l'importo complessivo del credito per cui si procede non è inferiore, complessivamente, a 20.000 euro;
  2. i beni, venduti all'asta, avrebbero valore non inferiore a 20.000 euro (5° comma dell'articolo 3 decreto legge 16/2012).

Mancato pagamento della cartella esattoriale - Pignoramento mobiliare di beni disponibili al debitore

Equitalia può pignorare beni mobili di proprietà del debitore, disponibili presso l'abitazione o nei locali dove il debitore svolge l'attività professionale, commerciale o artigianale.

I beni mobili, in caso di mancato pagamento, sono in seguito messi all'asta.

Mancato pagamento della cartella esattoriale - Soglie di debito per pignoramento esattoriale di immobili

Con  l’articolo 3 del decreto legge 16/2012 è stato  introdotto un nuovo comma 1-bis all'articolo 77 del Dpr 602/73 che individua la soglia unica di 20 mila euro al di sotto del quale l'agente della riscossione non può iscrivere la garanzia ipotecaria né può procedere all’espropriazione immobiliare.

Più precisamente, il 5° comma dell'articolo 3 decreto legge 16/2012 esclude l’espropriazione immobiliare per i crediti riscuotibili a norma del DPR 602/1973 attraverso esattore nel caso in cui i beni, venduti all'asta, hanno valore inferiore a 20.000 euro.  Sugli stessi beni, pertanto, non è possibile iscrivere ipoteca a decorrere dal 2 marzo 2012.

Mancato pagamento della cartella esattoriale - Pignoramento presso terzi (pignoramento di stipendi e pensioni)

Equitalia può richiedere al terzo di pagare le somme di cui il contribuente è debitore entro i limiti dell'importo dovuto.

Il decreto legge numero 16/2012 ha modificato il limite di pignorabilità delle somme dovute a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento.

Queste somme possono essere pignorate da Equitalia con un prelievo mensile massimo fissato nella misura di:

  •  1/10 nel caso in cui l'importo mensile percepito dal debitore sia minore di 2.500 euro
  •  1/7 nel caso in cui l'importo mensile percepito dal debitore sia compreso fra 2.500 e 5.000 euro
  •  1/5 nel caso in cui l'importo mensile percepito dal debitore vada oltre i 5.000 euro.

Infatti, il comma 1 dell'articolo 72-ter della legge 44/2012, così dispone Le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate dall'agente della riscossione in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.

Da notare che il termine importo si riferisce alle somme dovute dal terzo debitore (INPS per le pensioni o datore di lavoro per gli stipendi). Nessun riferimento all'importo iscritto a ruolo per il debitore escusso.

Questa interpretazione, del resto, è esplicitamente confermata nel comma 2 dello stesso articolo, che recita Resta ferma la misura di cui all'articolo 545, quarto comma, del codice di procedura civile (limite di pignorabilità del 20% dello stipendio/pensione, numero d.r.) se le somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, superano i cinquemila euro.

E' altresì opportuno precisare che le nuove soglie stipendiali per il pignoramento esattoriale sono state regolate dalla legge numero 44 del 26 aprile 2012, che ha introdotto l'articolo 72 ter del DPR numero 602/1973. Trattandosi di una norma civilista, non vi è possibilità di efficacia retroattiva (non avendone il legislatore espressamente dichiarata la retroattività). Né, tanto meno, la legge numero 44 del 26 aprile 2012 può considerarsi interpretativa (nel qual caso avrebbe avuto valenza anche per il passato).

Nel caso di accredito delle somme sul conto corrente intestato al debitore, gli obblighi del terzo pignorato non si estendono all'ultimo emolumento accreditato allo stesso titolo.

Di seguito il quadro sinottico della riscossione coattiva esattoriale dopo le modifiche di legge più recenti

riscossione coattiva

Mancato pagamento della cartella esattoriale - Vendita del bene pignorato effettuata direttamente dal debitore

Il dl 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 numero 214, ha introdotto delle novità sulla vendita dei beni: il debitore ha facoltà di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 e 79 del dpr 602/73, con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale è interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito è rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso.

Prescrizione d'ufficio delle cartelle di pagamento rese esecutive entro il 31 dicembre 1999 e di importo non superiore a duemila euro

Tutte le cartelle di pagamento per importi non superiori a 2 mila euro, derivanti da ruoli resi esecutivi entro il 31 dicembre 1999 saranno annullate d'ufficio a partire dal 1° luglio 2013. Ai fini del raggiungimento della soglia di 2 mila euro concorrono il capitale a debito, gli interessi maturati e le sanzioni per l'omesso pagamento. Di conseguenza resta escluso dal computo l’aggio spettante all'agente della riscossione.

