Non sempre chi convive more uxorio con la madre di persona deceduta per colpa altrui ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza del decesso

Non sempre la persona che convive more uxorio con la madre di persona deceduta per colpa altrui ha diritto al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza del decesso.

Infatti, sebbene possa in teoria ammettersi che tra il figlio d’una donna che abbia una relazione more uxorio e il compagno della madre possano crearsi vincoli affettivi anche profondi, nondimeno quel che rileva ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale da rottura d’un vincolo affettivo non e’ la mera esistenza del vincolo affettivo, ma la sua rilevanza giuridica.

Il rapporto affettivo tra il figlio del partner e il compagno del suo genitore può dirsi rilevante per il diritto quando si inserisca in quella rete di rapporti che sinteticamente viene qualificata come famiglia di fatto. Solo in questo caso, infatti, può dirsi costituita una formazione sociale meritevole di tutela anche sotto il profilo risarcitorio.

Una famiglia di fatto, ovviamente, non sussiste solo perché delle persone convivono. La sussistenza di essa può desumersi solo da una serie cospicua di indici presuntivi: la durata della convivenza, la prassi delle frequentazioni, il sostegno morale, l’assunzione concreta, da parte del genitore de facto, di tutti gli oneri, i doveri e le potestà incombenti sul genitore de iure.

La giurisprudenza di legittimità, quella costituzionale e quella della Corte Europea dei diritti dell’uomo hanno chiarito che nella nozione di vita familiare rientrano anche i rapporti di fatto tra un minore e il compagno del genitore, ma, contestualmente, hanno precisato che purché possa parlarsi di vita familiare tra un minore e il compagno del genitore, devono ricorrere anche un certo numero di elementi, quali il tempo vissuto insieme, la qualità delle relazioni, nonché il ruolo assunto dall'adulto nei confronti del bambino.

Concludendo, la sofferenza provata dal convivente more uxorio, in conseguenza del decesso per colpa altrui del figlio unilaterale del partner, e’ un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se sia dedotto e dimostrato che tra la vittima e il convivente more uxorio sussistesse un rapporto familiare di fatto, che non si esaurisce nella mera convivenza, ma consiste in una relazione affettiva stabile, duratura, risalente nel tempo.

Questi i principi declamati, in tema di risarcimento danni non patrimoniale, dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 8037/16.

18 Maggio 2016 · Roberto Petrella


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