Risarcimento del danno per perdita del tempo libero causato dalle inefficienze della banca

Può accadere che si chieda l'apertura urgente di un rapporto di conto corrente e che la banca si rifiuti di aderire alla richiesta opponendo le più svariate motivazioni. Può capitare che si reiteri la richiesta nei giorni successivi, sia recandosi personalmente in banca, sia attraverso contatti telefonici con la filiale: ricevendo sempre un diniego, giustificato ora da problemi di accesso al sistema informativo, ora da mancanza di tempo degli addetti allo sportello.

Succede che, rassegnati, ci si rivolga ad altro istituto e si ritenga, così, chiusa la questione una volta per tutte.

Ma, non è escluso che, nelle settimane a venire, la prima banca a cui ci si è rivolti decida di aprire di propria iniziativa il rapporto di conto corrente, ci invii la carta di credito associata al conto, ci addebiti le spese di apertura e quelle di emissione della carta ed alle nostre giustificate lamentele condizioni la chiusura del conto alla sottoscrizione di una richiesta di estinzione ed al pagamento delle spese.

Ma come, se non abbiamo mai sottoscritto un contratto di apertura del rapporto di conto corrente, perché mai dovremmo procedere a formalizzare la chiusura dello stesso?

A questo punto non resta che rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario, sperando in un verdetto simile a quello assunto nella decisione 1668/13, laddove è stato ritenuto che la condotta della banca sia sicuramente da censurare in quanto posta in essere in violazione di una norma imperativa: il contratto di apertura di conto corrente richiede la forma scritta a pena di nullità e non può essere attivato senza la sottoscrizione dello stesso da parte del cliente.

L'Arbitro ha poi ritenuto che possa assumere rilievo il danno patrimoniale da cosiddetta "perdita di tempo libero" atteso che, a fronte del comportamento certamente da stigmatizzare della banca, la ricorrente ha dovuto porre in essere una serie di attività, con dispendio di tempo e di risorse, per giungere a ottenere soltanto in sede di ricorso arbitrale ristoro per quanto accaduto.

A questo titolo, il Collegio, facendo applicazione del criterio equitativo di cui all'art. 1226 cod. civ., quantifica il danno risarcibile nell'importo di € 500,00.

25 Settembre 2014 · Giovanni Napoletano


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