Istanza di sospensione della riscossione quando il credito sotteso alla cartella esattoriale è prescritto o decaduto

La legge di Stabilità 2013 (legge numero 228/12) in vigore dal 1° gennaio 2013, stabilisce che il destinatario di una una cartella esattoriale, di un avviso e/o di un atto di procedura cautelare/esecutiva, può presentare direttamente a Equitalia una dichiarazione per chiedere la sospensione della riscossione nei casi di:

  1. prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
  2. provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
  3. sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
  4. sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
  5. pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
  6. qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

La dichiarazione va presentata entro 90 giorni dalla ricezione dell'atto che si contesta e deve essere accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta.

Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l’ente creditore non fornisce alcuna risposta, gli atti contestati vengono annullati.

Mancato pagamento della cartella esattoriale - Azioni esecutive per debiti inferiori o pari a 1000 euro

In tutti i casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1000 euro, non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima del decorso di centoventi giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo. In questi quattro mesi l’agente della riscossione non potrà attivare azioni esecutive (tipicamente, stante l'importo massimo di mille euro, Equitalia non potrà attivare il fermo amministrativo sui veicoli di proprietà del debitore)

E' quanto previsto dalla legge di stabilità 2013 a partire dal 1° gennaio 2013.

Mancato pagamento della cartella esattoriale - Sospensione diretta della riscossione con Equitalia (modello e trasmissione istanza)

La legge di Stabilità 2013 (legge numero 228/2012, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) prevede la possibilità di sospendere la riscossione direttamente con Equitalia.

La nuova disciplina ha dato forza di legge all'iniziativa attivata da Equitalia nel 2010 con una direttiva interna (n. 10/2010), con cui si consentiva ai cittadini, in alcuni specifici casi, di rivolgersi direttamente a Equitalia per chiedere la sospensione della riscossione.

Secondo le nuove norme dal 1° gennaio 2013 Equitalia dispone la sospensione immediata dell'attività di riscossione qualora il cittadino presenti una specifica dichiarazione con cui attesti che le somme richieste dall'ente creditore, attraverso Equitalia, siano state interessate da:

  1. prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo;
  2. provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
  3. sospensione amministrativa (dell'ente creditore) o giudiziale
  4. sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
  5. un pagamento effettuato, prima della formazione del ruolo
  6. qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

La dichiarazione deve essere presentata entro 90 giorni dalla ricezione del primo atto di riscossione utile che si contesta (cartella di pagamento/avviso e/o atto della procedura cautelare o esecutiva), accompagnata dalla documentazione che giustifica la richiesta (es. ricevuta di pagamento, provvedimento di sgravio, sentenza e ect...) e da un documento di riconoscimento.

Il modello di dichiarazione è disponibile presso gli sportelli di Equitalia e online nel sito Equitalia.

La domanda può essere presentata agli sportelli di Equitalia, via fax, tramite raccomandata a/r oppure online, attraverso la funzionalità "Invia un'e-mail al Servizio Contribuenti" nella homepage del sito equitalia.

Sarà competenza esclusiva degli enti creditori, titolari delle somme richieste, verificare la regolarità della documentazione fornita dal contribuente e comunicare l’esito, positivo o negativo, delle verifiche sia al cittadino sia a Equitalia, alla quale dovrà anche essere inviato l’eventuale provvedimento di sospensione/sgravio/annullamento del debito.In caso di documentazione inidonea, l’ente informerà Equitalia per la ripresa dell'attività di riscossione.

Se dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l’ente creditore omette di inviare le comunicazioni descritte sopra, le somme contestate vengono annullate di diritto.

Nel caso in cui il contribuente produca documentazione falsa, ferma restando la responsabilità penale, si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'ammontare delle somme dovute, con un importo minimo di 258 euro (articolo 1 - comma 541, legge numero 228/2012 ).

Restano valide le dichiarazioni già presentate a Equitalia prima delle nuove disposizioni introdotte con la legge di Stabilità 2013 attraverso il modello dell'ex direttiva numero 10/2010.

