Rintraccio debitori nel recupero crediti – le certificazioni anagrafiche di residenza

Rintraccio debitori nel recupero crediti - le certificazioni anagrafiche di residenza

Le società di recupero crediti, per il corretto svolgimento della propria attività, si trovano spesso di fronte all'esigenza di richiedere agli uffici delle anagrafi una verifica circa il luogo di residenza dei soggetti presso i quali devono riscuotere un debito.

In proposito U.N.I.R.E.C. ha rilevato che le risposte alle suddette richieste di certificati di residenza variano notevolmente a seconda dell'ufficio interpellato.

Dall'esperienza maturata dalle società, infatti, risulta che talune anagrafi non richiedano alcuna particolare formalità e che altre, al contrario, pongano diversi ostacoli fino a giungere, in determinate circostanze, al totale diniego di rilascio del materiale richiesto.

U.N.I.R.E.C. riferisce che il più delle volte il diniego (generalmente imposto solo nei casi in cui la residenza del debitore si sia spostata dal Comune presso cui si richiede ad altro) è motivato dagli ufficiali dello stato civile richiamando la normativa sulla privacy e la Circolare del Ministero dell'Interno numero 11 del 2003 che, a loro dire, concederebbero la comunicazione dei dati anagrafici solo a motivata richiesta proveniente da Studi legali.

Non è ben dato di intendere, infine, ad U.N.I.R.E.C quale sia la disciplina fiscale dei citati certificati di residenza: gli uffici anagrafici sparsi sul territorio non presentano, neanche in questo caso, uniformità di disciplina. Alcuni, difatti, pretendono il versamento dell'imposta di bollo (€ 10,33), altri chiedono solo i diritti di segreteria (€ 0,26) mentre altri ancora riferiscono le informazioni richieste senza pretesa di imposta alcuna, anche via fax o telefonicamente.

Tutto ciò premesso U.N.I.R.E.C. pone i seguenti quesiti:

  1. esiste, in materia di certificati di residenza, una disciplina normativa organica oppure le singole anagrafi possiedono autonomia decisionale circa le formalità da richiedere per il rilascio e, in particolare, le società di recupero crediti hanno diritto di richiedere i suddetti certificati ovvero esiste una legislazione (in particolare quella sulla privacy) che esclude o limita tale facoltà?
  2. quale disciplina regola e in che modo il regime fiscale delle richieste di rilascio e dei certificati stessi?

Il diritto di chiedere certificazioni anagrafiche di residenza per il rintraccio del debitore

Non esistono, a parere di chi scrive, dubbi sull’esistenza di un diritto a richiedere, ai competenti uffici dell'anagrafe, certificati di residenza anche da parte di società di recupero crediti.

A tal proposito la normativa di riferimento è il DPR numero 223/89 (Regolamento Anagrafico) che, all'articolo 33 prevede che “l’ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.

Non si rientra, nel caso di specie,in una delle richiamate limitazioni di legge, per cui nulla osta a che un soggetto privato, nella fattispecie appunto una società di recupero crediti, richieda ed ottenga il rilascio del certificato di residenza relativo al debitore trasferito.

In particolare non è pertinente il richiamo di alcuni uffici alla normativa sulla privacy per giustificare l’imposizione di un diniego.

Il diritto alla riservatezza è regolato dalla legge numero 675 del 31 dicembre 1996 che, a partire dal 1 gennaio 2004 sarà sostituita dal decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003 (Il codice in materia di protezione dei dati personali)

L’articolo 62 delle nuove disposizioni considera “di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità relative alla tenuta degli atti e dei registri dello stato civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all'estero, e delle liste elettorali, nonché al rilascio di documenti di riconoscimento o al cambiamento delle generalità”.

Il riconoscimento dello status di rilevante interesse pubblico alle finalità connesse alla tenuta dei registri anagrafici, non comporta l’impossibilità di comunicare i dati relativi alla residenza di un soggetto, la cui natura è e rimane, indiscutibilmente, pubblica, vale a dire conoscibile da chiunque.

L’articolo 20 del nuovo Codice in materia di protezione dei dati personali richiamato dalla precedente disposizione, al comma 2° sottolinea che “nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera G) anche su schemi tipo”.

In sostanza, l’attribuzione di rilevante interesse pubblico ai trattamenti di cui ci si occupa, implica solamente, e in una forma discutibilmente vuota di contenuti nel nuovo dispositivo normativo, un richiamo al già citato Regolamento Anagrafico che, come già evidenziato in precedenza, non pone nessun ostacolo al rilascio dei certificati di residenza da chiunque richiesti.

