Patente scaduta da oltre tre anni » Come muoversi per il rinnovo ed evitare la revisione

Patente scaduta da oltre tre anni » Come muoversi per il rinnovo ed evitare la revisione

Si può rinnovare la patente B scaduta da molti anni? In che modo? Queste ed altre informazioni essenziali all'interno dell'articolo.

Con la circolare 16/1971 il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture stabilisce le indicazioni sui criteri da adottare nei casi in cui la patente di guida fosse rimasta priva di validità, per mancato rinnovo, per un periodo più o meno lungo.

La circolare indicava in tre anni dalla scadenza il termine massimo superato il quale diveniva opportuna la revisione della patente.

A chiarimento di tale circolare, però, è intervenuto il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture – (Divisione 6 della Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) con la nota del 26 gennaio 2009.

Facciamo chiarezza nei paragrafi successivi.

I chiarimenti sulla circolare 16/1971 del ministero dei trasporti in merito al rinnovo della patente scaduta da oltre tre anni

Vediamo quali sono i chiarimenti sulla circolare 16/1971 del ministero dei trasporti in merito al rinnovo della patente scaduta da oltre tre anni.

La nota del 26 gennaio 2009 del Ministero dei trasporti chiarisce che, da parte di numerosi Uffici provengono richieste di chiarimento in relazione alla circolare ex M.C.T.C. n. 16/71 con la quale si fornivano indicazioni sui criteri da adottare nei casi in cui si fosse rilevato che la patente di guida fosse rimasta priva di validità, per mancato rinnovo, per un periodo più o meno lungo.

Onde evitare trattamenti difformi, la succitata circolare, alla quale si sono attenuti tutti gli Uffici Provinciali, indicava in tre anni dalla scadenza il termine massimo superato il quale diveniva opportuna la revisione della patente.

Alla luce di quanto è emerso dal contenzioso determinato dall'applicazione della citata circolare, si ritiene che la suddetta interpretazione debba essere integrata da ulteriori elementi di giudizio nel senso sotto indicato.

Dunque:

  • la revisione non va disposta obbligatoriamente ogni qualvolta si sia superato il limite dei tre anni dall'ultimo rinnovo, ma la valutazione va fatta caso per caso tenendo conto delle argomentazioni prospettate dal richiedente circa i motivi del ritardo nella richiesta di conferma;
  • l'eventuale provvedimento di revisione dovrà essere preceduto dalla comunicazione di avviso di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 ex legge n. 241/1990.
  • in sede di partecipazione procedimentale, il richiedente dovrà dimostrare di non aver perso i requisiti di idoneità tecnica alla guida successivamente alla data di scadenza della patente. A tal fine potranno essere valutate dall'Ufficio dichiarazioni, anche di terzi, ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ogni altro elemento ritenuto utile allo scopo, ecc.
  • non appaiono giustificati, salvo i casi eccezionali adeguatamente motivati, i provvedimenti di revisione emessi nei casi in cui venga reiterata la richiesta di duplicato della patente per mancato recapito della stessa.

Il rinnovo della patente scaduta da molti anni in parole semplici

Vediamo come fare per poter rinnovare la patente scaduta da molti anni (oltre tre), evitando l'odiata revisione.

La patente può essere sempre rinnovata, anche se è trascorso tanto tempo dalla sua scadenza.

Tuttavia, dopo 3 anni, gli uffici della Motorizzazione possono disporre la revisione della patente al fine di accertare se sussiste ancora l’idoneità fisica e le abilità teorico-pratiche richieste per condurre un veicolo.

La revisione della patente non scatta in automatico ogni qualvolta venga oltrepassato il limite dei tre anni dalla scadenza, ma può essere eventualmente disposta solo dopo una valutazione caso per caso, tenendo conto anche delle motivazioni prospettate dal richiedente per giustificare il ritardo.

Infatti, la revisione della patente può essere disposta per verificare l’idoneità fisica (in tal caso il richiedente si deve sottoporre a visita medica) oppure per verificare le conoscenze teoriche e le abilità alla guida (in tal caso bisogna sostenere nuovamente i quiz e la prova pratica).

In questo secondo caso si apre una trafila ben nota: prima i quiz, che è possibile affrontare tramite una scuola guida oppure da privatista presso gli uffici della Motorizzazione Civile; poi la guida su strada, da effettuare su un veicolo corrispondente alla categoria per la quale è stata rilasciata la patente in revisione.