7 Aprile 2012 · Rosaria Proietti


Commenti e domande

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7 risposte a “Equitalia e riscossione coattiva – il quadro generale dopo le modifiche di legge più recenti”

  1. ricciovolante ha detto:

    salve, spero di essere nella sezione corretta.
    il mio caso:
    socio accomandatario e amministratore di sas fino al 2000, societa’ tuttora in liquidazione a causa di alcuni clienti che non hanno pagato e sono successivamente (fraudolentemente) falliti (insinuato in alcuni fallimenti ancora in corso).
    Il debito IVA e per omesse dichiarazioni che la societa’ ha contratto a causa di indisponibilita’, si e’ protratto fino ad ora dal momento che ero e sono nullatenente: si tratta di svariate decine di migliaia di euro, notificatimi da equitalia in varie riprese. Nessun debito verso fornitori o altro, solo verso l’ erario.

    vorrei uscire dalla situazione in modo meno oneroso possibile. esiste qualche forma di concordato (anche fallimentare) che permetta la falcidia del debito (anche IVA)? sono disposto a portare i libri in tribunale ma come sas, il debito ricadrebbe comunque sulla mia persona. Potrei andare avanti indefinitamente come nullatenente ma la cosa inizia a pesare e con due genitori anziani e benestanti, non vorrei dover dare l’ eventuale eredita’ al fisco solo per non aver vagliato tutte le possibilita’ (se ce ne fossero) meno onerose…Spero in una vostra considerazione se non altro per chiarirmi un po’ le idee. ..grazie.

    • Lei è consapevole del problema e credo conosca anche l’unica soluzione percorribile. Continuare ad essere nullatenente anche dopo (di qui a cent’anni) la scomparsa dei suoi genitori. E, dunque, dovrà fare in modo che l’eredità non ci sia.

  2. marco57 ha detto:

    Buonasera a seguito di chiusura della mia attivita, avendo purtroppo incrociato sulla mia strada lavorativa oneste persone e ed anche avendo fatto quello che era nelle mie possibilita legali, per cercare di essere tutelato dallo stato cosi pensavo.Oggi mi trovo mio malgrado nella posizione debitoria e sono perseguitato da equitalia con cartelle cartelle esattoriali che mai potro pagare. Nel frattempo ho trovato lavoro in una cooperativa e sono un socio dipendente che percepisce uno stipendio di 1000 euro circa al mese,e con gli affitti odierni in una citta’ come Milano mi trovo anche in difficolta con affittodi casa.
    Vivo con mia figlia di 19 anni che purtroppo anche lei non ha lavoro ,sonom in separazione dei beni dall’anno 2000 con la mia ex compagna che per motivi economici ,non ho mai potuto fare la separazione.In questi giorni mi sono arrivate le cartelle che se non estinguo il debito entro 5 g.g. mi attueranno l’ esecuzione forzata.
    Chiedevo se qualcuno sapeva, a chi potevo rivolgermi e cosa potevo fare, per evitare di andare ha vivere probabilmente sotto qualche ponte. Scusate per eventuali errori e sintassi non corretta.
    Grazie.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      C’è poco a fare, purtroppo. Nel blog troverà la sezione in cui potrà documentarsi per tentare di evitare almeno il pignoramento del conto corrente e quello presso la residenza del debitore.

      Posto che, essendo lei inquadrato nella cooperativa come dipendente con partecipazione agli utili, il pignoramento dello stipendio da parte di Equitalia è, per sua fortuna, un tantino più problematico.

  3. Annapaola Ferri ha detto:

    Accordo in commissione, al Senato, su procedura per annullamento in autotutela delle cartelle pazze

    Arriva l’intesa sul Ddl per la nullità delle cartelle esattoriali mancanti delle informazioni fondamentali, ovvero il disegno di legge n. 1551 “Disposizioni per l’annullamento obbligatorio in autotutela delle cartelle esattoriali prescritte” per l’autotutela del contribuente in relazione alle cosiddette “cartelle pazze” di Equitalia. L’annullamento infatti avverrà nei casi in cui la cartella esattoriale risulti «mancante dei requisiti essenziali ove non ci sia risposta dall’Ente impositore entro 220 giorni».

    Il procedimento per fare ricorso è il seguente: il contribuente dovrà attivare la procedura di annullamento della cartella inviando una dichiarazione al concessionario della riscossione entro 90 giorni dalla notifica della cartella, che a sua volta dovrà dare comunicazione all’Ente creditore entro 10 giorni. L’ente creditore, ovvero l’Amministrazione centrale o locale, dovrà rispondere nei successivi 60 giorni e la risposta dovrà pervenire comunque al contribuente entro un massimo di 220 giorni. “L’annullamento di diritto” delle cartelle avverrà “in caso di mancato invio e trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla dichiarazione iniziale”.