Problema più delicato, senza dubbio, è quello che coinvolge la ricerca di dati anagrafici di un soggetto che abbia trasferito la propria residenza in un Comune diverso da quello presso il quale viene prodotta la domanda.

In questo caso non si rientra più nella fattispecie prevista dal comma primo dell'articolo 33 (rilascio di certificati di residenza) perché il rilascio è consentito solo all'anagrafe presso cui un soggetto ha, in quel preciso momento, iscritta la propria residenza.

A risolvere la questione interviene il secondo comma del citato articolo 33 del Regolamento Anagrafico che chiarisce che ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2 dell'articolo 35, può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d’ordine del sindaco.

In conclusione e nel rispetto di tale previsione normativa, le anagrafi sono autorizzate, in risposta a motivata domanda da chiunque proveniente, a comunicare quanto in loro possesso, ovverosia non l’indirizzo esatto del trasferito, bensì il Comune di emigrazione.

In proposito, però, la Circolare numero 11 del 2003 del Ministero dell'Interno ha creato seri problemi di applicazione della Regolamento Anagrafico.

Tale Circolare, nata in risposta ad un quesito per alcuni versi analogo al presente, posto da numerosi Studi Legali al competente Ministero, si conclude come segue:

In conseguenza di tanto e tenuto conto della natura pubblica degli atti anagrafici, si è dell'avviso che allorquando venga prodotta un’istanza proveniente da studi legali, nella quale venga rappresentata la necessità di notificare un atto processuale, potranno essere fornite, ad un soggetto munito di idonea delega, le informazioni relative soltanto al luogo di emigrazione.

Sulla base di ciò, numerose anagrafi si sono sentite autorizzate a negare la comunicazione del luogo di emigrazione della persona trasferita a soggetti privati diversi dagli Studi Legali.

In realtà, ritengo che il suddetto rifiuto non sia legittimo né trovi alcuna giustificazione nel testo della citata Circolare Ministeriale.

La Circolare, infatti, è il frutto di un’istanza posta da Studi Legali e per questo ad essi si riferisce nelle proprie conclusioni.

In estrema sintesi, il problema - proprio per gli Studi Legali - derivava, come chiarito dalla stessa Circolare, dall'esigenza di notificare atti giudiziari a soggetti trasferiti in un domicilio sconosciuto ex articolo 143 codice di procedura civile

Il ricorso allo strumento previsto dall'articolo 143 codice di procedura civile è, però, un’ultima ratio alla quale giungere solo dopo avere esperito tutti i tentativi, secondo l’ordinaria diligenza, per reperire l’esatto indirizzo della persona cui notificare l’atto.

Per questa ragione il Ministero ha voluto chiarire, agli Studi Legali, che non poteva ad essi consentirsi il ricorso all'articolo 143 codice di procedura civile senza prima aver espletato tutte le indagini consentite dalla legge e tra queste, indubbiamente, la richiesta di comunicazione del luogo di emigrazione del soggetto da questi ricercato.

La Circolare numero 11 del 2003, però, si presta, in effetti, all'equivoco per cui solo agli Studi Legali sarebbe consentito di conoscere questo tipo di dati anagrafici.

Questo tipo di interpretazione restrittiva sarebbe, però, palesemente illegittima per le seguenti ragioni.

In tal modo la Circolare si troverebbe in evidente contrasto con una norma di grado superiore quale il citato comma 2° dell'articolo 33 del Regolamento Anagrafico: ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2 dell'articolo 35, può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d’ordine del sindaco.

In secondo luogo, il rispetto di tale contestata interpretazione creerebbe un’ingiustificabile disparità di trattamento tra Studi Legali ed altri soggetti privati assente della benché minima sponda all'interno del nostro Ordinamento

Per una efficace soluzione del problema si suggerisce, ad ogni modo, di promuovere un’interrogazione direttamente al Ministero degli Interni al fine di ottenere una interpretazione autentica della propria circolare, posto che, in mancanza, molte anagrafi continueranno ad imporre il loro, pur ingiustificato diniego.

Imposta di bollo per le certificazioni anagrafiche di residenza finalizzate al rintraccio del debitore

Problema decisamente meno controverso è quello relativo al regime fiscale dei certificati di residenza.

In proposito la normativa di riferimento è il DPR numero 642 del 26 Ottobre 1972 (Disciplina dell'imposta di bollo).

Tale norma suddivide gli atti in due categorie:

  1. atti soggetti ad imposta di bollo sin dall'origine;
  2. atti soggetti ad imposta di bollo in caso d’uso.

Per alcuni tipi di atti sono, poi, previste esenzioni dall'imposta di bollo.

