Risarcimento danni per infortunio in itinere? Solo se si prende il bus, la metro o si va al lavoro a piedi

L’infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con il proprio veicolo, la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, può essere indennizzato solo qualora sussista un nesso causale tra il percorso seguito e l’evento, nel senso che tale percorso costituisca per l’infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione nonché sia provato un nesso, almeno occasionale, tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda.

Inoltre, per l'indennizzabilità del danno occorre che sia provata la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto.

Peraltro, in tema di infortunio in itinere, è necessario, per il verificarsi dell’estensione della copertura assicurativa, che il comportamento del lavoratore sia giustificato da un'esigenza funzionale alla prestazione lavorativa, tale da legarla indissolubilmente all’attività di locomozione. Infatti, l'infortunio in itinere merita tutela nei limiti in cui l'assicurato non abbia aggravato, per suoi particolari motivi o esigenze personali, la condotta extra lavorativa connessa alla prestazione per ragioni di tempo e di luogo, interrompendo così il collegamento che giustificava la copertura assicurativa.

La copertura assicurativa per l'infortunio in itinere non copre gli eventi estranei e non strettamente attinenti all'attività lavorativa, oppure conseguenti a scelte arbitraria del lavoratore, che abbia volutamente creato, ed affrontato, in base a ragioni ed impulsi personali, una situazione diversa da quella inerente la sua attività lavorativa e per nulla connessa ad essa.

In particolare, l'uso del mezzo proprio, con l’assunzione degli ingenti rischi connessi alla circolazione stradale, deve essere valutato con adeguato rigore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio di incidenti.

Quello appena indicato è il pensiero giuridico espresso dai giudici di legittimità nella stesura del dispositivo di cui alla sentenza 22154/14.

12 Novembre 2014 · Ornella De Bellis




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