    Al fine di scoraggiare i contribuenti meno onesti, che potrebbero pensare di approfittare in modo improprio di questa opportunità, il Ddl prevede una mega-sanzione dal 100 al 200% per chi presenta documentazione falsa, oltre alla responsabilità penale ove previsto.

    Le nuove misure del disegno di legge saranno retroattive, e dunque applicabili a tutte le dichiarazioni di contestazione di cartelle esattoriali Equitalia giudicate errate da parte del contribuente, anche quelle presentate prima dell’entrata in vigore della legge. Rispetto al testo base rimane solamente il problema delle ganasce fiscali sotto i 2mila euro, che la Lega Nord vorrebbe mantenere mentre il comitato ristretto della Commissione vorrebbe abrogare. Su questo punto, che in sintesi prevede ganasce fiscali per debiti sotto i 2mila euro dopo l’invio da parte di Equitalia di due solleciti di pagamento a distanza di sei mesi uno dall’altro, si discuterà in aula. Probabile un compromesso in cui si abbassa la soglia a mille euro e il termine temporale a tre mesi.

  4. Annapaola Ferri ha detto:

    Con il decreto del 24.02.2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02.03.2012 il Governo Monti ha apportato un’importantissima novità in tema di espropriazione immobiliare: attualmente, infatti, l’agente della riscossione (EQUITALIA) “può procedere all’espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito supera complessivamente ventimila euro”.

    Scritta in questo modo la questione non sembra porre alcun problema. Ma così non è.

    Difatti, ad oggi, EQUITALIA sembra ignorare la disposizione di cui sopra continuando ad applicare quanto disposto dal penultimo intervento legislativo in materia: ossia l’art. 7 lett. gg-decies) della legge 106/2011.

    Tale disposizione aveva stabilito un semplice criterio di differenziazione.; il concessionario poteva procedere ad espropriazione immobiliare se l’importo complessivo del credito per cui si procede supera complessivamente:
    “ ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell’unità immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale, ai sensi dell’articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917”
    “ottomila euro, negli altri casi”.

    La norma appena emarginata deve considerarsi, data l’entrata in vigore del decreto del 24.02.2012, implicitamente abrogata.

    A mio avviso tale atteggiamento da parte di EQUITALIA è a dir poco irrispettoso nei confronti del contribuente. Difatti, sembra quasi si voglia approfittare della comprensibile ignoranza in materia del cittadino comune, certamente non abituato ad informarsi quotidianamente sui provvedimenti normativi che entrano in vigore.

    Inutile precisare come le espropriazione fondate sui crismi della legge 106, anziché sul decreto del 24 febbraio 2012, appaiono assolutamente impugnabili in sede giudiziaria.

  5. Stefano Iambrenghi ha detto:

    È illegittima l’iscrizione di una seconda ipoteca da parte del concessionario della riscossione su altri immobili del contribuente se la prima basta già a garantire il debito tributario.

    Ciò è quanto stabilito da una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia (Sent. CTR della Puglia n.10/10/12), la quale ha confermato quanto già sancito nel precedente grado di giudizio, ossia la palese sproporzione di una nuova misura cautelare da parte dell’agente della riscossione.

    Dagli atti, infatti, risultava come le garanzie adottate da Equitalia risultassero eccessive rispetto alla totalità del debito e ciò, tra l’altro, veniva provato dalla contribuente anche attraverso apposita perizia giurata sul primo immobile ipotecato.

    Proprio alla luce della perizia giurata, i giudici d’appello chiariscono che “risulta l’evidente sproporzione della misura cautelare adottata sui beni dell’appellata, dal momento che il valore dell’opificio gravato dalla precedente iscrizione ipotecaria era notevolmente superiore …. e dunque ben capace di garantire …”

    Infine, sempre i giudici della Commissione Tributaria Regionale evidenziano come la seconda ipoteca ha rischiato di compromettere la liquidità della contribuente (con tutti gli immobili ipotecati, infatti, la contribuente non avrebbe potuto accedere al credito e gli sarebbe stata sicuramente preclusa la possibilità di affrontare la propria situazione debitoria).

    Avv. Matteo Sances

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