Risarcimento per scomparsa oggetti in hotel » La responsabilità dell’albergatore

Il risarcimento per la scomparsa degli oggetti del cliente in Hotel e la responsabilità dell'albergatore » Cosa dice il codice civile

E’ bene sapere che l’albergatore è responsabile di ogni deterioramento, distruzione o sottrazione per tutto quello che il cliente ha con sé in camera o più in generale all'interno dell'albergo, incluse le cose del cliente di cui l’albergatore assume la custodia al di fuori dell'albergo, come disposto dall'articolo 1783 del Codice Civile.

Non bisogna, quindi, lasciarsi ingannare dagli avvisi che, talvolta, si trovano nelle strutture ricettive e che escludono la responsabilità dell'albergatore. Perciò, se se in camera o in qualunque altra parte dell'albergo trovate cartelli del tipo La Direzione non risponde per eventuali furti di oggetti lasciati nelle stanze o di oggetti non lasciati in custodia, sappiate che sono avvisi ingannevoli e che di fatto non hanno alcun valore giuridico.

Affidamento degli oggetti all'albergatore

Il cliente di un hotel non è obbligato ad affidare i propri effetti personali in custodia all'albergo, ma così facendo, rischia di non vedersi effettuare integralmente il risarcimento del danno.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione, la quale, con la pronuncia 28812 del 5 Dicembre 2008, ha stabilito che: In tema di responsabilità per le cose portate in albergo, il cliente non ha l'obbligo di affidare gli oggetti di valore di sua proprietà in custodia all'albergatore, mancando una specifica revisione normativa in tale senso; tuttavia, se non si avvalga di tale facoltà, corre il rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l'integrale risarcimento del danno, come disposto dall'articolo 1783 cod. civ., a meno che non provi la colpa dell'albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o collaborazione, ai sensi dell'articolo 1785 bis cod. civ.

Responsabilità limitata dell'albergatore

La responsabilità a carico dell'albergatore è limitata al valore dell'oggetto deteriorato, distrutto o sottratto, sino all'equivalente di cento volte il prezzo di locazione dell'alloggio per giornata.

L’albergatore, infatti, è tenuto a garantire la sicurezza delle cose portate in albergo dalla clientela ed è responsabile per gli eventuali danni, perdite o furti, salvo che essi non siano imputabili al cliente stesso, oppure dovuti a forza maggiore o alla particolare natura della cosa.

Su questo punto è intervenuta ancore la Suprema Corte, la quale con la sentenza numero 24739 del 28 Novembre 2007, ha sancito che: La responsabilità dell'albergatore per i danni causati ad un cliente dalle dotazioni di una camera della struttura ricettiva si inquadra nella responsabilità da custodia prevista dall'articolo 2051 cod. civ., con la conseguenza che, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che il danneggiato fornisca la prova della sussistenza del nesso causale tra la cosa che ha provocato l'incidente e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale degli oggetti e della condotta dell'albergatore, sul quale incombe, ai fini dell'esclusione di detta responsabilità, l'onere di provare il caso fortuito.

Naturalmente, per ottenere il risarcimento, è necessario provare che il furto sia stato commesso e fornire prova del valore degli oggetti rubati (ad es. attraverso fatture, scontrini, garanzie o perizie nei casi in cui si tratti di oggetti antichi e di valore).

Responsabilità illimitata dell'albergatore

La responsabilità, invece, diventa illimitata (articolo 1785-bis del codice civile) qualora risulti la colpa dell'albergatore o dei suoi ausiliari o dei suoi familiari (ad es. omessa vigilanza sulle chiavi delle camere), a meno che, il proprietario dell'hotel, non provi che la prevenzione del furto avrebbe richiesto l'adozione di misure dal costo sproporzionato ed inesigibile in rapporto alla natura ed al prezzo delle prestazioni alberghiere fornite al cliente.

Anche questo tema è stato chiarito dai giudici di piazza Cavour, i quali, con la pronuncia 10493 del 7 Maggio 2009, hanno stabilito che: L'albergatore risponde, ai sensi dell'articolo 1785-bis cod. civ., del furto di un oggetto di valore sottratto dalla camera del cliente, qualora il furto si verifichi nelle ore di indisponibilità del servizio di custodia gestito dall'albergatore stesso, e non sia stata assicurata una adeguata sorveglianza dei locali e delle chiavi delle camere. Per liberarsi da tale responsabilità l'albergatore ha l'onere di provare che la prevenzione del furto avrebbe richiesto l'adozione di misure dal costo sproporzionato ed inesigibile in rapporto alla natura ed al prezzo delle prestazioni alberghiere fornite al cliente, nonché in relazione al rischio concreto del verificarsi di eventi del genere.

La responsabilità, inoltre, è sempre illimitata nel caso in cui gli oggetti sottratti siano stati preventivamente consegnati al direttore dell'albergo affinché li custodisse in cassaforte oppure quando ha rifiutato di ricevere in custodia le cose che aveva l’obbligo di accettare come:

  • carte valori;
  • danaro contante;
  • oggetti di valore.

L’albergatore, tuttavia, può rifiutarsi di ricevere oggetti di valore eccessivo o di natura ingombrante o pericolosi quando le condizioni di gestione dell'albergo non glielo consentono.

Quando non c'è risarcimento - La denuncia tadiva

Il cliente non potrà avvalersi del diritto al risarcimento se, dopo aver constatato il deterioramento, la distruzione o la sottrazione, denuncia il fatto all'albergatore con un ritardo ingiustificato.

L'albergatore, inoltre, non assume alcuna responsabilità quando il deterioramento, la distruzione o la sottrazione sono imputabili al cliente (lascia ad es. il portafoglio al bar o nella hall dell'albergo oppure si dimentica di chiudere la porta della propria camera), a forza maggiore (una rapina o un evento naturale come un’alluvione) o alla natura della cosa.

Scomparsa oggetti in hotel - qualche consiglio

Naturalmente si consiglia di sporgere denuncia anche alle forze dell'ordine locali. Se vi trovate all'estero e il valore degli oggetti smarriti o deteriorati è consistente mettetevi in contatto con il consolato italiano.

Questi principi sulle responsabilità si applicano non solo agli alberghi ma anche agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni, trattorie, ristoranti, ecc.

4 Giugno 2013 · Giovanni Napoletano


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