Il punto 6 della tabella A, allegata al citato DPR (contenente gli atti soggetti ad imposta di bollo sin dall'origine) prevede, al suo interno, chiaramente anche i certificati di residenza:

Atti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, compresi gli atti degli enti pubblici incaricati della tenuta di pubblici registri, rilasciati a privati che ne abbiano fatto richiesta, in originale, in estratto ovvero in copia dichiarata conforme all'originale,

Non essendo prevista, per il caso di specie alcuna esenzione non si dubita sulla circostanza che i certificati di residenza siano assoggettati, sin dall'origine e a prescindere dall'uso, alla citata imposta.

La difformità di comportamento registrata sul tema in oggetto da parte delle anagrafi sparse sul territorio Nazionale è dovuta ad una generalizzata mancata conoscenza della citata normativa.

Dai colloqui intercorsi con una serie di Uffici presi a campione (Bologna, Milano, Torino, Reggio Emilia, Modena, Pisa, Lucca, Prato ed altri minori) ho riscontrato come il principio dell'imposizione dell'imposta di bollo per questo genere di certificati sia misconosciuto a gran parte degli impiegati i quali, compiendo un errore di cui spesso, fortunatamente, godono i frutti le società di recupero crediti, comunicano i dati richiesti senza la pretesa della benché minima formalità.

Recupero crediti e certificazioni anagrafiche di residenza per il rintraccio del debitore - In conclusione

Il nostro Ordinamento consente alle società di recupero crediti di chiedere ed ottenere dati anagrafici relativi alla persona presso cui devono riscuotere il credito. Nel caso in cui il soggetto si sia trasferito in altro Comune rispetto a quello presso cui si inoltra la richiesta è dovere delle anagrafi comunicare, quantomeno, il luogo di emigrazione. Le resistenze di numerosi Uffici al rilascio delle dovute informazioni sono illegittime e giustificate solo da una errata interpretazione dei disposti normativi. Si ribadisce, in sede di conclusioni, l’obbligatorietà dell'imposizione dell'imposta di bollo ai certificati di residenza.

Per fare una domanda sulle ricerche anagrafiche del debitore e sui problemi connessi alla eterogeneità dei comportamenti delle anagrafi rispetto al rilascio dei certificati, sulle procedure giudiziali ed extragiudiziali di recupero crediti, sul recupero crediti in generale e su tutti gli argomenti correlati clicca qui.

2 Luglio 2013 · Paolo Rastelli


Commenti e domande

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3 risposte a “Rintraccio debitori nel recupero crediti – le certificazioni anagrafiche di residenza”

  1. maria ha detto:

    desidererei avere informazioni su come non pagare i bolli

    dell’auto degli anni addietro l’equitalia vuole mettermi il fermo dell’auto che ho attualmente è legale? esiste
    una tutela a questa ingiustizia? Grazie

    • c0cc0bill ha detto:

      Le informazioni che lei fornisce non consentono di esaminare la situazione.

      Se ha ricevuto cartelle esattoriali e non ha opposto ricorso nei termini, adesso è esposta a procedure di riscossione coattiva come il fermo auto.

      Sia più precisa, per favore.

  2. karalis ha detto:

    lE CHIEDO SEMPLICEMENTE IL SUO PARERE IN MERITO ALLA AMMISSIBILITà DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO. IN ALTRI TERMINI MI CHIEDO SE POSSO ESERCITARE PRESSO LA P.A., MOTIVANDONE LE RAGIONI, IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI PAGANDO LE SOLE SPESE PER LA COPIA O I DIRITTI DI SEGRETERIA.

    La richiesta di certificazione anagrafica deve essere motivata, se non è autorizzata, tramite delega, dall’interessato.

    Il suo diritto a prendere visione di atti, comunque pubblici, non può comprimere il diritto alla privacy dei cittadini di cui lei chiede la certificazione.

    La composizione del nucleo familiare, la presenza eventuale di figli naturali ed altro, costituiscono un insieme di dati sensibili del quale lei non ha alcun diritto di prendere visione, anche invocando la 241.

    Solo gli studi legali possono richiedere certificazioni anagrafiche per soggetti terzi, anche senza delega, motivando la richiesta, ed assumendone la responsabilità penale, per urgenti necessità di notifica di atti processuali. Ed in ogni caso, la certificazione deve essere soggetta ad imposta di bollo.

    Purtroppo è invalsa la prassi incivile, da parte di alcune anagrafi, di concedere a chiunque ne faccia richiesta, informazioni di tipo anagrafico.

    Ma i responsabili di tali anagrafi andrebbero denunciati all’autorità giudiziaria, assieme ai richiedenti.

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