Il rinnovo delle patenti scadute da oltre tre anni, comunque, non può essere effettuato con modalità telematica, ma direttamente presso gli uffici della Motorizzazione Civile.

Da un punto di vista pratico, chi ha la patente scaduta da più di 3 anni deve presentarsi presso la Motorizzazione Civile chiedendo il rinnovo della patente e il duplicato.

Gli uffici preposti emettono il nuovo documento di guida e inviano una segnalazione all’ufficio provinciale competente, evidenziando che sono trascorsi più di 3 anni dalla scadenza. L’ufficio che riceve la segnalazione deve quindi stabilire se è opportuno sottoporre il richiedente alla revisione della patente.

Se l’ufficio decide per la revisione, deve inviare al cittadino un avviso di avvio del procedimento, per consentirgli di presentare eventuali dichiarazioni o documentazione.

Il procedimento di revisione equivale a rifare gli esami.

La buona notizia è che non si applica in tutti i casi in cui la patente sia scaduta da più di 3 anni, ma solo in quelli in cui l’ufficio preposto lo ritenga necessario, valutato il singolo caso in tutti i suoi elementi.

4 Gennaio 2017 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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6 risposte a “Patente scaduta da oltre tre anni » Come muoversi per il rinnovo ed evitare la revisione”

  1. Anonimo ha detto:

    Nel 2011 ho smarrito la mia patente di guida per ritrovarla quest’anno, pertanto la stessa non è stata regolarmente rinnovata, ho regolarmente sporto denuncia ma sia presso il comando carabinieri che presso la mia abitazione non trovo più la denuncia di smarrimento, ora dopo aver portato la mia patente di guida presso un’agenzia ACI per il rinnovo mi chiedo dovrò per forza recarmi presso la motorizzazione della provincia di residenza e quale documentazione posso portare, dovrò sostenere nuovamente gli esami di guida e quant’altro per ottenere la patente di guida o la stessa può essere rinnovata presso l’agenzia ACI?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Dopo 3 anni, gli uffici della Motorizzazione possono, a loro discrezione, disporre la revisione della patente al fine di accertare se sussiste ancora l’idoneità fisica e le abilità teorico-pratiche richieste per condurre un veicolo.

      La revisione della patente non scatta in automatico ogni qualvolta venga oltrepassato il limite dei tre anni dalla scadenza, ma può essere eventualmente disposta solo dopo una valutazione caso per caso, tenendo conto anche delle motivazioni prospettate dal richiedente per giustificare il ritardo.

      Infatti, la revisione della patente può essere disposta per verificare l’idoneità fisica (in tal caso il richiedente si deve sottoporre a visita medica) oppure per verificare le conoscenze teoriche e le abilità alla guida (in tal caso bisogna sostenere nuovamente i quiz e la prova pratica).

      Pertanto, la patente non può essere rinnovata presso l’agenzia ACI: bisogna recarsi necessariamente presso gli uffici della Motorizzazione Civile e presentare istanza del nulla osta al rinnovo. E, sperare nella buona sorte.

  2. Anonimo ha detto:

    Non ho rinnovato alla scadenza dovuta la patente B, (sforando di 5 anni e qualche mese la data di rinnovo) e per questo mi dicono che dovrei sostenere l’esame di revisione. Ciò che chiedo, mentre per la teoria basta prepararsi da casa per bene (di cui sono già a buon punto) per la pratica si può ottenere un foglio per riallenarsi alla guida senza incorrere in sanzioni (magari anche con accompagnatore?) Questo perché alla Motorizzazione dicono che l’esame pratico obbligatoriamente viene effettuato una settimana dopo l’esito positivo dell’esame di teoria e si ha quindi di fatto solo una settimana per potersi riallenare alla guida. Mi sembra troppo poco.

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      A noi risulta che la prova pratica di guida non possa essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell’autorizzazione per esercitarsi (foglio rosa). Poiché il foglio rosa vale sei mesi dal rilascio, ne deriva che l’esame di pratica si ha ampio margine per potersi esercitare alla guida.

  3. Anonimo ha detto:

    Mi e scaduta la patente nel 2011 come posso chiedere il duplicato? ho 79 anni

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