Danno derivante da infiltrazioni – Ripartizione fra condòmini e proprietari esclusivi del lastrico solare

In tema di condominio negli edifici, allorquando l'uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condòmini, dei danni che derivano da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l’usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene (ai sensi dell’art. 2051 c.c.) sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell’intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello) ancorché di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministratore l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni e all’assemblea dei condòmini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria.

Il concorso di tali responsabilità, salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del condomini.

Il terzo (quindi in questo caso anche il condòmino) che agisca per il risarcimento dei danni da infiltrazione del lastrico solare potrà agire non pro quota contro tutti i condòmini, ma per l’intero importo contro uno qualunque dei condòmini quali coobbligati in solido. Infatti, com'è noto, il codice civile dispone che se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno: colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri.

Così hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione, a sezioni unite, con la sentenza 9449/16.

12 Maggio 2016 · Piero Ciottoli


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